Domande frequenti
Cos’è la visura ipocatastale?
La visura ipocatastale è un termine usato spesso come sinonimo di visura ipotecaria, cioè la consultazione dei Registri Immobiliari per verificare eventuali vincoli su un immobile o su un soggetto, come trascrizioni, iscrizioni e annotazioni.
In ambito commerciale, però, può indicare anche una richiesta combinata composta da visura ipotecaria e visura catastale. In questo caso, il documento contiene sia le informazioni presenti nei Registri Immobiliari sia i dati catastali, come rendita, classamento e identificativi dell’immobile.
In pratica, il significato dipende dal tipo di servizio richiesto:
- se l’attenzione è su ipoteche, pignoramenti, passaggi di proprietà e altri vincoli, si parla di visura ipotecaria;
- se sono compresi anche i dati catastali, si tratta di una richiesta più completa che unisce visura ipotecaria e visura catastale.
Chi può richiedere una visura ipotecaria?
La visura ipotecaria può essere richiesta da chiunque, anche quando l’immobile non è di proprietà del richiedente. Non è quindi necessario essere proprietari del bene né dimostrare un interesse diretto.
Questo dipende dalla natura pubblica dei Registri Immobiliari. L’art. 2673 del Codice civile prevede infatti che il conservatore debba rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, oppure il certificato che non ve ne è alcuna.
In concreto, puoi richiederla:
- su un immobile di tua proprietà;
- su un immobile intestato a un altro soggetto;
- su una persona fisica o su una persona giuridica, quando la ricerca viene impostata per soggetto.
Le informazioni ottenute devono comunque essere usate in modo lecito e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Cos'è una visura ipotecaria per società?
La visura ipotecaria per società è un documento ottenuto tramite consultazione dei Registri Immobiliari, oggi gestiti dagli Uffici di Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, che riporta le formalità ipotecarie associate a un’impresa. Permette quindi di verificare, attraverso trascrizioni, iscrizioni e annotazioni relative a immobili o diritti immobiliari, se una società risulta coinvolta in atti immobiliari, ipoteche, pignoramenti, sequestri o altri vincoli registrati.
Come individuare la Conservatoria competente per richiedere una visura ipotecaria?
Per richiedere correttamente una visura ipotecaria è importante individuare la Conservatoria dei Registri Immobiliari, oggi Ufficio di Pubblicità Immobiliare, competente per territorio. Di norma, la competenza dipende dal comune in cui si trova l’immobile.
L’individuazione può non essere immediata in caso di fusioni comunali, cambi di denominazione o comuni omonimi. Per questo è utile consultare l’elenco completo dei comuni italiani con la relativa Conservatoria competente.
Una verifica preliminare dell’ufficio corretto evita richieste errate, ritardi e duplicazioni nella ricerca.
I dati della visura ipotecaria sono aggiornati e quale periodo coprono?
La visura ipotecaria online riporta le informazioni disponibili negli archivi digitali della Conservatoria alla data e ora dell’estrazione. Il documento fotografa quindi le formalità presenti nel momento in cui viene eseguita la ricerca.
La copertura storica non è identica in tutta Italia, perché dipende dalla data di informatizzazione della Conservatoria competente. In linea generale, l’ispezione online copre almeno un periodo ventennale, ma la profondità effettiva può variare in base all’Ufficio di Pubblicità Immobiliare consultato.
Nella visura possono comparire alcune informazioni utili per valutare l’attualità della ricerca:
- data e ora di rilascio;
- tipo di ricerca effettuata, per soggetto o per immobile;
- eventuali avvertenze sullo stato di aggiornamento delle formalità consultate.
Per i periodi anteriori alla meccanizzazione, alcune informazioni potrebbero non essere disponibili online e potrebbe essere necessario consultare archivi fisici o sezioni stralcio, come Milano 3, Napoli 3, Roma 3 o Torino 3.
La visura è aggiornata al momento dell’estrazione, ma non è uno strumento “in tempo reale”: potrebbero esistere atti depositati ma non ancora registrati. Per verifiche delicate, come compravendite, mutui o successioni, è utile controllare anche la data di informatizzazione della Conservatoria nell’elenco delle Conservatorie.
Cosa significa esito negativo nella visura ipotecaria?
Un esito negativo indica che la ricerca non ha trovato formalità nei Registri Immobiliari sulla base dei dati inseriti. In pratica, non risultano trascrizioni, iscrizioni o annotazioni riferite al soggetto o all’immobile cercato. Il risultato va però letto con prudenza: non sempre equivale a una prova assoluta di assenza di gravami, perché dipende dai dati utilizzati, dal tipo di ricerca svolta e dall’ambito territoriale consultato.
Che differenza c’è tra nota in formato elettronico e titolo telematico?
Nella visura ipotecaria, la dicitura nota presente in formato elettronico indica che per quella formalità è possibile richiedere l’apertura della relativa nota, cioè il documento di dettaglio collegato a una trascrizione, iscrizione o annotazione.
La nota riepiloga le principali informazioni della formalità, come soggetti coinvolti, immobili interessati, natura dell’atto, numero di registro, anno e tipo di nota.
La dicitura presenza titolo telematico, invece, indica che può essere disponibile anche il titolo collegato all’atto registrato in formato digitale: ad esempio una compravendita, una donazione, un mutuo ipotecario o un altro atto rilevante.
In sintesi: la nota consente di consultare il dettaglio della formalità; il titolo telematico consente di accedere, quando disponibile, all’atto collegato alla formalità.
Perché nella visura ipotecaria compaiono soggetti “a favore” e “contro”?
Nelle formalità ipotecarie i soggetti possono essere indicati “a favore” o “contro” per mostrare a chi è attribuito un diritto, una garanzia o un effetto giuridico e nei confronti di chi tale effetto viene registrato.
Ad esempio, in un’ipoteca può comparire un soggetto a favore, come la banca o il creditore, e un soggetto contro, come il debitore o il proprietario dell’immobile gravato.
La visura ipotecaria permette di verificare le quote di proprietà?
Sì, la visura ipotecaria può aiutare a verificare come risulta la titolarità di un immobile nei Registri Immobiliari, anche quando il bene è intestato a più persone o a più eredi.
In questi casi, il documento può riportare i soggetti coinvolti, i diritti registrati e le eventuali quote riferite alle formalità consultate. È quindi utile, ad esempio, per controllare una comproprietà, una successione ereditaria, una divisione tra eredi o una vendita con più intestatari.
Va però ricordato che la visura fotografa le risultanze presenti nei Registri Immobiliari alla data dell’ispezione. Per successioni, divisioni o situazioni complesse, può essere opportuno affiancarla alla verifica degli atti e, se necessario, a una valutazione notarile o professionale.
La visura ipotecaria mostra tutti i debiti del proprietario?
No. La visura ipotecaria non mostra tutti i debiti personali del proprietario, ma solo quelli che hanno prodotto una formalità registrata sull’immobile, come un’ipoteca, un pignoramento, un sequestro o un altro vincolo pubblicato nei Registri Immobiliari.
Se una persona ha debiti non collegati all’immobile o non ancora trascritti nei registri, queste informazioni non compaiono nella visura ipotecaria.
Se dalla visura ipotecaria non risultano ipoteche, l’immobile è sicuro?
Una visura ipotecaria senza ipoteche o pignoramenti è un elemento positivo, ma non basta da sola per dire che l’immobile sia completamente sicuro sotto ogni profilo.
La visura controlla ciò che risulta nei Registri Immobiliari, ma non verifica altri aspetti come conformità urbanistica, regolarità edilizia, stato degli impianti, eventuali abusi o problemi tecnici dell’immobile.
Che differenza c’è tra visura ipotecaria e certificato ipotecario?
La visura ipotecaria è una consultazione delle risultanze presenti nei Registri Immobiliari. Viene usata per verificare formalità, vincoli, passaggi di proprietà, ipoteche, pignoramenti e annotazioni riferite a un immobile o a un soggetto.
Il certificato ipotecario, invece, è un documento rilasciato dalla Conservatoria con valore certificativo più forte. Può essere richiesto quando serve una prova formale più strutturata, ad esempio per pratiche legali, procedure esecutive o verifiche documentali approfondite.
Anche questa distinzione si collega all’art. 2673 del Codice civile, che prevede il rilascio delle copie delle formalità oppure del certificato che non ve ne è alcuna.
Cos’è la visura ipotecaria storica?
L’espressione visura ipotecaria storica è usata spesso nel linguaggio commerciale o informale, ma non indica un documento ufficiale autonomo estraibile con questa denominazione dai Registri Immobiliari dell’Agenzia delle Entrate.
Più correttamente, quando si parla di visura ipotecaria storica si fa riferimento a una ricostruzione approfondita della storia giuridica di un immobile. Non è quindi un file scaricabile con un click, ma un dossier redatto da un professionista, come un visurista, un notaio o un avvocato.
Il professionista analizza l’elenco delle formalità presenti nei Registri Immobiliari, recupera le singole note di trascrizione, iscrizione e annotazione e verifica la continuità delle trascrizioni ai sensi dell’art. 2650 del Codice civile.
La verifica riguarda di norma gli ultimi vent’anni e serve a controllare che la catena dei passaggi di proprietà non presenti interruzioni, oltre a individuare eventuali ipoteche, pignoramenti, gravami o altri vincoli rilevanti.
Per questo, nei controlli più complessi, come acquisti immobiliari, istruttorie bancarie, verifiche notarili o analisi patrimoniali, è più corretto parlare di relazione ipotecaria ventennale piuttosto che di semplice visura ipotecaria storica.
Si può comprare o vendere un immobile ipotecato?
Sì, un immobile ipotecato può essere venduto e acquistato, ma la presenza dell’ipoteca deve essere conosciuta e gestita correttamente prima del trasferimento o al momento del rogito.
Se l’ipoteca non viene cancellata, il vincolo può continuare a gravare sull’immobile anche dopo il passaggio di proprietà. La cautela è necessaria perché l’art. 2808 del Codice civile consente al creditore ipotecario di far valere il proprio diritto anche nei confronti del terzo acquirente.
Nella pratica, l’ipoteca può essere cancellata prima della vendita, estinta con parte del prezzo pagato dall’acquirente oppure gestita secondo gli accordi definiti con il creditore, il venditore e il notaio.
Per questo la visura ipotecaria è uno dei controlli più importanti prima di comprare casa: consente di verificare se sull’immobile risultano ipoteche o altri vincoli registrati e di chiarire come dovranno essere gestiti prima del rogito.