La produzione in giudizio di prove estratte dal web può esporre la parte ad
eccezioni avversarie, prima fra tutte il c.d. disconoscimento.
L’art. 2712 c.c. prevede infatti che le riproduzioni fotografiche,
informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in
genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose “formano
piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale
sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Ancorché la norma faccia specifica menzione delle sole “riproduzioni
fotografiche, informatiche o cinematografiche e delle registrazioni
fonografiche”, il successivo riferimento “in genere” ad “ogni
altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose” consente di
attribuire alla disposizione in oggetto il carattere di “clausola
generale”, ovvero di norma di chiusura all'interno della sezione dedicata
alla prova documentale.
Dottrina e giurisprudenza sono pertanto concordi
nel ritenere che tale disposizione si applichi a qualunque “nuovo”
strumento di riproduzione che la scienza e la tecnologia possano offrire.
La prova web si colloca pertanto sicuramente all’interno di tale
previsione.
L'efficacia probatoria delle “riproduzioni” viene dunque descritta nel
senso che esse formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate,
se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità
ai fatti o alle cose medesime. Il disconoscimento, dunque, priva di
efficacia probatoria la riproduzione fotografica, l’audio, il messaggio di
posta elettronica o il file estratto dal web, con la conseguenza di
renderlo inutilizzabile.
La Corte di Cassazione è peraltro recentemente intervenuta sul tema,
chiarendo che
il disconoscimento di una riproduzione fotografica o video non produce
gli stessi effetti del disconoscimento previsto
dall'art. 215, secondo comma, c.p.c.,
in materia di scritture private
, perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di
esito positivo della stessa, preclude l'utilizzazione della scrittura,
il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità
all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le
presunzioni.
In altre parole, diversamente dal disconoscimento della scrittura privata,
che impone alla parte che intenda utilizzare il documento l’onere di
introdurre il procedimento di verificazione, con tutte le conseguenze che
ne derivano, il disconoscimento ai sensi dell’art. 2712 c.c. non impedisce
al Giudice di accertare comunque la conformità del documento attraverso
altri mezzi di prova. Ciò significa che la conformità all’originale di una
fotografia, di un filmato o di un file estratto dal web potrebbe essere
avvalorato, ad esempio, da una consulenza tecnica, da una testimonianza o
da una confessione.
In ogni caso, è evidente come il
disconoscimento di un documento informatico o di una qualunque altra
riproduzione estratta dal web
, per quanto non sempre idoneo ad escludere l’utilizzabilità in giudizio
della prova, possa sicuramente rallentare l’accertamento della verità,
imponendo al giudice ulteriori verifiche e riscontri.