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Agevolazioni fiscali prima casa under 36: il credito d’imposta per l’acquisto assoggettato a IVA può essere fruito in dichiarazione

Blog 730 e PrecompilatoISEE
Pubblicato il 1 feb 2022
Agevolazioni fiscali prima casa under 36: il credito d’imposta per l’acquisto assoggettato a IVA può essere fruito in dichiarazione
La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione fiscale in materia di imposte indirette per l’acquisto della prima casa e per il mutuo, stipulati da giovani di età inferiore a 36 anni.
L’agevolazione si applica agli acquisti effettuati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022, purché il giovane compratore under 36 abbia un ISEE in corso di validità alla data del rogito, non superiore a 40mila euro.
Per gli atti stipulati nel 2021, l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio del 2019; per gli atti stipulati nel 2022, l’ISEE è quello del 2020. Al verificarsi di rilevanti variazioni della situazione lavorativa, economica o patrimoniale dei componenti del nucleo familiare, rispetto alla situazione rappresentata nella DSU ordinaria, è consentita la possibilità di richiedere l’ISEE corrente.

Con la Circolare 12/E del 14 ottobre 2021 (formato PDF) l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti oggettivi e soggettivi dell’agevolazione.
Nel caso di compravendita soggetta ad imposta di registro, le imposte e le tasse di atto sono del tutto azzerate, mentre se l’acquisto è soggetto ad IVA, l’acquirente matura un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA del 4% pagata al venditore in relazione all’acquisto.

Il credito d’imposta, non è rimborsabile e può essere:
  • portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di maturazione del credito;
  • utilizzato in compensazione con modello F24 (con il codice tributo 6928), o in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo l’acquisto agevolato.
Il modello 730/2022 (formato PDF), recepisce la novità nel quadro G, sezione VI “Prima casa under 36”, rigo G8, che deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato il credito d’imposta nel 2021. In particolare in colonna 2 “Credito anno 2021”, andrà indicato il credito maturato nel 2021 pari all’IVA pagata in occasione dell’acquisto della prima casa effettuato tra il 26 maggio e il 31 dicembre 2021.
In colonna 3 “Credito compensato nel modello F24” andrà indicato il credito utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2022.
In colonna 4 “Credito compensato in atto” andrà invece indicato il credito utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente all’acquisto della prima casa assoggettata a IVA.
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