L’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024), a partire dal 1° gennaio, introduce l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria. Secondo l’interpretazione fornita dal MIMIT con nota del 12/03/25 “la distinzione dell’indirizzo PEC dell’amministratore da quello della società risulterebbe comunque certamente più aderente alla ratio della norma”; si consiglia, comunque, di verificare con le CCIAA destinatarie.
Chi è soggetto all’obbligo?
L'obbligo riguarda tutti gli amministratori di società, indipendentemente dalla forma giuridica (di capitali, di persone e persino le società semplici agricole). Ogni amministratore dovrà fornire il proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese.
Nel caso di organi collegiali, come i Consigli di Amministrazione, ciascun componente dovrà avere una PEC individuale, che potrà essere utilizzata per più incarichi in società diverse, ma non potrà coincidere con quella della società stessa.
Tempistiche e modalità di applicazione
Con la
circolare del 12 marzo 2025, il
Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha chiarito alcuni aspetti operativi dell'obbligo:
- Nuove società (costituite dopo il 1° gennaio 2025) o imprese già esistenti che presentano domanda di iscrizione successivamente a tale data dovranno indicare la PEC degli amministratori contestualmente alla registrazione dell'impresa.
- Imprese già registrate prima del 1° gennaio 2025 dovranno comunicare il domicilio digitale degli amministratori in occasione di una nuova nomina, rinnovo o nomina di un liquidatore. In ogni caso, la comunicazione dovrà avvenire entro il 30 giugno 2025.
- L’obbligo si estende anche alle reti di impresa iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.
- Sono invece escluse dall’obbligo le società semplici non agricole, le società di mutuo soccorso, i consorzi e le società consortili.
Nel caso in cui un’impresa soggetta all’obbligo presenti un’iscrizione senza la comunicazione della PEC, il Registro delle Imprese sospenderà la pratica, concedendo massimo 30 giorni per integrare il dato mancante. Se la regolarizzazione non avverrà, la domanda verrà respinta.
Costi e sanzioni per il mancato adempimento
La registrazione e l’aggiornamento del domicilio digitale degli amministratori presso il Registro delle Imprese saranno esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria, come già previsto per la PEC aziendale (art. 16, comma 6, DL n. 185/2008).
Sebbene la normativa non preveda una sanzione specifica per chi non ottempera all'obbligo, si applica l’art. 2630 del Codice Civile, che prevede una multa tra 103 e 1.032 euro per chi omette comunicazioni obbligatorie al Registro delle Imprese. Se l’adempimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo.
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