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Omesso deposito del bilancio: conseguenze legali e operative per le società

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Sono state rilevate le seguenti anomalie:

A cura di Avvocato Matteo Conte

Il mancato deposito del bilancio d'esercizio presso il Registro delle Imprese rappresenta una violazione rilevante sotto diversi profili: giuridico, economico e reputazionale. La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha contribuito a chiarire il valore probatorio del bilancio ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza e dei requisiti di non fallibilità. Questo contributo analizza le implicazioni normative e pratiche della mancata osservanza degli obblighi di deposito, evidenziando le responsabilità degli amministratori, le conseguenze sanzionatorie e le possibili alternative per assolvere all'onere della prova nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato di insolvenza.

Immagine rappresentativa dell'omesso deposito del bilancio

La massima della Cassazione: i bilanci come mezzo probatorio privilegiato

La Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza n. 18141 del 2.07.2024, ha previsto che, ai fini della prova della sussistenza dei c.d. "requisiti di non fallibilità" di cui all'art. 1 Legge Fallimentare - il cui onere grava sul debitore - i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, senza assurgere a prova legale, costituiscono il mezzo privilegiato in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

La Suprema Corte ha tuttavia previsto che, anche in mancanza dei bilanci ritualmente depositati, il debitore può comunque dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne escludono la fallibilità con strumenti probatori alternativi, avvalendosi delle proprie scritture contabili o di qualunque altro documento, formato da terzi o da esso stesso, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa.

Il caso concreto: la vicenda processuale e le argomentazioni del ricorrente

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, la Corte d'Appello di Milano rigettava il reclamo proposto dall'amministratore e socio unico di una società a responsabilità limitata avverso la sentenza del Tribunale di Milano che, nel 2017, ne aveva dichiarato il fallimento.

La Corte d'Appello aveva infatti ritenuto che il ricorrente non avesse assolto alla prova, su di lui gravante, del mancato superamento delle c.d. "soglie di fallibilità" nei tre esercizi antecedenti l'istanza di fallimento, ritenendo invece fondata l'eccezione proposta dal Curatore in ordine al difetto di rilevanza probatoria, a tal fine, del bilancio di verifica dell'esercizio 2016, perchè mai depositato presso il Registro delle Imprese.

Il debitore presentava dunque ricorso per Cassazione evidenziando come la Corte d'Appello non avesse considerato la produzione dei bilanci relativi alle annualità 2014 e 2015, regolarmente depositati presso il Registro Imprese, nonchè il prospetto denominato "bilancio di liquidazione", contenente la situazione patrimoniale della società e il libro giornale relativo agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, e che tali documenti confermassero i dati riportati nel "bilancio di verifica relativo all'anno 2016", il quale, pur se non depositato presso il Registro delle Imprese, dimostrasse l'insussistenza delle condizioni di fallibilità.

La Corte di Cassazione, in applicazione del principio richiamato nella massima, ha accolto il ricorso presentato dal debitore, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

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Mancato deposito: sanzioni e responsabilità

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte affronta il tema della prova della sussistenza dei c.d. "requisiti di non fallibilità", di cui all'art. 1 Legge Fallimentare, e offre lo spunto per analizzare alcune tra le conseguenze che ruotano intorno al mancato deposito del bilancio di esercizio.

Brevemente, com'è noto, il bilancio è redatto dagli amministratori una volta all'anno, alla chiusura dell'esercizio sociale, e deve essere approvato dall'assemblea ordinaria della società che, a tale scopo, deve essere di regola convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le fasi essenziali del procedimento di formazione del bilancio sono disciplinate agli artt. 2429 e ss. c.c. e si concludono con l'art. 2435, comma 1, c.c. che impone agli amministratori - ovvero ai liquidatori, per le società in liquidazione - di provvedere, entro trenta giorni dall'approvazione, al deposito di una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 (relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti) e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Per le società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati è inoltre previsto il deposito per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, dell'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonchè dei soggetti diversi dai soci che siano titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime.

Quanto alle principali conseguenze legate al mancato deposito del bilancio, l'art. 2630 c.c. - collocato nel Titolo XI del Titolo V del codice civile, dedicato alle "Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati", Capo III "Degli illeciti commessi mediante omissione" - prevede che chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.

Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi, la sanzione è ridotta ad un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci - prosegue il secondo comma dell'art. 2630 c.c. - la sanzione è aumentata di un terzo.

Tali sanzioni amministrative sono applicate direttamente dal Registro delle Imprese nei confronti degli amministratori, ognuno dei quali è autonomamente e personalmente responsabile del deposito del bilancio, come confermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui:

l'obbligo di depositare presso l'Ufficio del Registro delle Imprese - entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione - una copia del bilancio societario e della documentazione ad esso correlata, sancito dall'art. 2435 c.c. e la cui inosservanza è sanzionata dall'art. 2630 c.c., deve intendersi gravante su ciascun amministratore della società, sicchè, ove lo stesso rimanga inadempiuto, ognuno di loro risponde per fatto proprio [...] Cassazione Civile, sentenza n. 21503 del 30 novembre 2012

Con riferimento alle società di capitali in liquidazione, la disciplina codicistica prevede inoltre che, approvato e depositato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori debbano richiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese. L'ultimo comma dell'art. 2490 c.c. dispone che, qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio nel corso della liquidazione, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese.

Al di là delle conseguenze di carattere civilistico, si segnalano le inevitabili criticità di carattere reputazionale.

Tornando alla pronuncia in commento, il deposito dei bilanci di esercizio regolarmente approvati consente all'imprenditore eventualmente convenuto per l'accertamento del suo stato di insolvenza, di offrire gli elementi documentali dai quali ricavare il mancato superamento delle c.d. "soglie di fallibilità" e così adempiere all'onere della prova.

È peraltro lo stesso art. 15, comma 4, Legge Fallimentare a prevedere che il debitore debba provvedere al deposito degli ultimi tre bilanci di esercizio. Tale disposizione è oggi pressochè integralmente richiamata dal nuovo art. 41 CCII, che prevede:

Il debitore, nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi [...]. Art. 41 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Quanto ai requisiti di non fallibilità, l'art. 1, comma 2, della Legge Fallimentare - oggi ripreso dall'art. 2 del Codice della Crisi - prevede l'esenzione dal fallimento per gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto di tre requisiti:
  1. attivo patrimoniale annuo non superiore a € 300.000
  2. ricavi lordi annui non superiori a € 200.000
  3. debiti anche non scaduti non superiori a € 500.000

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha evidenziato che, pur costituendo i bilanci il mezzo di prova privilegiato, il debitore può comunque dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne escludono la fallibilità con strumenti probatori alternativi, avvalendosi delle proprie scritture contabili o di qualunque altro documento (Cass. n. 21188 del 2021, n. 31188 del 2020, n. 6991 del 2019, n. 30541 del 2018, n. 16067 del 2018).

Secondo la Cassazione, la Corte d'Appello non si era attenuta ai principi esposti, poichè ha affermato che il c.d. "bilancio di verifica" relativo all'esercizio 2016 fosse inattendibile per il solo fatto di non essere mai stato depositato presso il Registro delle Imprese, senza valutare nel merito i dati patrimoniali esposti e il confronto con i bilanci anteriori e la documentazione aggiuntiva prodotta.

Domande frequenti

Cosa succede se una società non deposita il bilancio nei termini previsti? Il mancato deposito del bilancio nei termini stabiliti dalla legge comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (da 103 a 1.032 euro, aumentate di un terzo se riferite ai bilanci) ai singoli amministratori, ciascuno dei quali risponde personalmente e autonomamente dell’inadempimento. Se il deposito avviene entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo. In caso di società in liquidazione, la mancata presentazione del bilancio per oltre tre anni consecutivi comporta la cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese.
È possibile dimostrare la non fallibilità anche senza il deposito dei bilanci? Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che, pur costituendo i bilanci il mezzo probatorio privilegiato, il debitore può dimostrare la sussistenza dei requisiti di non fallibilità anche tramite altra documentazione, come scritture contabili interne o documenti redatti da terzi, purché idonei a rappresentare in modo attendibile la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa.