Con la
Circolare n. 45/2019, l’INPS ha stabilito le nuove modalità di presentazione delle domande di assegno per il nucleo familiare (ANF), relativamente a i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo. A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica. Con la successiva
circolare n. 34/2022 l’INPS ha chiarito l’impatto sulla disciplina ANF dell'
Assegno Unico Universale per i figli. A partire dal 1° marzo 2022:
- non sono più riconosciute le prestazioni ANF riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico;
- continuano ad essere riconosciute le prestazioni ANF riferite a nuclei familiari composti unicamente da coniugi non legalmente ed effettivamente separati, da fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, se orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto a pensione ai superstiti.
Il servizio consentirà l’inserimento dei dati utili alla trasmissione delle domande all’INPS. L’Istituto, una volta accettata la domanda, provvederà a rendere disponibili al datore di lavoro gli importi giornalieri e mensili da erogare.