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Decreto Agosto: nuovo esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato

Blog Lavoro
Pubblicato il 10 set 2020
Decreto Agosto: nuovo esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato

L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato è previsto dal Decreto Agosto (art. 6 D.L. 104/2020), del quale si attende la conversione in legge.

La disposizione prevede, fino al 31 dicembre 2020, un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma i datori del settore agricolo, nonché i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.

Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

È inoltre previsto che l’esonero sia riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro indeterminato e che lo stesso sia cumulabile con latri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvederà al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

L’esonero (art. 7 D.L. 104/2020) è inoltre riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. L’esonero è nuovamente riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Anche in questo caso, l’esonero è cumulabile con altri esoneri/riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

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