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Milleproroghe 2025: novità su fatture sanitarie e assemblee societarie

Blog BilancioFatturazione elettronica
Pubblicato il 28 feb 2025

Milleproroghe 2025: novità su fatture sanitarie e assemblee societarie

Nella Gazzetta Ufficiale 24.2.2025, n. 45 è stata pubblicata la Legge n. 15/2025 che ha convertito il Decreto Milleproroghe (DL n. 202/2024).

In questo brevissimo elaborato si intende evidenziare due articoli che magari possono apparire banali ma impattano, ritengo positivamente, sulla clientela degli studi dei commercialisti.

L’articolo 3, comma 6 estende fino al 31.12.2025 il divieto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) di emissione della fattura elettronica: quindi le fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche dovranno continuare ad essere cartacee per tutto il 2025.

In precedenza, la scadenza era stata posta al 31.03.2025; a prescindere da ogni personale lecita valutazione in merito al mantenimento o meno del divieto, si era già indicato in un intervento precedente che aver fissato una data per il cambiamento nel corso dell’anno non era stata una scelta felice.

Personalmente auspico che negli ultimi mesi del 2025, quindi tempestivamente, venga fornita precisa indicazione se effettivamente tale divieto terminerà definitivamente nel 2025 oppure no, in quanto ciò determina una modifica dei processi gestionali e contabili piuttosto consistente che dovrebbe essere attivata da parte di numerosi soggetti, i quali hanno ragionevolmente la necessità di avere un congruo lasso di tempo per organizzarsi.

L’altro articolo preso in considerazione è l’articolo 3, comma 14-sexies: con esso sono state prorogate fino alle assemblee tenute entro il 31.12.2025 le modalità previste dal Decreto Cura Italia.

La precedente scadenza era fissata al 31.12.2024.

Per effetto della proroga sopra indicata, può essere mantenuta per tutto l’anno 2025 la possibilità che il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza, che il voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto (per le srl), ma soprattutto che l'assemblea possa svolgersi, anche esclusivamente, tramite mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che il presidente o il segretario (eventualmente anche il notaio) siano presenti nello stesso luogo.

Queste opportunità sono utilizzabili anche in deroga a quanto previsto negli statuti ed erano giustificate dal periodo pandemico; anche se fortunatamente la necessità sanitaria di tali disposizioni è cessata, è indubbiamente molto utile potersene avvalere, ora che la quasi totalità dei soggetti ha acquisito una maggiore confidenza con gli strumenti tecnologici e che è sempre più presente una maggiore “dispersione territoriale” dei partecipanti alle assemblee societarie.

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