Autore: Avvocato Silvio Rivetti
Sono in vigore da lunedì 15 maggio le novellate regole tecniche riguardanti
l’operatività del processo tributario telematico. Tra le novità, la più
significativa è il
venir meno dell’obbligo di sottoscrivere digitalmente, tramite firma
digitale, i documenti allegati agli atti processuali, ai fini del
deposito telematico degli stessi
. Altra novità fondamentale è l’implementazione del controllo di sistema
della regolarità del caricamento degli atti e dei documenti, che ora si
svolge in tempo reale con l’operazione di caricamento, dandone immediato
riscontro.
Sommario
- Le nuove regole tecniche in tema di deposito di atti e documenti
-
Le nuove regole riguardanti il controllo dell’operazione di caricamento
e deposito
-
Le nuove definizioni in punto firme digitali e standard informatico
degli atti
Le nuove regole in tema di deposito di atti e documenti
Il processo tributario telematico (PTT) è disciplinato, dal punto di vista
tecnico/operativo, dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
n. 163/2013, a cui fanno seguito una serie di decreti del Direttore
generale delle finanze per la
disciplina pratica degli strumenti informatici e telematici
che ne consentono lo svolgimento. Tra tali decreti spicca quello del 5
agosto 2015, le cui norme sono state interessate dalle modifiche di cui al
nuovo decreto direttoriale 21 aprile 2023,
a decorrere da lunedì 15 maggio
.
La principale novità apportata dal nuovo decreto è il rinnovato assetto
delle regole pratiche per il deposito, nel portale del PTT, dei documenti
allegati agli atti processuali principali quali: ricorsi, controdeduzioni,
appelli e memorie. Se detti atti processuali richiedono sempre e
necessariamente di essere firmati digitalmente - dovendo essi presentare
l’estensione “p7m” o “pdf”, a seconda che si utilizzi rispettivamente
la firma digitale Cades o la firma digitale Pades
- ora
la firma digitale non è più obbligatoria per i documenti allegati, ma
solo più facoltativa
. Resta fermo che tutti i files, tanto degli atti processuali principali
quanto dei documenti allegati, sia che siano sottoposti obbligatoriamente
alla firma digitale sia che non lo siano, devono pur sempre essere
configurati in versione PDF/A-1a o PDF/A-1b. Il nuovo
portale del Processo Tributario Telematico è stato adeguato nella sua
configurazione, offrendosi adesso più dettagliate opzioni per indicare il
tipo di documento oggetto di deposito (e ferma comunque la possibilità di
utilizzare, validamente, la categoria residuale denominata “altri
documenti”, a cui segue la specifica del relativo contenuto). Il deposito
dei documenti non sottoscritti va, come sempre, effettuato avvalendosi di
un’apposita nota di deposito.
Le nuove regole riguardanti il controllo dell’operazione di caricamento e
deposito
È ora previsto che il sistema informatico comunichi immediatamente
all’operatore il buon esito dell’operazione di caricamento dei singoli
files degli atti processuali e dei documenti nel portale telematico, con
conseguente subitaneo
riscontro della validità dell’operazione
ai fini del deposito per il Processo Tributario Telematico. Il sistema,
infatti, è stato adesso impostato per verificare sin da subito - e non più
solo all’esito delle operazioni - la dimensione dei files
(restano in vigore i limiti già noti, per cui sono caricabili al massimo 50
files, ognuno dei quali di massimo 10 MB, per massimo totale di 50 MB di
dimensione), la validità del formato digitale di questi e
la validità delle firme apposte. Qualora l’eventuale alert di anomalia
evidenziasse il messaggio di mancata acquisizione di uno o
più files (ad esempio, perché affetti da virus), ciò permetterà
all’operatore di rinnovare l’operazione, ricaricando correttamente i files
necessari. È da ricordare che i files caricati richiedono, in ogni caso,
di essere trasmessi a sistema, seguendo le indicazioni
evidenziate dalla procedura informatica; seguendo all’operazione finale di
trasmissione - indispensabile per consegnare gli atti alla segreteria del
giudice adìto, e quindi per integrare l’operazione di deposito in giudizio
- il riscontro del sistema, mediante
PEC inviata all’indirizzo comunicato
dall’operatore destinatario, dei seguenti possibili esiti: buon esito
dell’operazione di deposito, oppure buon esito pur con anomalie non
bloccanti, oppure esito negativo a causa di anomalie bloccanti. Può essere
utile notare che il sistema accetta la trasmissione di atti recanti
firme digitali plurime, purché almeno una di esse sia
valida.
Le nuove definizioni in punto firme digitali e standard informatico degli
atti
Il provvedimento direttoriale coglie l’occasione per dettare la puntuale
definizione di CADES, quale modalità di sottoscrizione che
include le informazioni sulla firma digitale e sulla sua validità,
unitamente al documento rilevante, in una unica busta crittografata;
di PADES, quale modalità di sottoscrizione del file in
formato “pdf” che non ne altera il formato originale (come ammessa dalla
circolare n. 1/DF/2019, a far data dal 6 luglio 2019); e
di EML
, quale file che contiene un messaggio e-mail composto di data, mittente e
destinatario, oggetto, corpo del messaggio ed eventuali allegati.
Quanto agli standard informaticidegli atti da depositare,
che devono essere privi di elementi attivi e di collegamenti ipertestuali,
viene precisato che sono ammessi i formati PDF/A-1a e PDF/A-1b, nonchè EML
recanti files allegati nei detti formati.