Autore: Dott.ssa Elena Maria Ottino
Data l’incompatibilità fra il vincolo di subordinazione e la carica di manager, una società di capitali non può dedurre dal reddito i costi di lavoro dipendente riferiti a quei soggetti che rivestono la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore unico.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 36362 del 23 aprile 2021. Secondo il principio di diritto enunciato dagli Ermellini “il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell’ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina, rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l’essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente”.
La fattispecie
Dedotto dal reddito il compenso per il lavoro svolto dall’amministratore anche dipendente, la cooperativa dei fatti di causa riceveva un avviso di accertamento della maggiore IRES. Proposto ricorso in primo e secondo grado, vedeva riconosciute le sue ragioni dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna che annullava l’atto impositivo. Contro tale decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate.
La decisione della Corte
I giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria affermando che “in tema di imposte sui redditi sussiste l'assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente. La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del Consiglio di Amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito di impresa, non deve essere verificata solo in via formale, con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, occorrendo invece accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita”.
La causa è ora rinviata alla CTR Sardegna che dovrà adeguarsi al principio espresso dagli Ermellini.
Condividi: