In caso di modifica del 730 precompilato con integrazione delle sole spese mediche non presenti, occorre acquisire anche il documento relativo alle spese già indicate nel precompilato?
Si ricorda che il CAF o professionista abilitato che modifica il 730 precompilato acquisito dall’Agenzia delle entrate è soggetto al visto di conformità sui redditi e sugli oneri soggetti a tale obbligo di controllo.
Con l’approvazione del decreto semplificazioni nel caso in cui venga modificato l’importo delle spese mediche indicato nel modello precompilato l’Agenzia delle Entrate effettuerà il controllo formale solo per i documenti di spesa non presenti nel precompilato.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che nel suo caso si debba acquisire solo la documentazione relativa alle spese che si intende inserire in aggiunta rispetto a quelle presenti nel modello 730 precompilato.
Sono detraibili le spese di massofisioterapia? Che titolo deve avere e con quale decorrenza?
Inizialmente
con la Circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, è stato affermato che le
prestazioni del massofisioterapista sono detraibili solo se rese da soggetti
che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione
triennale.
Le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito il diploma
successivamente a tale data non sono detraibili, neanche in presenza di una
specifica prescrizione medica.
Successivamente,
con l’articolo 1 comma 537 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene
stabilito per i massofisioterapisti, diplomati dopo il 17 marzo 1999, di
«poter continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo
della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 30
giugno 2020, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli
Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione».
Le
prestazioni erogate dal massofisioterapista che si iscrive negli “elenchi
speciali ad esaurimento" sono da considerarsi di carattere sanitario e,
dunque, rientranti tra quelle per le quali sia possibile riconoscere la
detrazione d'imposta, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del
TUIR" solo però per le prestazioni rese a partire dalla data di
iscrizione a detto elenco.
Quindi per poter rispondere al quesito si deve verificare:
- la data del diploma;
- eventualmente la data di iscrizione all’elenco ad esaurimento.
Pertanto,
ad esempio, le prestazioni rese da un soggetto diplomatosi dopo il 17 marzo
1999 e non iscritto negli elenchi ad esaurimento sono indetraibili.
Invece le prestazioni rese da
un soggetto diplomatosi dopo il 17 marzo 1999 ma iscritto negli elenchi ad
esaurimento il 15 gennaio 2020 saranno detraibili ex art. 15 Tuir solo da tale
data in poi.
Se nella fattura del medico non è stata apposta la marca da bollo, le spese sono ugualmente detraibili?
Le spese mediche sono detraibili anche se non è stata apposta la marca da bollo (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 18/11/2008 n. 444).
Come è possibile verificare i requisiti che deve avere un materasso per essere ricompreso tra le spese mediche? deve essere specificamente esposto in fattura che si tratta di un materasso antidecubito? è necessaria una prescrizione o altra documentazione a supporto?
Si, occorre la seguente documentazione:
- prescrizione del medico (su carta intestata di quest’ultimo), attestante la necessità dell’utilizzo del materasso antidecubito oppure, in alternativa, autocertificazione comprovante la causa per la quale il materasso è stato acquistato; se l’autocertificazione viene resa senza firma autenticata del sottoscrittore, va allegata una fotocopia del documento d’identità del contribuente;
- fattura intestata al contribuente cui si riferisce la spesa oppure, anche scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità e indicando anche il codice ISO 9999:03.33.06.006 e il codice CND Y033306 del bene acquistato e l’indicazione del codice fiscale del destinatario contribuente (c.d. “scontrino parlante”).
La madre separata con figli a carico al 50%, avendo sostenuto al 100% le spese mediche intestate ai figli le può dedurre al 100% o al 50%?
La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa per sé e per i propri familiari a carico. Nel caso prospettato la madre potrà detrarre integralmente le spese mediche sostenute.
Un contribuente che nell'anno ha sostenuto spese mediche di importo elevato può rateizzarle?
Se la somma delle spese mediche indicate dal contribuente nei righi E1, E2 ed E3 del modello 730 supera la cifra di Euro 15.493,71 allora la detrazione può essere rateizzata e pertanto ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
La scelta si effettua barrando l’apposita casella presente nel quadro E denominata “rateazione”.
Un figlio convive con il padre. Ha pagato alcune spese mediche del padre mediante bonifico dal proprio conto corrente non cointestato con il padre.
Il padre può detrarre la spesa nella sua dichiarazione dei redditi dato che la spesa è avvenuta con mezzi tracciabili, anche se del figlio?
A decorrere dal 1° gennaio 2020, ai fini Irpef, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Art.1, comma 679, L.160/2019).
La disposizione di cui al paragrafo precedente (comma 679) non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (Art.1, comma 680, L.160/2019). Resta quindi la possibilità di effettuare pagamenti con modalità diverse da quelle appena descritte, senza perdere il diritto alla detrazione, per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
La norma di esclusione fa riferimento alle sole prestazioni sanitarie e, pertanto, i pagamenti per servizi diversi dalle prestazioni sanitarie (ad esempio il servizio di mensa scolastica), ancorché resi da enti pubblici, devono essere effettuati, secondo quanto stabilito dal comma 679.
Il nuovo obbligo non modifica in alcun modo i presupposti stabiliti dall'articolo 15 del TUIR o dalle altre norme fiscali ai fini della detraibilità dall'IRPEF degli oneri quale, in particolare, l'effettivo sostenimento degli stessi.
Al riguardo, si ritiene che l'onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento, aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.
Il contribuente dimostra l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.
Tutto ciò premesso, si ritiene che un contribuente possa utilizzare ad esempio la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite ad un altro contribuente, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa.
Si veda interpello 431 del 2 ottobre 2020
Le operazioni laser per correggere difetti visivi, sostenute all’estero, sono detraibili? Quali documenti sono necessari per il riconoscimento della detrazione?
Se il fine dell’intervento è stato quello di normalizzare lo stato sanitario e funzionale della persona (limitando o eliminando una patologia), il costo può certamente rientrare tra le “spese sanitarie” che beneficiano della detrazione d’imposta del 19%.
Per la documentazione si rimanda alle precisazioni contenute nella Circolare Min. Finanze 9.5.1987 n.9/8/570.
Si ritiene prudenzialmente che dalla stessa documentazione, ovvero da dichiarazione di un medico specializzato italiano, dovrà risultare che la prestazione è conforme ai trattamenti consentiti dalla normativa italiana.
Si ricorda, inoltre, che, come precisato nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta.
Se lo scontrino di una farmacia riporta la dicitura “Dispositivo Medico CE” è possibile detrarre la spesa?
Si, si ritiene che, in presenza degli altri requisiti previsti (natura, qualità e quantità di prodotti acquistati nonché codice fiscale del contribuente), la descrizione indicata dallo scontrino consenta la detrazione e che pertanto non sia necessario conservare la confezione del dispositivo o la scheda prodotto o l'attestazione del produttore.
Quali sono i documenti necessari per la detrazione di visite dietologiche documentate da fattura (es. prescrizione)?
Per le prestazioni rese dal dietista è necessaria la prescrizione medica a meno che il dietista non sia anche un medico; in quest'ultimo caso, infatti, non è necessaria.
Sono detraibili le fatture per trattamento osteopatico? È necessario avere la prescrizione medica o altra documentazione?
L'attività svolta dall'osteopata non è qualificata giuridicamente come attività medico-sanitaria e pertanto è esclusa la detraibilità ai fini Irpef.
Se su uno scontrino fiscale rilasciato da una farmacia viene riportata la descrizione "ticket", è possibile portare in detrazione la spesa senza allegare la ricetta?
La risposta è affermativa. Lo scontrino con la dicitura ticket può essere portato in detrazione come spesa senza bisogno di allegarvi la ricetta rilasciata dal medico di base; si veda Risoluzione n. 10/E del 17 febbraio 2010.
È possibile detrarre le spese per alimenti a fini medici speciali?
Dal 1° gennaio 2019 non è più possibile portare in detrazione le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 luglio 2001, n. 154
Ho uno scontrino della farmacia che riporta il codice AD, posso portarlo in detrazione?
Alla luce dei chiarimenti espressi nella circolare n.7/E del 27/4/2018 se il documento di spesa riporta il codice “AD” (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) o “PI” (spesa protesica) la detrazione è consentita anche se non è riportata la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.
Sei Commercialista? Diventa Soggetto incaricato per i servizi fiscali, assistenziali e previdenziali.
Il Commercialista che si abilita ai servizi CAF diventa Soggetto incaricato e può prestare l’assistenza fiscale in nome e per conto di CAF Do.C.