A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Avviso del Ministero del Turismo del 3 settembre 2024 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/03/TX24ADA8917/p2), in attuazione di quanto previsto dal comma 15, art. 13-ter, D.L. 145/2023, è immediatamente diventata operativa la Banca Dati delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche.
Ciò comporta che, entro il 1° gennaio 2025, i soggetti esercenti attività turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, nonché i locatori di unità abitative destinate a locazioni turistiche o locazioni brevi, devono dotarsi del Codice Identificativo Nazionale (CIN) da indicare negli annunci pubblicitari da chiunque (diretti locatori o intermediari) e ovunque pubblicati nonché esporlo all’esterno degli edifici nei quali sono ubicati gli immobili abitativi / strutture ricettive adibiti a tale attività.
Naturalmente, in capo a tali soggetti, continua a persistere l’obbligo di comunicazione alla Questura degli ospiti.
Inoltre, per chi esercita tale attività in forma imprenditoriale è soggetto alla SCIA presso il Comune nel quale tale attività è esercitata.
Per ottenere il CIN, se la struttura è già stata inserita nella banca dati regionale delle strutture ricettive, è sufficiente accedere (tramite SPID o CIE) al sito del Ministero del Turismo all’indirizzo https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ , diversamente, bisogna prima censire l’immobile / struttura ricettiva prima sulla banca dati della regione di competenza e successivamente sul sito del Ministero del Turismo.
In poche parole, si tratta di un doppio adempimento: prima sul sito della Regione / Provincia autonoma competente per l’assegnazione del Codice identificativo Regionale (CIR), propedeutico per il successivo ottenimento del Codice Identificativo Nazionale (CIN).
Come indicato nelle “Specifiche Tecniche” dell’Allegato A al Decreto del Ministero del Turismo n. 16726/24 del 6 giugno 2024 (https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2024/06/Decreto-interoperabilita-BDSR_signed-1.pdf), il codice CIN è così composto:
Sul sito del Ministero del Turismo sono pubblicate le FAQ relative a questo adempimento: https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/
Entro il termine di obbligatorietà del CIN, entrano anche in vigore gli obblighi sulla sicurezza degli impianti di cui gli immobili sopra citati devono essere dotati, previsti dall’art. 13-ter, comma 7, D.L. 145/2023:
- dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti;
- estintori portatili da ubicare in posizioni visibili e accessibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo. Deve essere installato un estintore 8della capacità estinguente minima non inferiore a 13° e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 lt) ogni 200 mq di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano. Tali estintori, devono poi essere controllati periodicamente.
Proroga
Con Avviso del 22/10/2024 (
https://www.ministeroturismo.gov.it/cin-termine-per-lacquisizione-spostato-al-1-gennaio-2025/) il Ministero del Turismo ha prorogato al 01/01/2025 il termine entro il quale dotarsi del CIN. Pertanto, le sanzioni saranno applicate dal 02/01/2025.
Questa proroga ha, principalmente, lo scopo di uniformare le diverse scadenze per l’ottenimento del CIN dovute al diverso procedimento e momento di ottenimento dello stesso, come indicato nelle FAQ pubblicate sul sito del Ministero del Turismo (https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/).
Le diverse scadenze erano dovute alle seguenti casistiche:
- chi possedeva già il CIR al 02/11/24, aveva tempo sino al 01/01/2025 per dotarsi del CIN;
- chi avrebbe ottenuto il CIR dopo il 02/11/24, aveva 30 giorni di tempo per dotarsi del CIN;
- chi non avesse ottenuto il CIR, pur avendolo richiesto, aveva ancora 10 giorni di tempo per concludere il procedimento;
- chi possiede una struttura in una Regione che, al momento, non consente di richiedere il CIR per quella tipologia di struttura, la scadenza era tassativa al 02/11/2024.
Anche con la nuova scadenza al 01/01/2025 rimane valido il termine dei 30 giorni (dall’ottenimento del CIR per dotarsi del CIN) nel caso in cui lo stesso scada in una data successiva al 01/01/2025. Esempio: ottenimento del CIR al 15/12/2024, scadenza per l’ottenimento del CIN il 14/01/2025.
La nuova scadenza (01/01/2025) è favorevole per coloro i quali i 30 giorni (dall’ottenimento del CIR per dotarsi del CIN) scadono prima del 01/01/2025, poiché per effetto della proroga il termine entro il quale dotarsi del CIN è ricondotto al 01/01/2025.
Relativamente, invece, al termine entro il quale decorre l’obbligo di rispettare i requisiti di sicurezza, si precisa che lo stesso è legato all’ottenimento del CIN, in virtù anche della dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti di sicurezza, che vede essere resa al momento di richiesta di attribuzione del CIN.
Pertanto, si ritiene ragionevole considerare che, se il CIN è ottenuto in una data antecedente al 01/01/2025, da quella data decorre anche l’obbligo di rispetto dei requisiti di sicurezza ex art. 13-ter, c.7, D.L. 145/2023.