Il 30 novembre prossimo scade il termine entro il quale versare l’unica o seconda rata dell’acconto delle imposte (IRPEF, IRES, IRAP e imposte sostitutive) 2021.
Il versamento dell’acconto 2021 non è dovuto nel caso in cui l’imposta del periodo precedente risulti non superiore a:
- € 51,65 per l’IRPEF (rigo RN34 del mod. Redditi PF 2021), l’IRAP delle persone fisiche (rigo IR21 del mod. Irap 2021) e la cedolare secca (col. 5 del rigo LC1 del mod. Redditi PF 2021);
- € 20,66 per l’IRES (rigo RN17 del mod. Redditi SC 2021 e rigo RN28 del mod. Redditi ENC 2021) e l’IRAP degli altri soggetti (rigo IR21 del mod. IRAP 2021).
L’acconto può essere versato in un’unica soluzione, entro il 30/11/2021, nei seguenti casi:
- IRPEF, imposte sostitutive e IRAP per le persone fisiche: importo dovuto superiore ad € 51,65, ma inferiore ad € 257,52;
- Cedolare secca: importo dovuto superiore ad € 51,65, ma inferiore ad € 257,52;
- IRES e IRAP per gli altri soggetti: importo dovuto superiore ad € 20,66, ma inferiore ad € 257,52.
Gli acconti dovuti in misura superiore agli importi sopra riportati, possono essere versati in due rate, nelle seguenti misure e scadenze:
- Soggetti non ISA:
- 40% dell’importo dovuto entro il 30/06/2021 o 30/07/2021 (con la maggiorazione dello 0,4%);
- 60% dell’importo dovuto entro il 30/11/2021;
- Soggetti ISA:
- 50% dell’importo dovuto entro il 15/09/2021;
- 50% dell’importo dovuto entro il 30/11/2021.
Gli acconti dovuti possono essere calcolati con i seguenti
metodi:
- storico: determinato sulla base dell’imposta dovuta per il 2020, considerata nella misura del 100%;
- previsionale: determinato in misura inferiore all’imposta dovuta per il 2020, su valutazioni del contribuente, in base a minori redditi previsti. Se il versamento risultasse inferiore a quanto effettivamente dovuto sulla base dei redditi prodotti nel 2021 (previsione errata), è applicabile la sanzione per insufficiente versamento.
La scelta dell’uno o dell’altro metodo riguarda la singola imposta.
È obbligatorio eseguire un ricalcolo dell’acconto IRPEF e IRES nei seguenti casi:
- deduzione forfetaria distributori carburanti: acconto da ricalcolare senza tenere conto di questa deduzione;
- noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: acconto da ricalcolare considerando anche i proventi derivanti da noleggio occasionale assoggettati all’imposta sostitutiva del 20%;
- liberalità ricevute da imprese con procedura di crisi / concorsuali, che non concorrono alla formazione del reddito quali sopravvenienze passive.
I versamenti possono essere eseguiti anche utilizzando in compensazione verticale / orizzontale crediti a disposizione del contribuente, nei limiti e con le modalità previste.
In caso di mancato o insufficiente versamento è possibile sanare la violazione con il ravvedimento.