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Esenzione Iva sui beni anti Covid - Chiarimenti

Esenzione Iva sui beni anti Covid - Chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26/E del 15/10/2020 ha fornito risposte e chiarimenti relativamente all’applicazione dell’art. 124 D.L. 34/2020.
Tale norma, al comma 2, prevede, fino al 31/12/2020, l’esenzione da IVA delle cessioni dei beni di cui al precedente comma 1 (attrezzature e dispositivi volti alla cura e prevenzione, nonché contenimento, dei contagi da Covid-19). Dall’ 01/01/2021 su tali cessioni è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 5%. L’esenzione/aliquota agevolata sono riconosciute se tali beni vengono ceduti con finalità sanitaria.

Poiché alcuni dei beni elencati nel comma 1, della citata circolare, quindi oggetto di esenzione/agevolazione Iva, possono essere utilizzati anche per altri impieghi, l’Agenzia delle Entrate, dapprima precisa la definizione di alcuni dispositivi (es. termometri, detergenti disinfettanti per mani, mascherine, dispenser a muro per disinfettanti, soluzione idroalcolica in litri, strumentazione per diagnostica per Covid-19, attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo, ….) e in una risposta ad un quesito, precisa che “rileva la “finalità sanitaria” dei beni in commento, da intendersi in senso oggettivo: sono cioè agevolati i beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a garantire in primis la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus”, estendendo l’agevolazione a tutti gli operatori che utilizzano tali beni in applicazione di protocolli anti-Covid.

In risposta ad altri quesiti, l’Agenzia delle Entrate precisa che:
  • l’elenco dei beni indicati al comma 1 è tassativo, pertanto nessun altro bene, benché con le stesse finalità può usufruire dell’esenzione/agevolazione IVA di cui al comma 2;
  • i prodotti per sala operatoria utilizzabili sia ai fini COVID-19 che con riferimento ad altri casi in terapia intensiva, in sala operatoria o per la chirurgia in generale, non possano ricevere un trattamento differente se acquisiti per qualunque finalità sanitaria, stante l’impossibilità di determinare con criteri oggettivi la specifica destinazione di contrasto al COVID-19 e alle pandemie in generale;
  • l’acquisto dei beni sopra citati rientra anche nell’ambito soggettivo di applicazione del “Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione”, di cui all’art. 125 D.L. 34/2020. Pertanto, uno stesso bene può usufruire sia dell’esenzione/agevolazione IVA che del Credito d’imposta nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta;
  • le operazioni accessorie alle cessioni dei beni individuati al comma 1 godono dello stesso trattamento di tali beni, mentre “la cessione dei singoli pezzi di ricambio nonché dei beni accessori andrà valutata caso per caso, anche in sede di interpello”;
  • i soggetti che applicano il meccanismo della ventilazione devono espungere dal totale globale dei corrispettivi la quota degli stessi che si ritiene riconducibile alle cessioni dei beni in questione e sulle quali non è stata applicata l’IVA;
  • nella Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, le operazioni relative ai beni elencati nell’art. 124, c. 1, il cedente indica l’ammontare delle cessioni nel rigo VP2 e l’acquirente indica l’ammontare degli acquisti nel rigo VP3. Per la compilazione della dichiarazione IVA 2021 si dovranno attendere le relative istruzioni.
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