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Nel caso di conviventi di unioni civili o di fatto, nel frontespizio del modello 730 (o del modello REDDITI) di uno dei contribuenti va indicato il codice fiscale del convivente? In caso positivo, è necessario un termine temporale relativo all'inizio della convivenza (esempio conviventi di fatto da almeno 3 anni come riportato in un certificato di stato di famiglia) per l'indicazione del codice fiscale?

La legge Cirinnà (L. 76/2016) ha regolamentato due nuovi istituti giuridici:
  • quello delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
  • quello della convivenza all’Anagrafe (tra persone di sesso identico o di sesso diverso).
Tale disposizione normativa ha dei riflessi sulle dichiarazioni dei redditi.
In particolare per il modello 730 solo in presenza di UNIONI CIVILI (e NON PER LE CONVIVENZE DI FATTO) è possibile predisporre la dichiarazione congiunta e indicare nel prospetto dei familiari a carico il partner dell’unione civile se questo non ha un reddito complessivo superiore a 2.841,50 per l’anno di imposta precedente.
La condizione di unione civile può essere autocertificata dai soggetti interessati o documentata con la certificazione rilasciata dall’ufficiale comunale all’atto dell’unione medesima.

Ho presentato un modello Redditi 2024 integrativo a favore per un contribuente, a gennaio 2025. Il suddetto modello Redditi 2024 integrava il modello 730/2024 anno 2023. Il credito in eccesso risultante dalla suddetta dichiarazione in quale rigo deve essere indicato nel modello 730 dell’anno in corso? Il credito in eccesso potrà essere rimborsato al contribuente in sede di modello 730/2025?

Il credito in eccesso risultante dalla precedente dichiarazione deve essere indicato nel rigo F3 del quadro F. Il credito potrà essere rimborsato con la presentazione del modello 730/2025.
Il D.L. 193/2016 ha stabilito che il contribuente che presenti la dichiarazione integrativa oltre la scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, può utilizzare il maggior credito d'imposta in compensazione dei debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Tale disposizione riguarda solo il credito che deriva dalla presentazione di una dichiarazione integrativa oltre il termine del periodo di imposta successivo.

Ho sentito dire che quest’anno è stata ampliata la platea dei soggetti che possono utilizzare il Modello 730 ma non ho ben capito a chi si riferisce.

Da quest’anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF. In particolare è ora possibile presentare il 730:
  • per comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;
  • per dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;
  • assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività);
  • per dichiarare redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva (quadro M);
  • per dichiarare plusvalenze di natura finanziaria.

Contribuente con datore di lavoro italiano iscritto in AIRE nel febbraio 2024 quindi, residente in Svizzera dal 2024, ma con datore di lavoro italiano. Posso presentare 730?

In questo caso non è possibile utilizzare il modello 730. A pagina 7 delle istruzioni si legge difatti che devono presentare il modello REDDITI Persone fisiche 2025 e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2024 e/o nel 2025 non sono residenti in Italia

Vi sono delle novità per i soggetti che possono o non possono presentare il modello 730/2025?

Come gli scorsi anni non possono presentare il modello 730 ma devono utilizzare il modello Redditi PF:
  • i contribuenti che destinano a locazione breve più di 4 appartamenti.

  • Invece i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva non devono più presentare uil quadro RM del modello redditi in aggiunta al modello 730 ma dovranno compilare il nuovo rigo M37del modello 730.
    Resta l'obbligo di presentazione del quadro RM in aggiunta al modello 730 per dichiarare redditi derivanti da TFR, altre indennità connesse e arretrati di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata.

    La redazione del 730 in forma congiunta può essere effettuata anche dai contribuenti che contraggono matrimonio nell' anno in corso?

    Interpretando le istruzioni del Modello 730 sembra confermato che in caso di matrimonio avvenuto prima della presentazione del Modello 730, sia corretto utilizzare la forma congiunta. In effetti lo stato civile del contribuente deve essere quello alla data di presentazione del modello e non al 31 dicembre dell' anno precedente.

    Un socio di società di capitali iscritto all'INPS gestione commercianti, può presentare il Modello 730/2025?

    Il socio di società di capitali iscritto all'INPS gestione commercianti è tenuto a determinare i contributi dovuti in base alle risultanze del quadro RR del Modello Redditi Persone Fisiche. Atteso che tale quadro, a differenza del quadro RM non può essere inviato a parte compilando il Modello 730/2025, egli non potrà avvalersi di tale modello dichiarativo, ma dovrà utilizzare il Modello Redditi Persone Fisiche 2025.

    Un lavoratore con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno può presentare il Modello 730?

    La risposta è affermativa.
    I lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato per un periodo d'imposta inferiore all'anno possono presentare il Modello 730 tramite un CAF se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio Altrimenti è possibile presentare il modello 730 senza sostituto d'imposta.

    Un dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, può presentare il Modello 730?

    Il personale della scuola può presentare il Modello 730 ed indicare i dati del Sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio se il contratto di lavoro a tempo determinato dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo. In alternativa è possibile presentare il modello 730 anche in assenza del sostituto d'imposta.

    A causa del fallimento della ditta, un contribuente non ha ricevuto il modello CU per l'anno fiscale oggetto di dichiarazione, e ha consegnato un'autocertificazione nella quale dichiara i redditi percepiti. Tale documento è sufficiente al fine dell'elaborazione del Modello 730?

    Il modello CU non può essere sostituito da nessuna altra documentazione (buste paga, autocertificazione, ecc.), pertanto, in assenza di tale modello, il contribuente è escluso dall’assistenza fiscale dei CAF (Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 20/04/2005, n. 15/E, risposta 3).

    Un contribuente ha un credito da modello Redditi dell'anno precedente, indicato in compensazione nel quadro RX, derivante da contributi Inps (posizione attualmente chiusa ). È possibile riportare tale credito nel modello 730 di quest'anno? Se non è possibile, in che modo si può recuperare tale credito?

    Il credito INPS non può essere portato in detrazione nel modello 730. Una soluzione per poter recuperare il credito potrebbe essere quella di presentare un modello Redditi integrativo indicare tale credito Inps a rimborso nel quadro RX. In tal modo si potrebbe utilizzare il modello 730 nell'anno successivo.

    Un associato in partecipazione di solo lavoro può presentare il modello 730 considerando come Sostituto d'imposta l'associante?

    Il reddito derivante dal contratto di associazione in partecipazione di solo lavoro può essere dichiarato nel modello 730 (Quadro D, Rigo D3, codice 3). Il Sostituto d'imposta di associazione in partecipazione non può effettuare i conguagli; nel caso prospettato, pertanto, se non si possiedono redditi da lavoro dipendente non è possibile presentare il modello 730.

    A settembre dell'anno scorso ho perso il posto di lavoro, mi è sembrato di capire che posso comunque presentare il Modello 730, me lo confermate? Cosa devo fare?

    Anche in assenza di un sostituto d'imposta deputato ad effettuare le operazioni di conguaglio (es. datore di lavoro o ente pensionistico) se l'anno precedente sono stati percepiti redditi di pensione o di lavoro dipendente (come nel Suo caso), o alcuni redditi ad esso assimilati è comunque possibile presentare il modello 730.
    Ci si può avvalere di tale possibilità sia nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un credito, sia nel caso in cui emerga un debito. Se dalla liquidazione emergerà un credito questo verrà rimborsato direttamente dall'Agenzia delle Entrate, se invece la liquidazione dovesse chiudersi con un debito occorrerà versare le imposte mediante un modello F24.

    A livello sanzionatorio e di visto di conformità, tra il 730 precompilato ed il 730 ordinario, varia la responsabilità?

    Le responsabilità non variano: se il contribuente si rivolge ad un CAF o ad un professionista, questi soggetti apporranno il visto di conformità sul modello 730 sia che lo presentino come precompilato, a seguito dell’acquisizione della delega, con o senza modifiche e integrazioni, sia che presentino un modello 730 ordinario.
    Dunque il regime sanzionatorio non cambia ed il CAF o gli intermediari abilitati saranno comunque responsabili del contenuto delle dichiarazioni trasmesse telematicamente all’Age.

    Chi ha solo distribuzioni di utili e fabbricati può presentare il modello 730 e quale quadro deve utilizzare?

    Come indicato dalle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2025 sono:
    • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
    • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
    • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
    • sacerdoti della Chiesa cattolica;
    • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
    • persone impegnate in lavori socialmente utili;
    • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
      • al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
      • a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
    • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2023 al mese di giugno dell’anno 2024;
    • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.
    I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato. Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.
    Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2024 hanno percepito:
    • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
    • redditi dei terreni e dei fabbricati;
    • redditi di capitale;
    • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
    • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
    • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.
    Pertanto, nel caso di specie il contribuente dovrà presentare il modello Redditi e non il modello 730.

    Ho un sostituto d’imposta ma non ha capienza per effettuare i conguagli, posso utilizzare il modello 730 senza sostituto?

    Dal 2024 i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati ammessi all'utilizzo del Mod. 730, possono decidere di presentarlo senza sostituto anche qualora abbiano un sostituto d'imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio.
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