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Da gennaio 2024 sgravi contributivi e incentivi per chi assume i percettori del Supporto alla formazione e al lavoro

Blog ISEE
Pubblicato il 12 gen 2024
Da gennaio 2024 sgravi contributivi e incentivi per chi assume i percettori del Supporto alla formazione e al lavoro
Secondo i dati pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sono state presentate più di 117 mila domande al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Il beneficio, istituito dall’art. 12 del D.L. 48/2023 in sostituzione del Reddito di Cittadinanza, è una misura di attivazione al lavoro, operativa dal 1° settembre 2023, che permette di beneficiare di un importo mensile di 350 euro per un massimo di 12 mesi. Spetta ai singoli componenti dei nuclei familiari di età compresa tra 18 e 59 anni, con un ISEE valido non superiore a 6.000 euro annui, privi dei requisiti per accedere all’Assegno di inclusione, sussidio disponibile dal 1° gennaio 2024.

Va precisato che possono accedere al SFL anche i singoli componenti di nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione, non calcolati nella scala di equivalenza e che, pur non essendo soggetti agli obblighi di adesione ai percorsi di inclusione lavorativa previsti dall’art. 6 comma 4 del D.L. 48/2023, partecipino ai percorsi per la formazione e il lavoro.

Ai fini dell’accesso è inoltre necessario il possesso di specifici requisiti di residenza, cittadinanza, soggiorno, economici, patrimoniali.

La domanda può essere presentata all’INPS in modalità telematica direttamente dal sito internet dell’Istituto, nell’apposita sezione dedicata, mediante i Patronati e, dal 1° gennaio 2024, anche presso i CAF (art. 3, co. 2, DM 8 agosto 2023).

Al SFL si applicano gli incentivi e le agevolazioni previsti dall’art. 10 del D.L. 48/2023, in favore di datori di lavoro, Agenzie per il lavoro ed Enti del Terzo settore.

Per quanto riguarda i datori di lavoro che assumono percettori di SFL, è previsto un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali (esclusi i premi INAIL) a carico dei datori di lavoro per un massimo 12 mesi con un importo di 8 mila euro riparametrati su base mensile. Lo sgravio diminuisce al 50% per un importo di 4 mila euro riparametrati su base mensile, nel caso di assunzioni a tempo determinato.

Alle Agenzie per il lavoro, per l’attività di mediazione nell’assunzione dei beneficiari del SFL, viene riconosciuto un contributo pari al 30% degli incentivi spettanti ai datori di lavoro, mentre agli enti del Terzo settore, il comma 5 dell’art. 10, riconosce un contributo pari al 60% e al 80% dell’incentivo riconosciuto ai datori di lavoro per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività di mediazione, con contratto a tempo indeterminato o determinato.

Infine, si segnala che anche per gli stessi beneficiari del Supporto alla formazione è previsto uno specifico incentivo, vale a dire un beneficio addizionale in unica soluzione pari a 6 mensilità del beneficio (nei limiti di 500 euro mensili) in caso di avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o di una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione.
Per maggiori informazioni puoi consultare la pagina del servizio.
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