Autore: Dott.ssa Cristina Rebaudengo.
Con riferimento agli investimenti in beni strumentali, l’art. 1 della Legge 160/2019 (Finanziaria 2020) ai
commi 184-197, ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione nel Modello F24, in sostituzione delle precedenti agevolazioni c.d. maxi / iper ammortamenti, che comportavano maggior costi deducibili.
L’agevolazione di cui sopra, riferita agli investimenti, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, in:
- beni strumentali ordinari nuovi (con l’esclusione di alcune categorie quali, per esempio, veicoli, fabbricati e costruzioni, beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, beni gratuitamente devolvibili,…), cui è attribuito un credito d’imposta pari al 6% del costo;
- beni strumentali “Industria 4.0”, cui è attribuito un credito d’imposta pari al 40% fino a € 2,5 mln e al 20% da € 2,5 a 10 mln di spesa;
- beni immateriali, cui è attribuito un credito d’imposta pari al 15% del costo (max € 700.000);
- effettuati nel corso dell’anno 2020, con estensione al 30/06/2021 se entro il 31/12/2020 il relativo ordine è stato accettato dal venditore ed è avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo;
- spettante a:
- imprese residenti in Italia (comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), purché non in stato di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo o destinatarie di sanzioni interdittive;
- lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, compresi i contribuenti forfettari;
- utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24;
- a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni;
- in 5 quote annuali di pari importo;
- non tassata ai fini IRPEF / IRES e IRAP, non può essere ceduta / trasferita (neanche all’interno del consolidato fiscale), cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, non rileva i fini della deducibilità degli interessi passivi;
a
condizione che in fattura sia riportata l’apposita dicitura di riferimento normativo e sia predisposta una perizia tecnica semplice per i beni “Industria 4.0” di costo superiore ad € 300.000.
Tale agevolazione è stata
estesa al 2022 e potenziata dalle disposizioni di cui ai commi 1051 - 1063 dell’art. 1, Legge 17/2020 (
Finanziaria 2021), come di seguito indicato:
- agli investimenti agevolabili in beni strumentali nuovi sono stati aggiunti i beni immateriali ordinari;
- periodo di riferimento di esecuzione degli investimenti, dal 16/11/2020 al 31/12/2022, con estensione al 30/06/2023 (se entro il 31/12/2022 il relativo ordine è stato accettato dal venditore ed è avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo);
- per gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari eseguiti tra il 16/11/20 ed il 31/12/2021, credito d’imposta pari al 10% del costo del bene (max € 2 mln per i beni materiali ed € 1 mln per i beni immateriali) e del 15% per gli acquisti relativi al lavoro agile;
- per gli investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, eseguiti tra il 16/11/20 ed il 31/12/2021, credito d’imposta pari al 50% del costo del bene fino a € 2,5 mln, 30% oltre € 2,5 mln e fino a € 10 mln, 10% oltre € 10 mln e fino a € 20 mln;
- per gli investimenti in beni immateriali “Industria 4.0”, eseguiti tra il 16/11/20 ed il 31/12/2022 (esteso al 30/06/2023), credito d’imposta pari al 20% del costo (max € 1 mln).
- per gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari e beni materiali “Industria 4.0”, eseguiti nel 2022, le percentuali del credito sono analoghe a quelle del 2020;
- il credito, sempre utilizzabile esclusivamente in compensazione con il Modello F24, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, in 3 quote annuali di pari importo, oppure un’unica quota per i soggetti con ricavi inferiori ad € 5 mln.
Come indicato dal Principio Contabile OIC 16, tale credito, assimilabile ad un contributo in conto impianti, può essere contabilizzato con le seguenti modalità:
- metodo diretto: portando l’ammontare del credito spettante in riduzione del costo dei beni strumentali cui si riferisce, imputando così minori quote di ammortamento;
- metodo indiretto: iscrivendo l’ammontare del credito spettante tra gli “Altri ricavi e proventi” (voce A.5), imputandolo per competenza, in base alla quota spettante per ciascun esercizio, mediante l’iscrizione dei relativi Risconti Passivi.
Indipendentemente dal metodo scelto, va sempre ricordato che tale Credito d’imposta (contributo in conto impianti) non è tassabile ai fini IRPEF / IRES e IRAP, quindi in sede di determinazione delle imposte andranno fatte le relative variazioni in diminuzione.