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Esonero dal pagamento IRAP per il medico convenzionato che si avvale di un’infermiera e una segretaria

Esonero dal pagamento IRAP per il medico convenzionato che si avvale di un’infermiera e una segretaria
Autore: Dott.ssa Elena Maria Ottino

Il medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale che si avvale di una segretaria e di un’infermiera non deve pagare l’IRAP. Ai fini dell’esistenza fiscalmente rilevante di un’autonoma organizzazione, presupposto impositivo dell’IRAP, è, infatti, necessario il superamento di una soglia organizzativa minima indispensabile per l’esercizio di qualsiasi professione, soglia minima che non viene superata assumendo una segretaria e un’infermiera.

È quanto emerge dalla sentenza n. 18947 dello scorso 13 giugno con cui la Corte di Cassazione è tornata sull’annoso problema della soggezione a IRAP dei professionisti e, più nello specifico, dei medici.

La fattispecie

Protagonista del caso di specie è un medico di medicina generale convenzionato con il SSN che, come anticipato, si avvale, nell’esercizio della sua professione, di una segretaria e un’addetta all’assistenza infermieristica. Ricevuta una cartella di pagamento per IRAP relativa all’anno 2009, la impugnava dinanzi alla CTP vedendosi riconosciute le sue ragioni. L’amministrazione finanziaria ricorreva in Appello ma la CTR, confermando quanto deciso dalla Commissione provinciale, escludeva l’autonoma organizzazione e, dunque, la debenza dell’IRAP da parte del medico. Contro la decisione di secondo grado veniva proposto ricorso in Cassazione.

La decisione della Corte

Gli Ermellini confermano quanto deciso in Appello, respingendo il ricorso dell’amministrazione finanziaria. Come ribadito dalla Corte, le sezioni Unite hanno individuato il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione in tema di IRAP quando il contribuente:
  • sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  • impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive.
Con riguardo ai medici convenzionati con il SSN, la giurisprudenza di legittimità si è già espressa molte volte, ritenendo insussistente il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione per la sola circostanza che il contribuente, nell’espletamento della propria attività professionale, si avvalga di un lavoratore dipendente con funzioni di segretario (Cass. 18 novembre 2020 n. 26197), della collaborazione part time di un terzo (Cass. 12 novembre 2020 n. 25637), di un cd. assistente di sedia, ossia di un infermiere il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo, senza accrescere le potenzialità del medico (Cass. 11 settembre 2019 n. 22675).

A tale orientamento si è adeguata, per i giudici del Palazzaccio, la CTR nel caso di specie. “La CTR - hanno concluso i Supremi Giudici - si è sostanzialmente attenuta agli indicati principi, ritenendo insussistente il presupposto impositivo, laddove ha statuito che nel caso della professione medica tale soglia minima non può ritenersi superata quando il professionista si avvalga di una sola unità di personale con mansioni di segreteria e di un’altra per l’assistenza infermieristica”.
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