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Il riscatto di laurea è deducibile o detraibile nel 730?

I contributi INPS versati per il riscatto di laurea possono essere inseriti nei seguenti righi del quadro E del modello 730:
  • rigo E21: versamento di contributi per il riscatto di laurea, indipendentemente che si sia scelto il calcolo ordinario o che si sia scelto il calcolo con le modalità “agevolate”, effettuato con il sistema contributivo, inizialmente previsto per i soli soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 e successivamente esteso a tutti i soggetti con l’introduzione del comma 5-quater all’art. 2 del dlgs n. 184/97. In tal caso trattasi di onere deducibile;
  • rigo E8/E10 codice 32: versamento contributi per il riscatto di laurea agevolato, a favore degli “inoccupati”, effettuato da familiari di cui gli stessi risultino fiscalmente a carico. Sono “inoccupati” coloro che, al momento della domanda, non risultano essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata. È bene precisare che, se il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell’art. 10 del TUIR (E21). L’importo indicato darà diritto alla detrazione del 19% su quanto versato (senza limiti di importo);
  • rigo E56 codice 1 (pace contributiva): spese sostenute per il riscatto di laurea agevolato di periodi non coperti da contribuzione versati da parte dei soggetti che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva, in vigore nel biennio 2019-2021. La detrazione spetta nella misura del 50% su quanto versato ed è ripartita in 5 rate di pari importo. Per beneficiare di questa particolare detrazione è dunque necessario che siano rispettate queste condizioni:
    • essere privo di anzianità contributiva al 31/12/1995 ma essere iscritto in una gestione pensionistica dell’INPS al momento della domanda
    • il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, e deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019
    • deve essere stata presentata specifica “Domanda di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (art. 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)” e non la classica “Domanda di riscatto del corso legale di laurea (art. 2 dlgs 184/97)”

Al fine di individuare il corretto trattamento fiscale del riscatto di laurea occorre dunque effettuare una specifica valutazione della singola fattispecie.

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