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Marca temporale sui documenti

Validità legale e opponibilità a terzi

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Secondo la definizione espressa dalla Prima Sezione, la Suprema Corte di Cassazione definisce, con l’ordinanza n. 4251 delli 13.02.2019, la c.d. marcatura temporale come processo di generazione ed apposizione di un attributo temporale su un documento informatico, digitale o elettronico.
L’operazione consiste nella generazione, ad opera di una terza parte fidata, di una firma digitale del documento cui sono associate una data ed un'ora certa.

L’attribuzione della marca temporale consente di stabilire l'esistenza di un documento informatico a partire da un certo istante, di garantirne la validità nel tempo e consentendo di attribuire al documento stesso una validità temporale opponibile a terzi.

Come già espresso con l’ordinanza delli 04.12.2018, il servizio di marcatura temporale, specificamente volto ad associare data ed ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, conferisce allo stesso una validazione temporale opponibile a terzi, garantendo la certezza e la validità legale della sua collocazione temporale.

Applicando il combinato disposto delle norme contenute nel Dlgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e nel D.P.C.M. delli 22 febbraio 2013 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate), la Suprema Corte ha perciò confermato che il valore legale della validazione fornita dall’ente certificatore accreditato rende data e ora di formazione del documento informatico opponibili ai terzi ogniqualvolta siano state apposte in conformità alle specifiche tecniche sulla validazione temporale.

Quando la marca temporale viene associata ad un messaggio di posta elettronica certificata, essa fornisce un riferimento temporale certo e pienamente opponibile ai terzi del momento di esecuzione della trasmissione. Il sistema di posta elettronica certificata è stato infatti ideato allo specifico fine di dare piena garanzia delle caratteristiche di immodificabilità, sicurezza e totale tracciabilità della comunicazione, garantendo l'identificazione del mittente e del destinatario, l’immodificabilità del contenuto della comunicazione e l’assoluta trasparenza di tutti i passaggi del procedimento di consegna 1.

Hai la necessità di apporre una data ed un'ora certa su un documento digitale?
Con una marca temporale puoi stabilire l'esistenza di un documento informatico a partire da un certo istante, di garantirne la validità nel tempo e consentendo di attribuire al documento stesso una validità temporale opponibile a terzi.
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L’utilizzo di tale strumento informatico si rivela pertanto opportuno ogniqualvolta si renda necessario accertare col massimo grado di sicurezza giuridica il compimento di un atto in un tempo determinato. Si pensi, ad esempio, alle gare d’appalto, ove i sistemi telematici provvedono alla verifica della validità dei certificati e della data e ora di marcatura, mentre algoritmi di firma digitale e marca temporale garantiscono la sicurezza della fase di invio ricezione delle offerte in busta chiusa che, proprio grazie all’imposizione dell’obbligo di firma e di marcatura, non potranno più essere modificate entro il termine fissato per la loro presentazione 2.

In particolare, in riferimento all’importanza della marcatura temporale dei file contenenti, le offerte presentate nell'ambito di procedure telematiche, la loro conservazione viene affidata allo stesso concorrente, che la detiene sul proprio personal computer per tutto il tempo intercorrente tra il termine di presentazione e la procedura di caricamento.

L’univocità del numero seriale della marca temporale apposta in fase di presentazione dell'offerta e quella apposta sull'offerta stessa al momento dell’upload costituisce un passaggio essenziale per garantire che l'offerta non sia stata trasformata o sostituita in data successiva al termine ultimo perentorio di presentazione delle offerte.

Ciò rileva poiché soltanto l'identità tra il numero seriale precedentemente indicato a sistema e quello effettivamente presente sul file dell'offerta economica garantisce - in ossequio alla par condicio - che le offerte economiche predisposte da ciascun concorrente, siglate e marcate temporalmente entro il termine previsto dalla lex specialis non siano state modificate.

In definitiva, l’adempimento prescritto si rende indispensabile per la corretta identificazione delle offerte economiche 3.

La marcatura temporale può essere utilizzata anche su documenti elettronici non firmati digitalmente e allo stesso modo ne garantisce una collocazione temporale certa e legalmente valida. Infatti, la marca temporale garantisce il preciso momento in cui il documento è stato generato, trasmesso o archiviato, mentre la firma digitale ha il diverso ed ulteriore scopo di rendere evidente e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico, ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. s), D.Lgs. n. 82 del 2005, avendo pertanto l’ordinamento attribuito a tali strumenti informatici funzioni diverse.

Laddove, quindi, un documento informatico sia corredato della sola marca temporale, essa ne attribuirà certezza legale solo quanto alla data e all’ora della sua formazione, senza poter però conferirla anche in ordine alla provenienza ed all’integrità 4.


1 Comm. Trib. Sicilia - Palermo, Sez. III n. 798 delli 03.02.2017.
2 Cons. Stato, Sez III n. 4795 delli 28.07.2020, Sez. V n. 5388 delli 21.11.2017 e Sez. III. n. 4050 delli 03.10.2016
3 T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VIII n. 1841 delli 02.04.2019.
4 T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III n. 8605 delli 02.07.2019.