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In vigore il nuovo Regime Speciale OSS
Dal 01/07/2021 è entrato in vigore il regime speciale One Stop Shop (OSS), disciplinato dal D.Lgs 83/2021 che ha recepito gli artt. 2 e 3 della direttiva 2017/2455/UE.

Il nuovo regime è volto a riformare l’applicazione dell’Iva nel commercio elettronico al fine di facilitare le vendite a distanza e assicurare alle imprese UE condizioni di parità con le imprese di Paesi terzi.

Il nuovo regime rappresenta una versione estesa del precedente Mini One Stop Shop (MOSS), ampliando l’ambito di applicazione alla generalità delle prestazioni di servizi B2C in altri Stati membri, nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e a talune cessioni facilitate dai marketplace, oltre che alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettroniche (TTE) verso privati.

Il regime OSS, con riferimento alle vendite a distanza intracomunitarie di beni introduce un’unica soglia a livello unionale pari a 10.000,00 euro, oltre la quale le vendite sono rilevanti nello Stato di destinazione dei beni, eliminando così le precedenti soglie di riferimento, riferite ai singoli Stati membri.

Mediante l’adesione (facoltativa) all’OSS, i soggetti passivi che effettuano le operazioni B2C sopra indicate non sono più tenuti a identificarsi in ciascuno Stato membro di “consumo” per assolvere i relativi obblighi ai fini dell’imposta. Il soggetto passivo dichiara e versa l’imposta relativa alle suddette cessioni e prestazioni effettuate negli altri Stati membri secondo le aliquote valide negli Stati di “consumo”, per il tramite dello Stato membro di identificazione, che la riversa agli altri Stati membri.

Il regime speciale OSS si suddivide in:
  • OSS UE, al quale possono registrarsi:
    - i soggetti passivi stabiliti nella UE che prestano servizi a privati in uno Stato membro in cui non dispongono di una sede e/o che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;
    - soggetti passivi non stabiliti nella UE che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;
    - le interfacce elettroniche considerate “fornitori presunti” per certe vendite a distanza intracomunitarie di beni e/o cessioni nazionali;
  • OSS non UE, al quale possono registrarsi soggetti passivi non UE che prestano servizi B2C nella UE;
  • IOSS, al quale possono registrarsi tutti i soggetti passivi, stabiliti o meno nella UE, comprese le interfacce elettroniche, che effettuano vendite a distanza di beni importati da un territorio o un Paese terzo di valore non superiore ad € 150.
L’applicazione dell’OSS offre una procedura semplificata per dichiarare e versare l’Iva dovuta in altri Stati UE. Infatti, chi aderisce a tale regime è esonerato dagli obblighi di fatturazione, dichiarazione annuale, …, per le operazioni rientranti nel regime speciale, ma è tenuto a:
  • presentare trimestralmente (mensile per chi aderisce all’IOSS), in via elettronica, entro la fine del mese successivo al trimestre solare di riferimento, un’apposita dichiarazione riepilogativa delle operazioni rientranti nel regime;
  • versare l’imposta nello Stato di identificazione, secondo le aliquote degli Stati membri di “consumo”;
  • conservare per 10 anni la documentazione relativa alle operazioni effettuate nell’ambito del regime ed esibirla su richiesta dell’Amministrazione italiana o delle autorità del Paese di “consumo”.
L’adesione al regime avviene mediante i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e non è automatica al superamento della soglia. Di regola gli effetti della registrazione decorrono dal 1° giorno del trimestre successivo alla comunicazione. È prevista, però, una “registrazione retroattiva” entro il 10° giorno dall’effettuazione della prima operazione.

I soggetti già iscritti al MOSS alla data del 30 giugno 2020 saranno automaticamente registrati al nuovo sistema OSS a partire dal 1° luglio 2021.
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