Il D.L. n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, prevede un ampliamento delle agevolazioni fiscali spettanti per interventi di miglioramento sugli immobili, ritoccando anche la disciplina della cessione del credito e del c.d. sconto in fattura, opzioni alternative alla detrazione.
L’art. 119 del Decreto ha disciplinato il c.d. Superbonus edilizio, ovvero una maxi-detrazione d’imposta, pari al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (30 giugno 2022, per gli IACP) per specifici lavori di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici.
Il Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, ha introdotto il nuovo comma 1-ter all’articolo 121 del DL 34/2020 che stabilisce che in caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o di cessione del credito in materia di detrazioni edilizie:
- il contribuente richieda l’apposizione del visto di conformità;
- i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119 co. 13-bis del DL 34/2020.
Pertanto, nel caso in cui si voglia optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, per tutte le detrazioni “edilizie” a far data dal 12 novembre 2021 viene esteso sia l’obbligo di apposizione del visto di conformità, sia quello di produrre un’attestazione di congruità delle spese sostenute (prima previsti solo in caso di superbonus 110%).
Tramite CAF Do.C., compilando l'apposito form di richiesta e caricando la relativa documentazione necessaria per poter effettuare il controllo documentale, sarà possibile ottenere il visto di conformità, per il quale è possibile consultare i listini nell'area riservata.
Attenzione: si ricorda che, come previsto dall’art 121 comma 1-ter del D.L. 34/2020 l’obbligo di apposizione del visto di conformità non si applica alle opere classificate come attività di edilizia libera e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bonus facciata).