L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato è
previsto dal Decreto Agosto (art. 6 D.L. 104/2020), del quale si attende la
conversione in legge.
La disposizione prevede, fino al 31 dicembre 2020, un esonero
totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che
assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, per un periodo massimo di
sei mesi decorrenti dall’assunzione.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma i datori del settore
agricolo, nonché i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro
domestico.
Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto
un contratto a tempo indeterminato nei
sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
È inoltre previsto che l’esonero
sia riconosciuto anche nei casi di trasformazione
del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro
indeterminato e che lo stesso sia cumulabile
con latri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla
normativa vigente.
Il beneficio contributivo è riconosciuto nel
limite di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvederà al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa.
L’esonero (art. 7 D.L. 104/2020) è
inoltre riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei
contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni
a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. L’esonero è nuovamente riconosciuto anche nei
casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
in contratto a tempo indeterminato. Anche in questo caso, l’esonero è
cumulabile con altri esoneri/riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti
dalla normativa vigente.