Nel modello 730 i redditi derivanti dalla proprietà, usufrutto, affitto o conduzione dei terreni devono essere inseriti nel quadro A "Redditi dei terreni", in cui vanno riportati il reddito dominicale e/o agrario, il codice utilizzo, la percentuale e il periodo di possesso.
Le informazioni presenti in questa sezione servono a calcolare l'imposta dovuta dal contribuente sui redditi da terreni sui quali non è già previsto il versamento dell’IMU.
Come deve essere effettuata la rivalutazione per i terreni nel quadro A?
Il reddito dominicale è rivalutato dell’80 per cento, mentre il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento.
I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 30 per cento. L’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
Per gli anni 2024 e 2025 per i coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
Fino a 10.000 euro 0%
Oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro:50%
Come si dichiara ai fini Irpef un terreno edificabile?
La disciplina dell’Irpef in materia di terreni fa riferimento ai criteri catastali.
Pertanto fino a quando un terreno risulti dotato di redditi fondiari (dominicale e agrario) il possessore (proprietario o titolare di diritto reale di godimento) sarà tenuto a dichiarare l’immobile con riferimento ai valori catastali; qualora invece un terreno costituisca già un’area urbana, nel senso che la stessa risulti censita come categoria catastale F1, non andrà dichiarato alcun reddito, né dominicale né agrario, dato che le aree urbane rientrano nelle categorie cosiddette fittizie, cioè categorie alle quali non è associabile alcuna rendita catastale.
In particolare, nel caso di terreno edificabile non coltivato, andrà indicato solo il reddito dominicale.
In quali casi è possibile indicare nei casi particolari del quadro A il codice 2 - perdita per eventi naturali?
Le condizioni per poter indicare la perdita per eventi naturali sono le seguenti:
- deve aversi la perdita di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo. Si deve aver riguardo alla realtà produttiva sussistente al momento dell'evento dannoso, anche se essa non risponde alle risultanze catastali. In concreto, gli accertamenti si riferiranno alla perdita di prodotto in rapporto alle qualità considerate ordinarie per le qualità e classi corrispondenti alla coltura effettiva, anche se questa non sia ancora stata riportata in catasto (secondo quanto previsto dalla circolare della direzione generale del catasto n. 34.35.902 del 21.9.1974);
- la perdita deve essere causata da eventi naturali quali, ad esempio, l'autocombustione, un fulmine ecc. e non da atti dolosi o colposi;
- la perdita deve essere misurata avuto riguardo al prodotto dell'intero fondo.
La denuncia per perdita dovuta ad eventi naturali va presentata all'Ufficio tecnico erariale entro il trimestre successivo a quello in cui l'evento si è verificato e può essere presentata anche da un'associazione di categoria. Se la data non è determinabile in modo esatto occorre che la denuncia sia presentata almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto.
In tal caso il reddito dominicale ed anche agrario, per espressa previsione dell'articolo 32 del TUIR, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'anno in cui l'evento si è verificato.
In caso di un terreno agricolo affittato ad un coltivatore, cosa occorre indicare in dichiarazione?
Possiamo distinguere due casi:
- Se il terreno è dato in affitto in regime legale di determinazione del canone il proprietario dovrà indicare sia il reddito dominicale sia il canone di affitto mentre l'affittuario dovrà dichiarare il reddito agrario.
Per il proprietario la tassazione effettiva avverrà sulla base del valore minore tra l'importo del canone e il reddito dominicale rivalutato.
- Se il terreno è dato in affitto in regime di libero mercato il proprietario dovrà dichiarare il reddito dominicale mentre l'affittuario dovrà dichiarare il reddito agrario.
Inoltre, nel caso in cui il terreno venga dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto (che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni) occorre indicare il codice 4 nella colonna 7 casi particolari. In tal caso sul reddito agrario e sul reddito dominicale non si applicherà la rivalutazione dell'80 e del 70% prevista per tali redditi.
Non deve essere barrata la casella di colonna 10 (Coltivatore diretto o IACP) in quanto, come precisato nelle istruzioni al modello 730, la casella va barrata solo nel caso di terreno agricolo o di terreno non coltivato, posseduto e condotto da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola.
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