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Fermo amministrativo auto: come toglierlo e come verificarlo

Scopri come verificare con una visura ACI ✅ il fermo amministrativo di un veicolo che vuoi acquistare o come cancellarlo se l'auto è tua.

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Il fermo amministrativo è una misura cautelare con cui l’agente della riscossione dispone il blocco di un veicolo intestato al debitore per somme non pagate, relative ad esempio a crediti di enti pubblici come Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni o Regioni.

Una volta disposto, il fermo viene iscritto al PRA (fino alla regolarizzazione del debito); per questo, la visura PRA è lo strumento corretto per verificare se su un veicolo risultano fermi amministrativi o altri vincoli e gravami.

I debiti che possono generarlo sono vari: bollo auto non pagato, multe stradali, IVA, IRPEF, contributi previdenziali.

Punti chiave:
  • il fermo amministrativo, noto anche come ganasce fiscali, impedisce la circolazione del veicolo;
  • prima dell’iscrizione al PRA del fermo, viene notificato un preavviso;
  • chi circola con un veicolo sottoposto a fermo rischia sanzioni elevate;
  • la cancellazione si ottiene normalmente con il pagamento del debito;
  • novità 2026, la legge 26 gennaio 2026, n. 14 consente la cancellazione dal PRA dei veicoli fuori uso consegnati a demolizione anche se gravati da fermo.
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Come cancellare il fermo amministrativo

Pagare il debito, eventualmente chiedendo una rateizzazione

La via più rapida e definitiva per la cancellazione del fermo amministrativo è saldare l’importo iscritto a ruolo (interessi e spese inclusi): l’ente creditore/ADER emette la revoca del fermo e il PRA ne annota la cancellazione (base giuridica: art. 86, DPR 602/1973). Se non puoi estinguere tutto subito, puoi chiedere la rateizzazione: con il pagamento della prima rata l’azione cautelare è sospesa e torni a circolare; la cancellazione definitiva arriva solo dopo il pagamento integrale del piano (riferimenti: art. 19, DPR 602/1973 e prassi ADER sulla sospensione in pendenza di rateazione).

Presentare ricorso

Se ritieni il fermo illegittimo (errore di persona, debito già pagato, prescrizione, vizi di notifica, importo errato), puoi proporre ricorso davanti al giudice competente in base alla natura del debito: per i tributi vale il processo tributario (D.Lgs. 546/1992); per sanzioni amministrative non tributarie si ricorre al giudice ordinario/giudice di pace secondo le regole di rito (L. 689/1981 e norme speciali, es. Codice della Strada). In alternativa o in parallelo puoi chiedere sgravio in autotutela all’ente impositore/ADER; se il ricorso o l’autotutela vengono accolti, l’ente dispone lo sgravio e la revoca del fermo, con successiva cancellazione al PRA (ancora art. 86, DPR 602/1973).

Dimostrare che l’auto è un bene strumentale

Il fermo non può essere iscritto (o va annullato) se il veicolo è strumentale e indispensabile per l’attività d’impresa o professionale; occorre reagire al preavviso di fermo entro 30 giorni con un’istanza motivata e documentata (visura camerale, P.IVA, contratti, agenda interventi, ecc.). La tutela discende dall’art. 86, DPR 602/1973, come modificato dal D.L. 69/2013 (“Decreto del Fare”), conv. in L. 98/2013, che ha introdotto il divieto di fermo sui beni mobili registrati strumentali all’attività. Se l’iscrizione è già avvenuta in violazione di tale divieto, l’ente deve revocare il fermo e il PRA procede alla cancellazione.

Quanto costa togliere il fermo amministrativo?

La cancellazione di un fermo amministrativo non comporta solo il pagamento del debito principale. A questo importo si aggiungono interessi di mora, spesso rilevanti, sanzioni amministrative, spese di procedimento (come marche da bollo e costi di notifica) e i diritti di cancellazione presso il PRA, che si aggirano intorno ai 25-30 euro.

I tempi di cancellazione variano in base alla modalità di pagamento e alla complessità della pratica:
  • con pagamento digitale, la rimozione dal PRA avviene in genere entro 24-72 ore;
  • pagando presso gli uffici competenti, i tempi possono estendersi a 3-7 giorni lavorativi;
  • in caso di procedure più complesse, come contenziosi o pratiche incomplete, possono essere necessarie diverse settimane o addirittura mesi.

Applicazione del fermo

Chi può disporre il blocco del veicolo Diversi enti pubblici hanno il potere di applicare un fermo amministrativo per il recupero di crediti. Tra i più frequenti:
  • Agenzia delle Entrate: per mancato pagamento di imposte (IRPEF, IRES, IVA), contributi previdenziali e assistenziali non versati, sanzioni fiscali o cartelle esattoriali non saldate;
  • Comuni: per violazioni al Codice della Strada non pagate, tasse locali (IMU, TASI, TARI) in arretrato, canoni di concessione non versati e altre sanzioni amministrative;
  • Regioni: soprattutto per tassa automobilistica (bollo auto) non pagata, sovrattasse e altri tributi regionali;
  • INPS: per contributi previdenziali arretrati, sanzioni per omessi o ritardati versamenti e interessi di mora;
  • altri enti pubblici: come province, città metropolitane ed enti locali per crediti di loro competenza.
Presupposti per l’applicazione

Per poter disporre un fermo amministrativo, l’ente creditore deve vantare un credito certo, liquido ed esigibile. Ciò significa che l’esistenza del debito non deve essere contestabile, l’importo deve essere determinato con precisione e il termine di pagamento deve essere già scaduto senza che il debitore abbia provveduto al saldo.

Oltre a questi requisiti, l’ente deve rispettare il procedimento amministrativo previsto dalla legge. L’iter comprende:
  • la notifica dell’atto di accertamento al debitore;
  • il decorso dei termini concessi per il pagamento spontaneo;
  • e, se il debito non viene saldato, l’avvio della fase di riscossione coattiva.

Infine, esiste un principio di proporzionalità: il valore del'auto sottoposta a fermo dovrebbe essere in linea con l’entità del debito. Nella pratica, però, questo criterio non sempre viene applicato con rigore.

Per quali debiti scatta il blocco amministrativo dell'auto?

Il fermo amministrativo non riguarda solo multe e bollo auto. Può essere applicato a una vasta gamma di debiti iscritti a ruolo, sia di natura tributaria che extratributaria, quando l’importo non viene saldato entro i termini previsti.

Quando scatta il fermo

L’Agente della riscossione può disporre il fermo dei beni mobili registrati, come i veicoli, trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella e previo invio di un preavviso di fermo di almeno 30 giorni. La misura si applica a:
  • tributi erariali: IRPEF, IRES, IVA, ritenute e altre imposte statali;
  • tributi regionali e locali: IMU, TARI, bollo auto, addizionali regionali e comunali;
  • contributi e premi: debiti verso INPS, INAIL e altri enti previdenziali o assistenziali;
  • sanzioni amministrative: multe stradali e altre sanzioni iscritte a ruolo;
  • altri crediti pubblici: ad esempio canoni, indennità, oneri e somme dovute alla Pubblica Amministrazione.

Cosa non rientra

Il fermo non può essere applicato per debiti tra privati o per somme che non siano state formalmente iscritte a ruolo. Questo significa che l’Agente della riscossione può agire solo se il credito è stato affidato secondo le regole previste dall’art. 86 del d.P.R. 602/1973.

Procedura di applicazione

L’applicazione di un fermo amministrativo segue due fasi principali.

Fase preparatoria
Per prima cosa, l’ente creditore procede con l’identificazione del veicolo, verificandone la proprietà tramite il Pubblico Registro Automobilistico. Segue la valutazione dell’opportunità: si controlla cioè che il valore del mezzo giustifichi il provvedimento. Infine, viene predisposto l’atto formale che dispone il fermo.

Esecuzione del fermo
Una volta emesso il provvedimento, si passa all’iscrizione al PRA, operazione che avviene in via telematica. Il passo successivo è la notifica al debitore, ossia la comunicazione dell’avvenuta iscrizione, che non sempre avviene in tempi immediati. Dal momento in cui il fermo è registrato, gli effetti sono immediati: il veicolo non può essere utilizzato né trasferito fino alla cancellazione del provvedimento.

Come verificare la presenza di un fermo amministrativo

Sapere se su un veicolo è stato iscritto un fermo amministrativo è fondamentale, soprattutto in caso di compravendita, eredità o contenzioso. Esistono diversi metodi per fare la verifica di un fermo amministrativo su un'auto, con livelli differenti di ufficialità e dettaglio.

Metodo 1 - Visura per targa auto

Il modo più semplice e immediato è richiedere una visura per targa, impropriamente detta visura fermo amministrativo, tramite la piattaforma OPEN Dot Com. Il servizio si basa sui dati ufficiali del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e consente di ottenere:
  • un PDF ufficiale con informazioni su intestatario, formalità e eventuali iscrizioni di fermo;
  • indicazione chiara dell’ente iscrivente, della data e del numero di formalità;
  • consegna rapida, direttamente nell’area riservata;
  • prezzo e modalità di erogazione trasparenti prima dell’acquisto.

La visura rilasciata ha pieno valore legale e può essere utilizzata per far valere i propri diritti.

Maggiori dettagli sulla visura per targa auto

Metodo 2 - Visura PRA di persona

In alternativa, puoi recarti fisicamente presso:
  • uno sportello PRA o una delegazione ACI;
  • un’agenzia di pratiche automobilistiche.

Porta con te la targa del veicolo e un documento d’identità. Se non sei l’intestatario, è necessaria una delega. Il costo è contenuto (intorno ai 6 euro, secondo il tariffario ACI).

L’esito ha lo stesso valore informativo della visura online, a condizione che riporti gli estremi completi dell’eventuale formalità di fermo.

Metodo 3 - Estratto conto personale sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Puoi infine consultare la tua situazione debitoria personale accedendo al portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Da qui puoi verificare:
  • cartelle esattoriali emesse;
  • avvisi di pagamento e rateizzazioni attive;
  • eventuali condizioni che possono generare un preavviso di fermo.
Da sapere: l’estratto conto non sostituisce la visura PRA. Il fermo ha effetti sul veicolo solo se è stato formalmente iscritto al PRA, ai sensi dell’art. 86 del d.P.R. 602/1973.

Si può circolare con un fermo amministrativo?

No: con un veicolo sottoposto a fermo (sia da riscossione, sia C.d.S.) la circolazione su strada pubblica è vietata finché il fermo non viene cancellato o rimosso secondo le regole applicabili.
La circolazione con veicolo sottoposto a fermo è sanzionata dall’art. 214, comma 8, C.d.S.; dopo la sentenza n. 52/2024 della Corte costituzionale, la revoca della patente non opera più come conseguenza automatica.
Se devi spostare il mezzo per esigenze tecniche (ad esempio revisione o officina), valuta soluzioni che non comportino circolazione su strada, come il trasporto con carro attrezzi.

Sanzioni se si circola con veicolo sottoposto a fermo

La circolazione abusiva durante il periodo di fermo è sanzionata dall’art. 214, comma 8, del Codice della strada. Gli importi possono essere aggiornati nel tempo; a titolo indicativo la sanzione pecuniaria base è nell’ordine di alcune migliaia di euro, e possono applicarsi misure accessorie sul veicolo.

Effetto della sentenza Corte costituzionale n. 52/2024: la Corte costituzionale, con sentenza n. 52/2024, ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 214, comma 8, nella parte in cui prevedeva l’automatismo della revoca della patente: la revoca non opera più come conseguenza automatica della violazione, fermo restando il quadro sanzionatorio previsto per la condotta.

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Chiarimenti e approfondimenti sul fermo amministrativo

Quando si parla di “fermo amministrativo” sui veicoli, in pratica si incontrano due fattispecie diverse a seconda della causa che lo ha determinato:
  • fermo amministrativo disposto dall’agente della riscossione e annotato al PRA, previsto dall’art. 86 del DPR 602/1973, comunemente chiamato “ganasce fiscali”;
  • fermo amministrativo (impropriamente detto giudiziale) del veicolo previsto dal Codice della strada come sanzione accessoria, disciplinato dall’art. 214 del d.lgs. 285/1992;
  • misura diversa, ma spesso confusa con il fermo, è il sequestro amministrativo del veicolo (art. 213 C.d.S.), che in molte violazioni può preludere alla confisca.

Questa guida è focalizzata sul fermo amministrativo iscritto al PRA ai sensi dell’art. 86 DPR 602/1973 (ganasce fiscali).

Immagine rappresentativa del fermo amministrativo su un'auto

Chi può disporlo e per quali debiti

Il fermo ex art. 86 DPR 602/1973 può essere disposto dall’agente della riscossione a tutela di crediti iscritti a ruolo o comunque affidati alla riscossione coattiva. Nella pratica, i crediti più ricorrenti derivano da tributi erariali e locali, contributi previdenziali e sanzioni amministrative iscritte a ruolo.

Quando può essere iscritto

In genere l’iter si innesta dopo la notifica degli atti presupposti e decorso il termine per il pagamento; prima dell’iscrizione al PRA, l’agente invia un preavviso di fermo che concede 30 giorni per regolarizzare.

Cosa comporta

  • divieto di circolazione su strade pubbliche finché il fermo non è cancellato;
  • forti limitazioni nella disponibilità del bene, inclusa la vendita: il vincolo “segue” il veicolo e resta iscritto anche dopo il passaggio di proprietà;
  • possibili ricadute operative su assicurazione, finanziamenti e reimmatricolazioni, pur non essendo il fermo un “sequestro” materiale del veicolo.

Preavviso di fermo e fermo effettivo: qual è la differenza?

Quando si parla di fermo amministrativo di un veicolo, è importante distinguere tra preavviso e fermo effettivo. La differenza non è solo formale: ha conseguenze pratiche rilevanti per chi riceve la comunicazione.

Preavviso di fermo amministrativo: cos'è e cosa comporta

Il preavviso di fermo è una comunicazione inviata dall’Agente della riscossione. Serve ad avvisare il contribuente che, trascorsi 30 giorni, potrà essere iscritto il fermo sul veicolo.

Durante questo periodo è ancora possibile:
  • pagare integralmente il debito;
  • accedere alla rateizzazione del fermo amministrativo;
  • dimostrare che il veicolo è strumentale all’attività d’impresa o alla professione.

Queste azioni possono impedire l’iscrizione del fermo e, quindi, l’impossibilità di utilizzo del mezzo.

Fermo amministrativo effettivo: cosa succede dopo

Se non si interviene entro i 30 giorni, l’Agente può iscrivere il fermo al PRA (Pubblico Registro Automobilistico). A questo punto:
  • il veicolo non può più circolare;
  • sono previste sanzioni per chi guida un'auto con fermo amministrativo ai sensi dell’art. 214, comma 8, del Codice della Strada;
  • per rimuovere il fermo, occorre saldare il debito e avviare la pratica di cancellazione presso ACI/PRA.
Dunque, possiamo sintetizzare:
  • durante il preavviso puoi ancora evitare il fermo, pagando o intervenendo in altro modo;
  • se il fermo è già stato iscritto, è necessario saldare il debito e richiedere formalmente la cancellazione.
Tabella di confronto tra preavviso e fermo effettivo
Preavviso di fermo amministrativo Fermo amministrativo iscritto (PRA)
Natura comunicazione preventiva; misura cautelare effettiva annotata al PRA;
Normativa art. 86 d.P.R. 602/1973 (fase prodromica); art. 86 d.P.R. 602/1973 (fermo iscritto);
Termini 30 giorni per pagare, rateizzare o provare l’uso strumentale; perdura finché non si estingue il debito e si cancella al PRA;
Circolazione ancora consentita; vietata, con sanzione secondo l’art. 214, comma 8, CdS;
Tutele disponibili istanza di annullamento per uso strumentale o disabilità; pagamento/rateizzazione e pratica di cancellazione ACI via PEC;
Iter e documenti nessuna annotazione al PRA; si interagisce con l’AER; annotazione al PRA; cancellazione secondo procedure ACI;

Vendita, cointestazione, radiazione e rottamazione

La vendita di un veicolo con fermo è possibile sul piano civilistico, ma il vincolo resta iscritto al PRA e rende il veicolo non circolabile finché non viene cancellato. L’acquirente non diventa automaticamente debitore verso l’ente impositore, ma può trovarsi nella necessità pratica di “liberare” il veicolo, con conseguenti accordi privati e clausole contrattuali.

Veicolo cointestato

In caso di cointestazione, nella prassi l’agente della riscossione può iscrivere il fermo anche se il debito è imputabile a uno solo dei comproprietari. La giurisprudenza di merito non è univoca: esistono pronunce che hanno ritenuto illegittima l’apposizione del fermo quando il comproprietario non debitore subisce un pregiudizio sproporzionato o privo di base normativa espressa.

Demolizione (rottamazione) e novità dal 20 febbraio 2026

Dal 20 febbraio 2026, la legge 26 gennaio 2026, n. 14 ha introdotto una disciplina che consente la cancellazione dal PRA dei veicoli fuori uso destinati a demolizione anche se gravati da fermo amministrativo, con procedure e condizioni specifiche previste dalla normativa ambientale e dalla legge stessa. Restano esclusioni e limiti (ad esempio, la radiazione per esportazione segue regole diverse e il fermo può continuare a costituire un ostacolo).

Tutele: veicolo strumentale e disabilità

La legge prevede tutele specifiche che possono impedire l’iscrizione (o supportare l’annullamento) in presenza di determinati presupposti, da far valere tempestivamente, preferibilmente già in fase di preavviso:
  • veicolo strumentale all’attività d’impresa o professionale: occorre dimostrare l’indispensabilità del mezzo con documentazione coerente;
  • veicolo utilizzato a servizio di persona con disabilità: la tutela opera secondo i requisiti e la documentazione richiesta.

Domande frequenti

È possibile verificare gratuitamente la presenza di un fermo amministrativo su un'auto?

Sì, ma solo in modo indiretto. ACI mette a disposizione un servizio gratuito che consente di verificare se su un veicolo risultano vincoli o gravami, inserendo targa, tipo di veicolo e codice fiscale dell’intestatario. Questa verifica, però, non sostituisce la visura PRA, che è il documento necessario per conoscere nel dettaglio la situazione giuridica del veicolo.

Per avere conferma del tipo di atto iscritto, e quindi sapere con certezza se si tratta di un fermo amministrativo, occorre richiedere una visura PRA per targa.

Per quale cifra scatta il fermo amministrativo? L’art. 86 DPR 602/1973 non prevede una soglia minima legale. Eventuali soglie citate nella prassi non equivalgono a un limite normativo generale.
Qual è la differenza tra fermo fiscale e fermo amministrativo dell’auto?

Il fermo fiscale è una misura cautelare applicata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (o da un altro agente della riscossione) per recuperare un debito non pagato verso la Pubblica Amministrazione. Si tratta di un provvedimento previsto dall’art. 86 del DPR 602/1973, che consente di “bloccare” un veicolo intestato al debitore iscrivendo il fermo al PRA. In pratica, se una cartella o un’ingiunzione non viene saldata entro 30 giorni dal preavviso, l’agente della riscossione può procedere con il fermo fiscale, impedendo l’uso e la vendita del veicolo fino al pagamento del debito o alla sospensione della misura.

Diverso è il caso del fermo amministrativo disposto per violazioni al Codice della Strada, previsto dall’art. 214 del D.Lgs. 285/1992. In questo caso non c’entra nulla il fisco: il fermo è una sanzione accessoria che viene applicata dall’organo accertatore (come la polizia) o dal Prefetto, quando vengono commesse infrazioni particolarmente gravi. Anche qui il veicolo viene “bloccato”, ma per ragioni legate alla sicurezza stradale e non alla riscossione di crediti.

Chi decide di applicare il fermo:
  • nel caso del fermo fiscale, è l’agente della riscossione a disporlo;
  • nel caso del fermo CdS, la decisione spetta all’organo di polizia o al Prefetto, in base al tipo di infrazione.
In entrambi i casi il veicolo non può circolare. Ma ci sono alcune differenze operative:
  • con il fermo fiscale, il veicolo resta fermo finché non si salda il debito; è anche vietata la vendita dopo l’iscrizione del fermo al PRA;
  • con il fermo CdS, oltre al divieto di circolazione, può essere previsto l’obbligo di custodia. Se si circola nonostante il fermo, si rischiano sanzioni più gravi come la confisca del veicolo e la revoca della patente.
Il fermo amministrativo va in prescrizione? Il fermo amministrativo non ha una prescrizione autonoma: segue quella del credito da cui origina. Questo significa che:
  • se il credito si prescrive, anche il fermo collegato perde efficacia;
  • la prescrizione non decorre solo perché il fermo è stato iscritto, ma solo se non sono stati compiuti atti interruttivi nei termini previsti per quel tipo di credito;
  • una volta prescritto il credito, il fermo va cancellato, ma non si elimina automaticamente: occorre presentare un’istanza di cancellazione al PRA, allegando la prova dell’estinzione (prescrizione, pagamento, sgravio o annullamento).

In assenza di questa richiesta, il fermo può restare iscritto anche se il debito non è più esigibile.

Posso usare l'auto per andare al lavoro? No, se il fermo è già iscritto al PRA. Non è possibile utilizzare il veicolo, nemmeno per motivi di lavoro. La legge prevede sanzioni severe:
  • si applica l’art. 214, comma 8, del Codice della Strada;
  • è previsto il sequestro del mezzo e, nei casi più gravi, anche la confisca.

Il veicolo può essere utilizzato solo dopo l’avvenuta cancellazione del fermo, da richiedere con apposita istanza una volta estinto il debito o riconosciuta la causa ostativa.

Cosa succede se il fermo è su un'auto cointestata? Il caso del fermo su un’auto cointestata è particolarmente delicato. La normativa non disciplina espressamente questa ipotesi, ma nella prassi possono verificarsi due scenari:
  • l’Agente della riscossione può iscrivere il fermo anche se solo uno dei cointestatari è debitore. In questi casi, il fermo colpisce l’intero veicolo e ne vieta la circolazione a tutti i comproprietari, fino alla cancellazione;
  • tuttavia, una parte importante della giurisprudenza ha ritenuto illegittima questa prassi, perché penalizza chi non ha alcun debito e contrasta con il principio di proporzionalità (es. CGT Campania, sent. n. 10721/2023).
È utile distinguere tra fermo e pignoramento:
  • il pignoramento può riguardare anche un veicolo in comproprietà, con regole specifiche per tutelare i diritti dei terzi;
  • il fermo, invece, ha natura cautelare e la sua applicazione su beni cointestati non è espressamente prevista dalla legge, il che rafforza la possibilità di contestarne la legittimità.

Se ricevi un preavviso di fermo su un veicolo cointestato, può essere opportuno contestarlo, evidenziando l’assenza di un quadro normativo chiaro e la lesione dei diritti del cointestatario non debitore.

Come mi difendo da un preavviso di fermo ingiusto?

Ricevere un preavviso di fermo non significa che la misura sia già attiva. Entro 30 giorni dalla notifica si può intervenire per evitare l’iscrizione al PRA, se ci sono motivi validi.

Cosa fare entro 30 giorni, la checklist:
  • analizza il preavviso: verifica l’ente creditore, il tipo di atto (cartella o avviso), l’importo, il veicolo coinvolto e la data di notifica;
  • controlla i presupposti: accertati che il debito sia effettivamente tuo, non già pagato, non prescritto, non sgravato o sospeso; segnala eventuali errori o vizi di notifica;
  • presenta un’istanza di annullamento all’Agente della riscossione:
    • usa il modello F2 per veicoli strumentali all’attività lavorativa;
    • usa il modello F3 se il veicolo è destinato a una persona con disabilità;
  • allega prove concrete: fatture, visure camerali, polizze, certificazioni, contratti, documentazione ex legge 104;
  • chiedi anche la sospensione degli effetti: l’Agente può bloccare l’iscrizione se i requisiti sono rispettati;
  • se il credito è errato o estinto: contatta direttamente l’ente creditore per lo sgravio o annullamento e trasmetti la documentazione ad AER.
Motivi di opposizione più comuni:
  • bene strumentale all’attività professionale: allega contratto di lavoro autonomo, documentazione contabile, turni o missioni;
  • utilizzo da parte di persona con disabilità: presenta la certificazione ex legge 104/1992 e i documenti d’uso;
  • errore o debito già pagato: allega quietanze, ricevute PagoPA o F24, estratti conto o comunicazioni via PEC;
  • prescrizione o sgravio: fornisci il provvedimento dell’ente o altri elementi che dimostrino l’estinzione del credito.
Se il preavviso non viene annullato:
  • prima della scadenza dei 30 giorni, puoi valutare il ricorso al giudice competente:
    • Commissione Tributaria per i tributi;
    • Giudice ordinario per entrate non tributarie;
  • puoi richiedere la sospensione cautelare del fermo, se ne ricorrono i presupposti (art. 86 d.P.R. 602/1973);
  • se il fermo viene comunque iscritto, il veicolo non può più circolare: in caso contrario si rischiano sequestro o confisca (art. 214, comma 8, Codice della Strada).
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