A partire dal 4 luglio 2023, con l’entrata in vigore
della legge 85/2023 del Decreto lavoro, gli Enti del Terzo Settore (ETS)
hanno la facoltà di riconoscere ai propri lavoratori dipendenti e autonomi
retribuzioni o compensi che possono superare di oltre il 40% i minimi
previsti dai contratti collettivi nazionali (CCNL) di riferimento. Questo è
reso possibile dalla modifica all'articolo 8, comma 3, lettera b) del Codice
del Terzo Settore (CTS). Tale cambiamento ha ampliato l'applicabilità della
deroga, in precedenza limitata a settori specifici, quali la ricerca
scientifica, le attività sanitarie e la formazione universitaria e
post-universitaria, estendendola ora a tutti gli ambiti di attività di
interesse generale.
La decisione di applicare una retribuzione superiore al
limite del 40% è una scelta che deve essere attentamente ponderata
dall'organo di amministrazione dell'ente, in quanto quest'ultimo è
chiamato a motivare in modo dettagliato tale decisione, considerando fattori
quali l'esperienza, il curriculum vitae e l'anzianità di servizio del
lavoratore. Questa valutazione deve essere documentata con rigore, al fine di
evitare possibili sanzioni amministrative e fiscali.
Il Decreto Lavoro 85/2023 ha inoltre introdotto la
possibilità per gli ETS di modificare il rapporto massimo tra la
retribuzione minima e quella massima all'interno dell'ente, portandolo da
1:8 a 1:12, nel caso in cui si superi il limite del 40%. Questa
opzione rappresenta un'ulteriore flessibilità concessa agli enti per meglio
remunerare le figure professionali di alto livello o con competenze specifiche.
Tuttavia, in assenza di una giustificazione adeguata, il superamento
del tetto del 40% può comportare una serie di conseguenze per l'ente: gli
amministratori potrebbero essere soggetti a sanzioni pecuniarie che vanno da
5.000 a 20.000 euro e l'ente potrebbe perdere la qualifica
di ETS, con la conseguente devoluzione del patrimonio accumulato in favore
di altre organizzazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
Per le Onlus che non hanno ancora completato l'iscrizione al
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il limite di incremento
della retribuzione rimane fissato al 20%. Superare questa soglia richiede un
interpello di disapplicazione presso l'Agenzia delle Entrate, che deve
approvare la richiesta.
In sintesi, queste modifiche normative offrono agli ETS una
maggiore flessibilità nella gestione delle retribuzioni, ma impongono anche una
maggiore responsabilità nel rispetto dei limiti previsti e nella
giustificazione delle eventuali deroghe.
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