Dal 1° gennaio 2025, in base a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024), è previsto l’obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
Si precisa che, ad oggi, non è stata approvata alcuna proroga della data di scadenza per l'adempimento. Pertanto, la scadenza per la comunicazione della PEC degli amministratori resta fissata al 30 giugno 2025.
Chi è soggetto all’obbligo della comunicazione PEC e chi no
L’obbligo riguarda
tutti gli amministratori di società, a prescindere dalla forma giuridica:
- società di capitali;
- società di persone;
- società semplici agricole.
Ogni amministratore dovrà avere una PEC individuale, anche in caso di organi collegiali come i Consigli di Amministrazione. La stessa PEC potrà essere utilizzata per incarichi in più società, ma non potrà coincidere con quella della società.
L’obbligo si estende anche alle reti di impresa iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese.
Sono
esclusi dall’obbligo:
- le società semplici non agricole;
- le società di mutuo soccorso;
- i consorzi;
- le società consortili.
Scadenza e modalità operative
La
circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (12 marzo 2025) chiarisce le
modalità di applicazione dell’obbligo della comunicazione PEC:
- le nuove imprese costituite dal 1° gennaio 2025 o le imprese esistenti che presentano una nuova domanda di iscrizione dopo tale data dovranno indicare il domicilio digitale degli amministratori già in fase di registrazione;
- le imprese già registrate prima del 1° gennaio 2025 dovranno comunicare la PEC:
- in caso di nuova nomina o rinnovo degli amministratori;
- in caso di nomina di un liquidatore;
- in ogni caso, entro il 30 giugno 2025.
Se un’impresa soggetta all’obbligo presenta una pratica senza la PEC degli amministratori, il Registro delle Imprese sospenderà l’iscrizione, concedendo un termine massimo di 30 giorni per regolarizzare la comunicazione. Trascorso tale periodo senza integrazione, la domanda sarà respinta.
Costi e sanzioni
La comunicazione della PEC degli amministratori è esente da costi di bollo e diritti di segreteria, in analogia a quanto già disposto per la PEC aziendale (art. 16, comma 6, DL 185/2008).
In assenza di una sanzione specifica, si applica comunque l’art. 2630 del Codice Civile, che prevede una multa da 103 a 1.032 euro per l’omissione di comunicazioni obbligatorie al Registro delle Imprese. Se l’adempimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo.
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