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PCT - Processo civile telematico: cos'è e come funziona

Strumenti, normativa e deposito telematico di atti e documenti

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Il Processo Civile Telematico (PCT) è stato introdotto in Italia con la Legge di Stabilità 2013 e il Decreto Legge 90/2014. Ha l'obiettivo di digitalizzare e semplificare le attività processuali civili, consentendo: il deposito telematico degli atti, le consultazioni dei fascicoli di cancelleria online, le notifiche a mezzo PEC, la ricezione delle comunicazioni provenienti dagli Uffici Giudiziari tramite PEC (detti anche “biglietti di Cancelleria”), l’estrazione di copie di atti a pieno valore legale, la ricerca di sentenze online, i pagamenti telematici delle spese di Giustizia e le udienze da remoto.

Schema del processo civile telematico

Schema di funzionamento del PCT

Il PCT è stato esteso anche ad altri settori come il processo amministrativo, il tributario ed il penale. Per utilizzare il PCT, gli avvocati devono disporre di un PC con sistema operativo aggiornato, connessione internet stabile, sistema di video scrittura, scanner per acquisire documenti cartacei, PEC, dispositivi di autenticazione e firma digitale. Le norme che disciplinano il PCT sono disperse in diversi atti normativi. Il PCT rappresenta una risposta tecnologica alle esigenze di efficienza e semplificazione dell'amministrazione giudiziaria e si prevede che le norme sulla giustizia digitale continueranno ad evolversi.

Cos'è il Processo Civile Telematico? Per processo civile telematico (in acronimo PCT) s'intende il complesso insieme di servizi informatici predisposto dalla riforma della cd. ‘giustizia digitale’ per la gestione delle attività di cancelleria, di deposito e notifica degli atti nei procedimenti giudiziari civili, e rappresenta la sintesi tra le innovazioni tecnologiche in campo informatico e comunicativo, la preesistente struttura organizzativa dell'ordinamento giudiziario e le norme processuali disciplinanti la materia.

Esso, in buona sostanza, si pone l'obiettivo ideale di traslare su di una piattaforma digitale e smaterializzata tutte le attività riservate dall'ordinamento civile italiano alle parti processuali, fornendo un'infrastruttura informatica che possa dar loro modo di dialogare ed interagire in modalità telematica, garantendo il rispetto delle regole processuali e degli immanenti principi generali del diritto di difesa e di tutela del contraddittorio.

Le principali attività del PCT riguardano infatti:
  • i depositi telematici degli atti giudiziari;
  • le notifiche a mezzo PEC;
  • l'accesso e la consultazione in via telematica dei fascicoli di cancelleria;
  • le udienze da remoto e mediante trattazione scritta;
  • la ricezione delle comunicazioni di cancelleria tramite PEC.

Entrata in vigore del PCT

Quando è entrato in vigore il Processo Civile Telematico?
Per quanto solamente la Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012) ed il D.L. 90/2014, recante
misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari Decreto legge 90 del 24/06/2014
abbiano sancito, in via generale, l’obbligatorietà del Processo Civile Telematico a decorrere dal 30 giugno 2014, tali disposizioni hanno rappresentato nient’altro che il culmine di un quasi ventennale sviluppo, scaturito dalla Legge n. 59 delli 15.03.1997, vera e propria pietra angolare dell’attuale sistema normativo. L’art. 15, co. 2 della predetta legge dispone infatti che
gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici e finanche i contratti stipulati nelle medesime forme, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Legge 15 marzo 1997, n. 59

Ad oggi, in virtù dell’art. 16-bis D.L. 179/2012 (“ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

Immagine rappresentativa dei webinar
Webinar sul processo civile telematico
Corsi di formazione professionale continua per avvocati e CTU sul PCT. Nei webinar sono trattati i seguenti argomenti: il deposito degli atti giudiziari, la Riforma Cartabia, il Correttivo Cartabia, le notificazioni, le attestazioni di conformità e molto altro.

Tale regime di obbligatorietà si è esteso trasversalmente ai processi esecutivi, alle procedure concorsuali ed ai depositi dei ricorsi per decreto ingiuntivo, nonché ai relativi processi di opposizione.

A partire dal 30 giugno 2015, tutti gli atti processuali ed i documenti dei difensori delle parti precedentemente costituite debbono essere depositati telematicamente nei procedimenti avanti le Corti di Appello. È altresì in fase di avanzata sperimentazione l’introduzione del PCT per i ricorsi avanti la Suprema Corte di Cassazione e presso gli uffici dei Giudici di Pace.

La Legge n. 132 del 21 agosto 2015, convertendo il Decreto Legge 83/2015, ha infatti sancito che, sia in primo grado che in appello, è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto e dei documenti offerti in comunicazione dai difensori e dai dipendenti di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, deposito che deve avvenire con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Rappresentando una risposta tecnologica alle sempre più sentite esigenze di efficienza, razionalizzazione e semplificazione dell’amministrazione giudiziaria, è senz’altro plausibile prevedere una portata esponenzialmente espansiva delle norme disciplinanti la giustizia digitale.

Infatti, alcune funzioni proprie del PCT, come la consultazione dei registri in forma anonima, sono già applicabili anche i procedimenti civili avanti il Giudice di Pace, per i quali, peraltro, è già stata avviata la fase di sperimentazione dell’invio delle comunicazioni e notificazioni telematiche.

In avanzato stadio sperimentale risulta altresì il processo telematico avanti la Suprema Corte di Cassazione.

Parimenti, dal 1° gennaio 2017 anche il processo amministrativo è diventato telematico per tutti i nuovi ricorsi proposti in primo grado davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R.) e, in secondo grado, dinnanzi al Consiglio di Stato e al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (C.G.A.R.S.). Dal 1° gennaio 2018, il processo amministrativo è divenuto telematico anche per i ricorsi proposti in data precedente al 1° gennaio 2017. I depositi di atti e documenti riguardanti tali ricorsi sono quindi eseguiti in forma digitale, secondo le regole del PAT.

Anche per quanto riguarda la giustizia contabile, il processo tributario telematico (PTT) è ormai obbligatorio per i procedimenti di primo e secondo grado introdotti da ricorso o appello notificati a partire dal 1° luglio 2019.

Le misure emergenziali per la prevenzione ed il contrasto della pandemia di COVID-19 normativamente introdotte nell’ordinamento italiano dal mese di marzo 2020 in avanti hanno dato ulteriore impulso alla telematizzazione del processo, onde consentire la gestione delle attività giudiziarie nel rispetto dei criteri di distanziamento sociale e delle restrizioni alla circolazione e/o all’accesso alle strutture pubbliche.

Infatti, le misure emergenziali di contrasto e contenimento della pandemia di COVID-19 hanno permesso la creazione del Portale Deposito Atti Penali (PDP), per consentire agli avvocati il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’art. 415-bis, co. 3 cpp., ovvero degli atti difensivi successivi alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, presso gli uffici del pubblico ministero all’uopo autorizzati. Sino al termine del periodo emergenziale, la possibilità di deposito telematico è stata estesa a tutti gli atti penali, ivi incluse le impugnazioni, salvo che il codice di rito non disponesse modalità o forme particolari per il loro ricevimento da parte dei competenti uffici giudiziari.

Da ultimo, la cd. ‘riforma Cartabia’ ha consolidato l’esperienza acquisita in tema di PCT, codificandovi le norme nelle disposizioni applicabili per i giudizi introdotti dall’1.03.2023.

Immagine rappresentativa del Software PCT
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A chi è rivolto? CTU, Avvocati, Studi legali e Pubbliche Amministrazioni

Strumenti per il PCT necessari per l'avvocato ed il CTU

Cosa serve per il PCT? Per garantire una corretta ed efficiente operatività delle funzionalità proprie del PCT risulta pertanto necessario, prima ancora che opportuno, dotare il CTU e lo studio legale di:
  • un’adeguata postazione personal computer comprensiva di sistema operativo aggiornato, preferibilmente Windows o Apple, corredato da un browser per la navigazione su internet e dalla licenza d’uso di un programma applicativo di videoscrittura, capace di trasformare i files prodotti dall’utente in formato .pdf (quale MS Word), nonché da un apparato audio/video, solitamente rappresentato da microfono e webcam, capace di gestire i collegamenti per la partecipazione alle udienze in modalità remota;
  • una connessione alla rete internet a banda larga pressoché costante e sufficientemente stabile per l’agevole caricamento, invio e scarico di pacchetti di dati di discrete dimensioni;
  • una periferica scanner per l’acquisizione e la creazione delle copie informatiche dagli originali cartacei dei documenti che s’intenderanno depositare telematicamente;
  • un software redattore di atti;
  • un Punto di Accesso.

A quanto sopra dovrà altresì essere affiancata un’accurata impiantistica software ed hardware per consentire la massima protezione delle reti informatiche dello studio, salvaguardando così la sicurezza dei sistemi e dei dati ricevuti ed inviati mediante i servizi del Processo Civile Telematico.

Il software per il Processo Civile Telematico

Alla suddetta strumentazione minima andranno poi associati i dispositivi e gli accessori che consentono all’avvocato civilista d’interfacciarsi ed interloquire con l’impianto telematico predisposto dall’amministrazione giudiziaria.

Risulta infatti indispensabile essere forniti di un dispositivo di autenticazione e firma digitale, usualmente in formato smart card o pendrive USB, che racchiude il relativo certificato digitale rilasciato al professionista dall’ente certificatore accreditato. L’accesso e la consultazione dei fascicoli informatici di cancelleria, nonché la fruizione delle altre funzionalità presenti sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, raggiungibile all’indirizzo pst.giustizia.it, avvengono infatti mediante previo collegamento del suddetto dispositivo ed inserimento del relativo pin personale, in modo che l’utente possa essere identificato ed autenticato quale soggetto abilitato al processo telematico.

D’importanza altrettanta capitale risulta la configurazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) la quale, grazie alle maggior garanzie di sicurezza, protezione e certificazione di una casella di posta elettronica ordinaria, è stata adottata quale veicolo di tramissione ufficiale per il ricevimento delle comunicazioni, il deposito e la notificazione degli atti e documenti del processo civile.

Logo del Ministero di Giustizia
OPEN Dot Com tramite il proprio Punto di Accesso è accreditata dal Ministero della Giustizia per l’inserimento nel circuito del PCT.
Immagine rappresentativa del Software PCT
Software PCT
Consolle Avvocato®
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160,00 €

Da ultimo, è necessario installare e configurare un software PCT denominato "redattore atti" quali Consolle Avvocato (a partire da 160,00 €) e CTU, appositamente predisposto per il confezionamento digitale della ‘busta telematica’ contenente, appunto, gli atti ed i documenti che s’intenderanno depositare telematicamente. Tale applicativo può essere utilizzato in modalità stand-alone, oppure, più frequentemente, integrato in una software suite arricchita da ulteriori funzionalità, tali da consentire al professionista d’interfacciare gli strumenti informatici a propria disposizione coi vari sistemi di cui si compone il processo civile telematico.

Il Punto di Accesso (PdA)

Affinché il sistema possa stabilire con successo una connessione sicura con l’utente esterno, è necessario che quest’ultimo si iscriva ad un PdA, rivolgendosi presso gli operatori pubblici o OPEN Dot Com che è accreditata presso il Ministero della Giustizia.

Analogamente alla posta elettronica certificata, il punto di accesso è l’infrastruttura prescelta dalla giustizia digitale per verificare l’identità degli utenti del PCT e consentire loro l’accesso alle funzionalità del PST, in primis l’interrogazione dei registri di cancelleria per consultare i fascicoli dei procedimenti a cui sono stati precedentemente accreditati. Il PdA è quindi un servizio accessibile online, con funzionalità e contenuti variabili a seconda dei modelli predisposti dai fornitori presenti sul mercato, in grado di mettere in comunicazione le parti private e gli operatori del settore coi vari uffici giudiziari, tramite il collegamento al sistema ministeriale Polisweb.

L’accesso al PdA è consentito, in primis, agli avvocati ed ai praticanti abilitati al patrocinio iscritti al relativo ordine professionale, nonché alle altre figure professionali coinvolte a vario titolo nelle attività giudiziarie, fra le quali i consulenti tecnici, d’ufficio e di parte, i curatori ed i delegati alle vendite immobiliari. Lo scopo primario del punto di accesso è proprio quello di riconoscere e verificare l’identità ed il ruolo rivestito dai soggetti che intendono fruire dei servizi del PCT, controllando la possibilità ed i limiti del loro esercizio.

Il deposito atti nel PCT

Tra tutte le funzionalità offerte dal PCT, quella del deposito telematico è sicuramente la più tipica e trasversale; per questa ragione si rimanda ad una guida dedicata. Il corretto utilizzo di questa funzionalità presuppone una cospicua interazione fra i diversi sistemi che compongono l’architettura della giustizia digitale.

Esso rappresenta la modalità principe, nonché obbligatoria ai sensi di legge, per l’introduzione degli atti e dei documenti di parte nei procedimenti civili avanti i tribunali e le corti d'appello, e si sostanzia in un’articolata procedura da osservare a cura del professionista mediante l’utilizzo della suindicata strumentazione, già debitamente predisposta e configurata.

Come accennato nei paragrafi precedenti, il deposito telematico prevede il confezionamento degli atti e degli eventuali documenti, resi in formato digitale, in una "busta telematica", corrispondente ad uno specifico file d’archivio in formato .enc, elaborato dal software di redazione ed inviato in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata dall’indirizzo del depositante, all’uopo abilitato, alla casella PEC dell’ufficio giudiziario di destinazione.

Tale busta includerà, quale contenuto minimo, il file dell’atto che s’intende depositare, solitamente un testo redatto con un programma di videoscrittura e trasformato in formato .pdf nativo, munito della sottoscrizione con firma digitale del professionista mittente, unitamente ad un file di struttura dati in formato .xml, anch’esso sottoscritto digitalmente, che include le informazioni rilevanti per la corretta gestione, da parte dei sistemi di cancelleria, dello specifico deposito telematico ad esso corrispondente.

A seconda del tipo di atto che s’intende depositare, possono essere altresì previste specifiche tipologie di allegazioni, quali, ad esempio, la procura rilasciata al difensore per i depositi di atti introduttivi, o il titolo esecutivo ed il precetto per i procedimenti d’esecuzione forzata.

Una volta predisposti gli atti ed i documenti processuali nella busta redatta dall’apposito software, la loro tramissione si sostanzia nell’invio in allegato del così creato file .enc all’indirizzo PEC dell’ufficio giudiziario competente a riceverli. Analogamente a qualsiasi messaggio spedito tramite posta elettronica certificata, il professionista mittente riceverà sulla propria casella le due ricevute di accettazione ed avvenuta consegna, quest’ultima valida ai sensi di legge per determinare il momento di efficacia dell’operazione di deposito, ovvero il suo perfezionamento. Ad esse, però, faranno seguito altri due successivi messaggi di ricevuta: l’uno, inviato dai sistemi di gestione del dominio giustizia, contenente l’esito dei controlli automatici preliminari alla lavorazione della busta da parte della cancelleria competente, ed il quarto attestante l’avvenuta accettazione del deposito da parte di quest’ultima, con conseguente apertura della ‘busta telematica’ ed inserimento del suo contenuto nel corrispondente fascicolo telematico del procedimento. Ad operazione conclusa, la cancelleria provvederà altresì a comunicare l’avvenuto deposito alle altre parti costituite, nel rispetto delle regole di contraddittorio fissate dal codice di procedura civile.

La normativa del Processo Civile Telematico

L’entrata in vigore della cd. ‘Riforma Cartabia’ ha consentito di aggiornare e sistemare l’assetto normativo del PCT, che in precedenza risulta frammentato in singole disposizioni contenute in molteplici fonti.

Uno dei pregi della riforma è rappresentato dall’avvenuto consolidamento delle numerose disposizioni di carattere emergenziale, che, dal mese di marzo 2020, sono state episodicamente introdotte nell’ordinamento italiano per consentire la prosecuzione e lo svolgimento delle attività giudiziarie in costanza della pandemia di COVID-19 avvalendosi delle funzionalità disponibili per il processo telematico.

Le principali norme d’interesse processuale si rinvengono attualmente nei seguenti articoli.

Codice di Procedura Civile - Regio Decreto 1443/1940
Articoli
127 Potere del giudice di disporre lo svolgimento dell’udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza o la sua sostituzione mediante deposito di note scritte.
127-bis Modalità di svolgimento dell’udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza.
127-ter Modalità di sostituzione dell’udienza mediante deposito di note scritte.
193 Giuramento telematico del consulente tecnico d’ufficio (CTU).

Le principali norme di carattere operativo sono invece contenute nei seguenti articoli delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile (R.D. 1368/1941), compresi nel novellato Titolo V ter ‘Disposizioni relative alla giustizia digitale’, a sua volta suddiviso nel Capo I (Degli atti e dei provvedimenti), Capo II (Della conformità delle copie agli originali) e Capo III (Dell’udienza con collegamenti audiovisivi a distanza).

Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile - Regio Decreto 1368/1941
Articoli
196-quater Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’Autorità giudiziaria, altresì previsto per i provvedimenti del giudice e dei verbali d’udienza, nel rispetto delle specifiche tecniche regolamentari concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, in tutti i procedimenti dinnanzi al Tribunale, alla Corte di Appello ed alla Corte di Cassazione, nonché quelli che si svolgono dinanzi al Giudice di Pace, al Tribunale per i Minorenni, al Commissario per la liquidazione degli usi civici, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
196-quinquies Redazione dell’atto processuale in formato elettronico.
196-sexies Perfezionamento del tempusdel deposito eseguito con modalità telematiche, che coincide con la generazione della conferma del completamento della trasmissione, e si considera tempestivo quando essa avviene entro la fine del giorno di scadenza.

Ammissibilità dei depositi multipli in caso di atti o documenti eccedenti la dimensione massima stabilita dalle specifiche tecniche.

196-septies Misure organizzative per l’acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati telematicamente, nonché per la gestione e conservazione delle medesime copie cartacee.
196-octies Potere di certificazione di conformità delle copie informatiche ed apposizione dell’attestazione di conformità, nonché l’attribuzione, per il soggetto attestante, della qualifica di pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.
196-novies Potere di certificazione di conformità delle copie informatiche di atti processuali e provvedimenti giudiziali formati su supporto analogico.
196-decies Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario.
196-undecies Modalità dell’attestazione di conformità.
196-duodecies Modalità di svolgimento dell’udienza con collegamenti audiovisivi a distanza a salvaguardia del contraddittorio, dell’effettiva partecipazione delle parti e, quando non pubblica, della sua riservatezza.

Tra la normativa speciale emanata precedentemente alla Riforma Cartabia permane ancora parzialmente vigente il Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, il quale stabilisce, agli articoli.

Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012
Articoli
16 L’esclusiva effettuazione in via telematica delle comunicazioni e delle notificazioni a cura della cancelleria nei procedimenti civili.
16-ter La definizione dei pubblici elenchi contenenti gli indirizzi di posta elettronica certificata destinatari e mittenti per le notificazioni e le comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale.
16-sexies L’istituzione del domicilio digitale del difensore per le notificazioni degli atti in materia civile, corrispondente all’indirizzo di posta elettronica certificata figurante negli elenchi di cui sopra.
16-novies La gestione delle iscrizioni e la tenuta degli albi e degli elenchi degli ausiliari e dei professionisti presso il tribunale, fra i quali si annoverano i consulenti tecnici, i periti, i custodi specializzati ed i professionisti incaricati alle vendite immobiliari.

Questa normativa è stata altresì arricchita ed integrata dal Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015, che, agli artt. 19, 20 e 20-bis, ne ha esteso l'ambito di applicazione alla materia fallimentare, introducendo analoghi sviluppi d'informatizzazione delle funzionalità tipiche del processo amministrativo e del processo contabile.

Si ricorda inoltre l'art. 35 del D.Lgs. 149/2022, così come modificato dalla L. 197/2022, che estende l'applicazione dell'obbligo di deposito telematico ai dipendenti di cui si avvalgono le Pubbliche Amministrazioni per stare in giudizio personalmente.

Di non minore importanza riveste la consultazione della normativa secondaria, in quanto racchiude ed elabora le regole operative per l'accesso, la fruizione e l'interazione con l'infrastruttura del PCT.

Si richiama in primis il Decreto Ministeriale n. 44 del 21 febbraio 2011, denominato “regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”, che disciplina:
  • la struttura dei sistemi informatici del dominio giustizia e relativi servizi telematici;
  • il regime di trasmissione degli atti e dei documenti informatici, nonchè la forma per essi prevista;
  • la consultazione delle informazioni presenti sul dominio giustizia, sui portali raggiungibili mediante PDA;
  • la gestione e le modalità d'uso dei pagamenti telematici.

Sotto quest’ultimo profilo si segnalano, per completezza, le disposizioni del Testo Unico sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) novellate dalla Riforma Cartabia, che sanciscono l'obbligatorietà dei pagamenti telematici tramite la piattaforma tecnologica di cui all'art. 5, co. 2 C.A.D., ovvero il sistema PagoPA, per le seguenti spese.

Testo Unico sulle Spese di Giustizia - D.P.R. 115/2002
Articoli
18-bis Contributo di € 100,00 a lotto per la pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche, così come il bollo digitale sull’offerta di vendita presentata tramite il PVP.
30 Anticipazioni forfettarie di cancelleria tramite la cd. marca da € 27,00.
192 Contributo unificato.
196 Diritti di copia, dei diritti di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nei procedimenti civili.
197 Spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte.

L'anzidetto D.M. 44/2011 all'art. 34 prevede altresì l'emanazione delle specifiche tecniche ad opera della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia, confluite nei relativi provvedimenti del 16 aprile 2014 e del 28 dicembre 2015, entrambi pubblicati sul Portale dei Servizi Telematici, ed attualmente in fase di aggiornamento, con bozza già pubblicata il 04/01/2024 e consultabile tramite il medesimo Portale.

Occorre, infine, ricordare gli assetti normativi di alcuni specifici settori della giustizia digitale o che ne sono da essa lambiti:
  • Legge n. 53 del 21 gennaio 1994, che regola le notifiche effettuate dai difensori tramite posta elettronica certificata (art. 3-bis);
  • Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD), che sancisce la validità e l'efficacia probatoria dei documenti informatici, nonchè la distinzione delle varie tipologie di copie analogiche e/o digitali (artt. 20 ss.); la qualifica certificativa della firma digitale, nonchè le attribuzioni ed il ruolo dei soggetti gestori ed operatori (artt. 24 ss.); la formazione, la gestione e la conservazione dei documenti informatici della pubblica amministrazione (art. 40 ss.), ivi inclusi i fascicoli informatici di cancelleria.

Da ultimo, all'accorto professionista del PCT giova verificare periodicamente l'emissione delle circolari ministeriali sul tema, le quali, pur non rivestendo la qualità di fonti, sogliono talvolta fornire utili indicazioni di natura pratica per la corretta gestione di eventuali anomalie o accadimenti particolari; si segnala, in particolare, la Circolare del 23 ottobre 2015 concernente gli adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico.

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