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730 precompilato: trasmissione all’AdE dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore

Blog 730 e Precompilato
Pubblicato il 15 feb 2024
730 precompilato: trasmissione all’AdE dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore

Dal 2020 è ormai a regime il Decreto che disciplina la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore, ai fini dell'elaborazione del 730 precompilato (D.M. MEF 3 febbraio 2021; GU 16 febbraio 2021 n. 39). Pertanto, tale adempimento si rende necessario anche per le donazioni effettuate nel 2023.

Trasmissione facoltativa o obbligatoria

A partire dall'anno 2022 l’invio è obbligatorio solo se chi riceve la donazione ha un bilancio con entrate superiori a 220.000 euro, in tutti gli altri casi l’invio è facoltativo.
Quest’anno il termine per l’invio (obbligatorio o facoltativo) è il 16 marzo con riferimento ai dati dell’anno precedente.
Tra i soggetti interessati alla comunicazione vi sono le Onlus, le Aps (associazioni di promozione sociale) e le fondazioni attive nel campo della valorizzazione dei beni di interesse storico e della ricerca scientifica

La comunicazione conterrà i dati anagrafici (codice fiscale) del donante e l’importo donato versato con mezzi tracciabili.
Quindi le donazioni effettuate in contanti non vanno indicate.

Sanzioni

Con riferimento alle comunicazioni per le quali l'adempimento è facoltativo, non sono applicabili le sanzioni (art. 3, c. 5bis, D.Lgs 175/2014), a meno che l'errore nella comunicazione dei dati non determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nel 730 precompilato, in tal caso la sanzione può essere evitata se i dati vengono corretti entro 5 giorni dalla segnalazione dell’Agenzia.

Per i soggetti obbligati la sanzione per il mancato invio è pari a euro 100, ridotta ad un terzo se l’invio avviene nei 60 giorni successivi alla scadenza.

Opposizione all'invio dei dati

Il donatore si può opporre all’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate.
In tal caso deve attivarsi per esercitare questo diritto.

L’opposizione può avvenire nei confronti del donatario o nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Nei confronti del donatario al momento della donazione o al più tardi entro il 31 dicembre dell’anno della donazione.
Nei confronti dell’Agenzia mediante apposita comunicazione da inviare entro il 20 marzo dell’anno successivo a quello relativo alla donazione.

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