Gli agenti e rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale oltre alla contribuzione obbligatoria IVS, sono sottoposti anche alla contribuzione obbligatoria integrativa Enasarco.
La contribuzione integrativa è gestita dalla Fondazione Enasarco, un organismo di diritto privato con funzioni pubbliche.
Il contributo dovuto, calcolato in percentuale sulle provvigioni maturate e fatturate, è in parte a carico dell’agente e in parte a carico del proponente, e da quest’ultimo versato in un’unica soluzione trimestrale.
Le modalità di determinazione del contributo dovuto differiscono a seconda che l’attività di agente e rappresentante sia esercitata:
- non in forma di società di capitali;
- in forma di società di capitali.
Per gli
agenti e rappresentanti che esercitano l’attività
non in forma di società di capitali, l’aliquota contributiva dovuta per il 2021 è pari al 17,00%, di cui l’8,50% a carico dell’agente e l’8,50% a carico della casa mandante. Per questa categoria di contribuenti, è previsto un limite massimo ed un limite minimo di imponibile su cui calcolare la contribuzione. I minimali e massimali Enasarco sono determinati applicando agli importi stabiliti per l’anno precedente la rivalutazione Istat. Tali valori, che si differenziano a seconda che l’agente sia monomandatario o plurimandatario, per il 2021 sono i seguenti:
- Agente monomandatario:
- Massimale previdenziale € 38.523,00 (a cui corrisponde un contributo massimo di € 6.548,91),
- Minimale previdenziale € 861,00 (€ 215,25 a trimestre);
- Agente plurimandatario:
- Massimale previdenziale € 25.682,00, per ciascun preponente (a cui corrisponde un contributo massimo di € 4.365,94),
- Minimale previdenziale € 431,00, per ciascun preponente (€ 107,75 a trimestre).
A seguito della modifica apportata al Regolamento nel 2019 (vedasi art. 5 bis del
Regolamento allegato), dal 1° gennaio 2021 è prevista l’
aliquota agevolata per i giovani Agenti, che verrà applicata nel triennio 2021-2023. Tale agevolazione si applica:
- a coloro che vengono “iscritti per la prima volta alla Fondazione, o, essendo già stati iscritti, si vedano conferire almeno un nuovo incarico di agenzia purché, alla data di conferimento di tale nuovo incarico, i precedenti siano cessati da oltre tre anni”;
- a coloro che abbiano “un’età minore o uguale a trent’anni alla data di conferimento di ciascun incarico”;
- esclusivamente gli agenti operanti in forma individuale.
Nello specifico, l’aliquota del 17% viene ridotta di 6 punti percentuali per il primo anno (aliquota complessiva pari all’11%), di 8 punti percentuali per il secondo (aliquota complessiva pari al 9%) e di 10 punti percentuali per il terzo (aliquota complessiva pari al 7%).
Inoltre, il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ciascuno degli anni solari sopra indicati.
Per gli
agenti e rappresentanti che esercitano l’attività
in forma di società di capitali, l’aliquota contributiva dovuta è differenziata sulla base dei seguenti scaglioni di importi provvigionali annui:
- fino a € 13.000.000,00 aliquota 4%, di cui il 3% a carico del preponente e l’1% a carico della società;
- da € 13.000.001,00 a € 20.000.000,00 aliquota 2%, di cui l’1,50% a carico del preponente e lo 0,50% a carico della società;
- da € 20.000.001,00 a € 26.000.000,00 aliquota 1%, di cui lo 0,75% a carico del preponente e lo 0,25% a carico della società;
- oltre € 26.000.000,00 aliquota 0,50%, di cui lo 0,30% a carico del preponente e lo 0,20% a carico della società.
Per gli agenti e rappresentanti in forma di società di capitali non sono previsti imponibili provvigionali minimali e massimali.
Per entrambe le categorie, il versamento dei contributi Enasarco è eseguito trimestralmente dal proponente sia per la parte a proprio carico, che per quella trattenuta all’agente, entro le seguenti scadenze: 20 maggio per il 1° trimestre, 20 agosto per il 2° trimestre, 20 novembre per il 3° trimestre e 20 febbraio dell’anno successivo per il 4° trimestre.