Quando è entrato in vigore il Processo Civile Telematico?
Per quanto solamente la Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012) ed il D.L. 90/2014, recante
misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
Decreto legge 90 del 24/06/2014
abbiano sancito, in via generale, l’
obbligatorietà del
Processo Civile Telematico a decorrere
dal 30 giugno 2014, tali disposizioni hanno rappresentato nient’altro che il culmine di un quasi ventennale sviluppo, scaturito dalla Legge n. 59 delli 15.03.1997, vera e propria pietra angolare dell’attuale sistema normativo. L’art. 15, co. 2 della predetta legge dispone infatti che
gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici e finanche i contratti stipulati nelle medesime forme, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
Legge 15 marzo 1997, n. 59
Ad oggi, in virtù dell’art. 16-bis D.L. 179/2012 (“ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
Tale regime di obbligatorietà si è esteso trasversalmente ai processi esecutivi, alle procedure concorsuali ed ai depositi dei ricorsi per decreto ingiuntivo, nonché ai relativi processi di opposizione.
A partire dal 30 giugno 2015, tutti gli atti processuali ed i documenti dei difensori delle parti precedentemente costituite debbono essere depositati telematicamente nei procedimenti avanti le Corti di Appello. È altresì in fase di avanzata sperimentazione l’introduzione del PCT per i ricorsi avanti la Suprema Corte di Cassazione e presso gli uffici dei Giudici di Pace.
La Legge n. 132 del 21 agosto 2015, convertendo il Decreto Legge 83/2015, ha infatti sancito che, sia in primo grado che in appello, è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto e dei documenti offerti in comunicazione dai difensori e dai dipendenti di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, deposito che deve avvenire con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Rappresentando una risposta tecnologica alle sempre più sentite esigenze di efficienza, razionalizzazione e semplificazione dell’amministrazione giudiziaria, è senz’altro plausibile prevedere una portata esponenzialmente espansiva delle norme disciplinanti la giustizia digitale.
Infatti, alcune funzioni proprie del PCT, come la consultazione dei registri in forma anonima, sono già applicabili anche i procedimenti civili avanti il Giudice di Pace, per i quali, peraltro, è già stata avviata la fase di sperimentazione dell’invio delle comunicazioni e notificazioni telematiche.
In avanzato stadio sperimentale risulta altresì il processo telematico avanti la Suprema Corte di Cassazione.
Parimenti, dal 1° gennaio 2017 anche il processo amministrativo è diventato telematico per tutti i nuovi ricorsi proposti in primo grado davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R.) e, in secondo grado, dinnanzi al Consiglio di Stato e al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (C.G.A.R.S.). Dal 1° gennaio 2018, il processo amministrativo è divenuto telematico anche per i ricorsi proposti in data precedente al 1° gennaio 2017. I depositi di atti e documenti riguardanti tali ricorsi sono quindi eseguiti in forma digitale, secondo le regole del PAT.
Anche per quanto riguarda la giustizia contabile, il processo tributario telematico (PTT) è ormai obbligatorio per i procedimenti di primo e secondo grado introdotti da ricorso o appello notificati a partire dal 1° luglio 2019.
Le misure emergenziali per la prevenzione ed il contrasto della pandemia di COVID-19 normativamente introdotte nell’ordinamento italiano dal mese di marzo 2020 in avanti hanno dato ulteriore impulso alla telematizzazione del processo, onde consentire la gestione delle attività giudiziarie nel rispetto dei criteri di distanziamento sociale e delle restrizioni alla circolazione e/o all’accesso alle strutture pubbliche.
Infatti, le misure emergenziali di contrasto e contenimento della pandemia di COVID-19 hanno permesso la creazione del Portale Deposito Atti Penali (PDP), per consentire agli avvocati il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’art. 415-bis, co. 3 cpp., ovvero degli atti difensivi successivi alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, presso gli uffici del pubblico ministero all’uopo autorizzati. Sino al termine del periodo emergenziale, la possibilità di deposito telematico è stata estesa a tutti gli atti penali, ivi incluse le impugnazioni, salvo che il codice di rito non disponesse modalità o forme particolari per il loro ricevimento da parte dei competenti uffici giudiziari.
Da ultimo, la cd. ‘riforma Cartabia’ ha consolidato l’esperienza acquisita in tema di PCT, codificandovi le norme nelle disposizioni applicabili per i giudizi introdotti dall’1.03.2023.