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Ammissibile la domanda di liquidazione del patrimonio anche per il sovraindebitato privo di beni: la liquidazione di beni futuri.

Ammissibile la domanda di liquidazione del patrimonio anche per il sovraindebitato privo di beni: la liquidazione di beni futuri.

Autore: Avv. Matteo Conte

Il Tribunale di Bologna, con provvedimento emesso in data 4.08.2020, ha ritenuto ammissibile, ai sensi degli artt. 14 ter e seguenti L. 27 gennaio 2012, n. 3, la domanda di liquidazione del patrimonio presentata da un consumatore, pur in assenza di beni mobili o immobili liquidabili e in sola presenza di crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro.

La proposta di liquidazione del consumatore consisteva, infatti, nella messa a disposizione, in favore dei creditori, di un quinto del proprio stipendio, dell’importo integrale della tredicesima mensilità e del TFR accumulato sino al momento del deposito della domanda.

Il Tribunale di Bologna, previo accertamento della natura "incolpevole" dell'indebitamento - non essendo emersa dalla relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi la "prova di una condotta qualificabile come manifestamente negligente nell'avere assunto le obbligazioni" - ha accolto la domanda presentata dal debitore, osservando come l'insufficiente valore dei beni destinati al soddisfacimento dei creditori non valesse, di per sé, a rendere inammissibile l'accesso alla procedura di liquidazione.

 

La decisione del Tribunale di Bologna si colloca così nel solco tracciato dai Tribunali di Milano (16.09.2017), Rovigo (31.01.2018), Pordenone (14.03.2019), Matera (24.07.2019) e Verona (21.12.2018), che, negli ultimi anni, si erano espressi in tal senso.

 

Tra i precedenti contrari, si segnala il Tribunale di Mantova (18.06.2018), secondo il quale, invece, la procedura di liquidazione del patrimonio presupporrebbe, per definizione, la presenza di un patrimonio mobiliare o immobiliare liquidabile.

Tale orientamento, che trova il suo principale argomento nell'interpretazione letterale dell'art. 14 ter, è stato tuttavia contestato e ormai pressoché superato dalla giurisprudenza maggioritaria.

 

Il Tribunale di Bologna, richiamando principi già emersi nel dibattito giurisprudenziale, ha evidenziato come la disciplina della liquidazione del patrimonio sia sostanzialmente mutuata da quella fallimentare, potendosi facilmente confrontare la simmetria terminologica e funzionale: in proposito, se non si discute dell'ammissibilità della domanda di fallimento in proprio presentata dal fallito privo di beni, sarebbe del tutto irragionevole, secondo il Tribunale, precludere l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio al debitore non fallibile titolare unicamente di crediti futuri.

 

Ulteriori argomenti sono poi evincibili dall'ordinanza emessa dal Tribunale di Verona (21.12.2018). Considerato come l'art. 14 ter escluda espressamente dalla liquidazione gli stipendi, le pensioni e i salari, nei limiti di quanto occorra al mantenimento del debitore e della propria famiglia, si dovrà necessariamente ritenere che lo stipendio mensile possa essere incluso nella liquidazione per la quota non occorrente al sostentamento.

Sempre il Tribunale di Verona ha evidenziato come l'art. 14 quater, L. 3/2012, preveda l'istituto della conversione della procedura di composizione della crisi in liquidazione, contemplando la possibilità che alla liquidazione del patrimonio si giunga dopo l'infruttuoso esperimento dei rimedi dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore.

Considerato come il debitore possa presentare una proposta di accordo di composizione della crisi prevedendo la messa a disposizione del solo stipendio, e che lo stesso possa accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio in caso di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano, dovrà conseguentemente ritenersi ammissibile che il debitore possa accedere direttamente alla liquidazione del patrimonio anche in assenza di beni, offrendo ai creditori parte dei propri crediti futuri.

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