Il Decreto del MEF del 29/07/2022 ha approvato il nuovo modello
IMU, la cui prossima scadenza è vicina, con il quale sono state recepite:
- le novità, in vigore dal 01/01/2020, di cui ai commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- le agevolazioni che hanno interessato l’IMU durante il periodo dell’emergenza epidemiologica di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69.
Il nuovo modello sostituisce il precedente istituito con il D.M. del 30/10/2012.
Con riferimento alle dichiarazioni IMU 2022, relative alle variazioni intervenute nel corso del 2021, sono anche considerate valide le dichiarazioni presentate utilizzando il “vecchio modello”.
Il nuovo modello può anche essere utilizzato per dichiarare le variazioni relative all’IMPi (Imposta immobiliare sulle piattaforme marine), tant’è che nell’intestazione del modello viene anche indicata tale imposta.
Le principali novità sono le seguenti:
- pagina iniziale, nella quale sono riportati una serie di campi che corrispondono anche a quelli che vengono visualizzati nel caso in cui viene presentata la dichiarazione telematica;
- pagina di frontespizio, oltre all’indicazione del Comune intestatario della comunicazione, sono stati aggiunti il campo della Provincia e del codice catastale. È possibile indicare solo più un contitolare per ogni modulo (anziché sue) poiché al fondo di tale pagina sono state aggiunte delle sezioni relative alla “Firma della dichiarazione”, “Impegno alla presentazione telematica” e “Riservato all’intermediario”.
Nell’intestazione del frontespizio è stato aggiunto il campo “Sostitutiva” da barrare nel caso venga presentata una dichiarazione sostitutiva di altra precedentemente presentata. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche dopo la scadenza di Legge, al pari di quella tardiva, nel rispetto dei termini stabiliti per il ravvedimento operoso;
- pagina relativa ai dati identificativi degli immobili oggetto di variazione, definita quadro A, sempre riferita a tre unità per ogni modulo. Oltra al “Numero d’ordine” è stato aggiunto il campo “Progressivo immobile” al fine di indicare il numero progressivo degli immobili per i quali si sta presentando la dichiarazione, presenti nel medesimo Comune. Nei dati identificativi degli immobili è stato aggiunto il campo 8a per l’indicazione di “Terreno o Urbano”, il campo 11 “Immobile storico o inagibile / inabitabile” è stato rinominato “Riduzioni” e sono stati istituiti i seguenti codici: 1 Immobile storico o artistico; 2 Immobile inagibile/inabitabile; 3 Immobile in comodato; 4 Immobile posseduto da soggetto non residente nel territorio dello Stato, titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia; 5 Altre riduzioni che devono essere poi indicate nelle “Annotazioni”.
I campi 14 “Riduzione per Terreni agricoli” e 15 “Esenzioni” sono stati uniti nel campo 14 “Esenzione”.
È stato eliminato il campo 18 “Data di ultimazione dei lavori” nel quale andava indicata la data di ultimazione dei lavori nel caso in cui la dichiarazione era presentata per i “beni merce”.
Sono stati aggiunti il campo 19 “Altro” che è un campo generico e deve essere barrato nel caso in cui si verificano circostanze non contemplate nei riquadri precedenti, dalle quali scaturisce in capo al soggetto passivo l’obbligo dichiarativo, e il campo 20 “Descrizione Altro” nel quale deve essere sinteticamente fornita la descrizione del motivo per cui è stato barrato il precedente campo 19.
È stato aggiunto il campo 21 “Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato” che deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente ha usufruito di benefici fiscali derivanti dal Quadro temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l’IMU durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- la pagina relativa ai dati identificativi delle piattaforme marine e dei rigassificatori, definita quadro B, nella quale possono essere riportati cinque elementi per ogni modulo, contraddistinti da “Numero d’ordine” e “Progressivo piattaforma o rigassificatore”.
Nel campo 1 “Caratteristiche” deve essere indicato se si tratta di piattaforma marina (cod. 1) o di impianto rigassificatore (cod. 2). Nel campo 2 “Denominazione del manufatto” deve essere riportata la denominazione contenuta nel Decreto di cui al comma 4 dell’art. 38 del D.L. 124 del 2019. Nel campo 3 “Valore” deve essere indicato il valore del manufatto. Nel campo 4 “% Possesso” va indicata la quota di possesso in percentuale. Nel campo 5 “Cessazione della funzione del manufatto” va indicata la data di cessazione della funzione del manufatto e a tal fine, con riferimento alle piattaforme marine, si rinvia a quanto chiarito nella Risoluzione n. 8/DF del 16 dicembre 2020.
Al fondo del quadro, alcune righe per eventuali ulteriori annotazioni.
La dichiarazione può essere presentata:
- per via telematica, direttamente dal dichiarante;
- per via telematica tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- consegnando una copia cartacea presso il Comune interessato;
- inviata a mezzo raccomandata al Comune interessato.
Il termine ordinario per la presentazione è stabilito entro il 30 giugno dell’anno successivo al quale la dichiarazione si riferisce.
Per le dichiarazioni 2022 relative alla comunicazione delle variazioni intervenute nel 2021, l’articolo 35, comma 4, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha differito il termine di presentazione al 31/12/2022.
Al seguente
indirizzo, sono disponibili il Decreto MEF del 29/07/2022, il nuovo modello IMU IMPi e le relative istruzioni per la compilazione.
IMU - Software compilativo
Puoi consultare tutte le informazioni sul servizio IMU alla pagina dedicata.