Come cancellare il fermo amministrativo
Pagare il debito, eventualmente chiedendo una rateizzazione
La via più rapida e definitiva per la cancellazione del fermo amministrativo è saldare l’importo iscritto a ruolo (interessi e spese inclusi): l’ente creditore/ADER emette la revoca del fermo e il PRA ne annota la cancellazione (base giuridica: art. 86, DPR 602/1973). Se non puoi estinguere tutto subito, puoi chiedere la rateizzazione: con il pagamento della prima rata l’azione cautelare è sospesa e torni a circolare; la cancellazione definitiva arriva solo dopo il pagamento integrale del piano (riferimenti: art. 19, DPR 602/1973 e prassi ADER sulla sospensione in pendenza di rateazione).
Presentare ricorso
Se ritieni il fermo illegittimo (errore di persona, debito già pagato, prescrizione, vizi di notifica, importo errato), puoi proporre ricorso davanti al giudice competente in base alla natura del debito: per i tributi vale il processo tributario (D.Lgs. 546/1992); per sanzioni amministrative non tributarie si ricorre al giudice ordinario/giudice di pace secondo le regole di rito (L. 689/1981 e norme speciali, es. Codice della Strada). In alternativa o in parallelo puoi chiedere sgravio in autotutela all’ente impositore/ADER; se il ricorso o l’autotutela vengono accolti, l’ente dispone lo sgravio e la revoca del fermo, con successiva cancellazione al PRA (ancora art. 86, DPR 602/1973).
Dimostrare che l’auto è un bene strumentale
Il fermo non può essere iscritto (o va annullato) se il veicolo è strumentale e indispensabile per l’attività d’impresa o professionale; occorre reagire al preavviso di fermo entro 30 giorni con un’istanza motivata e documentata (visura camerale, P.IVA, contratti, agenda interventi, ecc.). La tutela discende dall’art. 86, DPR 602/1973, come modificato dal D.L. 69/2013 (“Decreto del Fare”), conv. in L. 98/2013, che ha introdotto il divieto di fermo sui beni mobili registrati strumentali all’attività. Se l’iscrizione è già avvenuta in violazione di tale divieto, l’ente deve revocare il fermo e il PRA procede alla cancellazione.
Quanto costa togliere il fermo amministrativo?
La cancellazione di un fermo amministrativo non comporta solo il pagamento del debito principale. A questo importo si aggiungono interessi di mora, spesso rilevanti, sanzioni amministrative, spese di procedimento (come marche da bollo e costi di notifica) e i diritti di cancellazione presso il PRA, che si aggirano intorno ai 25-30 euro.
I
tempi di cancellazione variano in base alla modalità di pagamento e alla complessità della pratica:
- con pagamento digitale, la rimozione dal PRA avviene in genere entro 24-72 ore;
- pagando presso gli uffici competenti, i tempi possono estendersi a 3-7 giorni lavorativi;
- in caso di procedure più complesse, come contenziosi o pratiche incomplete, possono essere necessarie diverse settimane o addirittura mesi.
Come verificare la presenza di un fermo amministrativo
Sapere se su un veicolo è stato iscritto un fermo amministrativo è fondamentale, soprattutto in caso di compravendita, eredità o contenzioso. Esistono diversi metodi per fare la verifica di un fermo amministrativo su un'auto, con livelli differenti di ufficialità e dettaglio.
Metodo 1 - Visura per targa auto
Il modo più semplice e immediato è richiedere una visura per targa, impropriamente detta
visura fermo amministrativo, tramite la piattaforma OPEN Dot Com. Il servizio si basa sui dati ufficiali del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e consente di ottenere:
- un PDF ufficiale con informazioni su intestatario, formalità e eventuali iscrizioni di fermo;
- indicazione chiara dell’ente iscrivente, della data e del numero di formalità;
- consegna rapida, direttamente nell’area riservata;
- prezzo e modalità di erogazione trasparenti prima dell’acquisto.
La visura rilasciata ha pieno valore legale e può essere utilizzata per far valere i propri diritti.
Maggiori dettagli sulla visura per targa auto
Metodo 2 - Visura PRA di persona
In alternativa, puoi recarti fisicamente presso:
- uno sportello PRA o una delegazione ACI;
- un’agenzia di pratiche automobilistiche.
Porta con te la targa del veicolo e un documento d’identità. Se non sei l’intestatario, è necessaria una delega. Il costo è contenuto (intorno ai 6 euro, secondo il tariffario ACI).
L’esito ha lo stesso valore informativo della visura online, a condizione che riporti gli estremi completi dell’eventuale formalità di fermo.
Metodo 3 - Estratto conto personale sul sito dell'Agenzia delle Entrate
Puoi infine consultare la tua
situazione debitoria personale accedendo al portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Da qui puoi verificare:
- cartelle esattoriali emesse;
- avvisi di pagamento e rateizzazioni attive;
- eventuali condizioni che possono generare un preavviso di fermo.
Da sapere: l’estratto conto non sostituisce la visura PRA. Il fermo ha effetti sul veicolo solo se è stato formalmente iscritto al PRA, ai sensi dell’art. 86 del d.P.R. 602/1973.
Si può circolare con un fermo amministrativo?
No: con un veicolo sottoposto a fermo (sia da riscossione, sia C.d.S.) la circolazione su strada pubblica è vietata finché il fermo non viene cancellato o rimosso secondo le regole applicabili.
La circolazione con veicolo sottoposto a fermo è sanzionata dall’art. 214, comma 8, C.d.S.; dopo la sentenza n. 52/2024 della Corte costituzionale, la revoca della patente non opera più come conseguenza automatica.
Se devi spostare il mezzo per esigenze tecniche (ad esempio revisione o officina), valuta soluzioni che non comportino circolazione su strada, come il trasporto con carro attrezzi.
Sanzioni se si circola con veicolo sottoposto a fermo
La circolazione abusiva durante il periodo di fermo è sanzionata dall’art. 214, comma 8, del Codice della strada. Gli importi possono essere aggiornati nel tempo; a titolo indicativo la sanzione pecuniaria base è nell’ordine di alcune migliaia di euro, e possono applicarsi misure accessorie sul veicolo.
Effetto della sentenza Corte costituzionale n. 52/2024: la Corte costituzionale, con sentenza n. 52/2024, ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 214, comma 8, nella parte in cui prevedeva l’automatismo della revoca della patente: la revoca non opera più come conseguenza automatica della violazione, fermo restando il quadro sanzionatorio previsto per la condotta.