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Retribuzioni o compensi ETS: con l’outsourcing è più sicuro gestire la flessibilità del tetto salariale

Novità Terzo settore
Pubblicato il 3 set 2024

A partire dal 4 luglio 2023, con l’entrata in vigore della legge 85/2023 del Decreto lavoro, gli Enti del Terzo Settore (ETS) hanno la facoltà di riconoscere ai propri lavoratori dipendenti e autonomi retribuzioni o compensi che possono superare di oltre il 40% i minimi previsti dai contratti collettivi nazionali (CCNL) di riferimento. Questo è reso possibile dalla modifica all'articolo 8, comma 3, lettera b) del Codice del Terzo Settore (CTS). Tale cambiamento ha ampliato l'applicabilità della deroga, in precedenza limitata a settori specifici, quali la ricerca scientifica, le attività sanitarie e la formazione universitaria e post-universitaria, estendendola ora a tutti gli ambiti di attività di interesse generale.

La decisione di applicare una retribuzione superiore al limite del 40% è una scelta che deve essere attentamente ponderata dall'organo di amministrazione dell'ente, in quanto quest'ultimo è chiamato a motivare in modo dettagliato tale decisione, considerando fattori quali l'esperienza, il curriculum vitae e l'anzianità di servizio del lavoratore. Questa valutazione deve essere documentata con rigore, al fine di evitare possibili sanzioni amministrative e fiscali.

Il Decreto Lavoro 85/2023 ha inoltre introdotto la possibilità per gli ETS di modificare il rapporto massimo tra la retribuzione minima e quella massima all'interno dell'ente, portandolo da 1:8 a 1:12, nel caso in cui si superi il limite del 40%. Questa opzione rappresenta un'ulteriore flessibilità concessa agli enti per meglio remunerare le figure professionali di alto livello o con competenze specifiche.

Tuttavia, in assenza di una giustificazione adeguata, il superamento del tetto del 40% può comportare una serie di conseguenze per l'ente: gli amministratori potrebbero essere soggetti a sanzioni pecuniarie che vanno da 5.000 a 20.000 euro e l'ente potrebbe perdere la qualifica di ETS, con la conseguente devoluzione del patrimonio accumulato in favore di altre organizzazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Per le Onlus che non hanno ancora completato l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il limite di incremento della retribuzione rimane fissato al 20%. Superare questa soglia richiede un interpello di disapplicazione presso l'Agenzia delle Entrate, che deve approvare la richiesta.

In sintesi, queste modifiche normative offrono agli ETS una maggiore flessibilità nella gestione delle retribuzioni, ma impongono anche una maggiore responsabilità nel rispetto dei limiti previsti e nella giustificazione delle eventuali deroghe.

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