Nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio è stato pubblicato il Decreto 9 maggio 2025 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa contenente “Modifica delle regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico (PAT)”, di cui alcune disposizioni entrano in vigore già il prossimo 1 giugno 2025, mentre le altre in data 1 febbraio 2026, con un doppio binario intermedio di sperimentazione per alcuni uffici. Intanto è già online la nuova versione del Portale dell’Avvocato.
Disposizioni efficaci dal 1° giugno 2025
Il Decreto 9 maggio 2025 interviene modificando le regole tecniche-operative e relative specifiche tecniche stabilite dal precedente decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021 e dai suoi allegati.
L’art. 2 c. 2 del nuovo decreto prevede che “A decorrere dal 1° giugno 2025 sono efficaci l'art. 17 dell'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c) del presente decreto e le disposizioni previste dall'art. 1 del presente decreto in materia di accesso al fascicolo informatico mediante i sistemi di identità digitale”.
Quanto alla prima parte della norma, l’art. 1 c. 1 lett. c) del decreto aggiunge all'art. 17 del predetto Allegato 1 (che si occupa di “Accesso al fascicolo informatico”), dopo il comma 3, il seguente: “3-bis. L'accesso al fascicolo informatico è consentito anche ai soggetti indicati dai difensori muniti di procura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, come collaboratori, nei limiti delle attività consentite dalla legislazione vigente”.
Quanto alla seconda parte della norma, le nuove disposizioni in materia di accesso al fascicolo informatico mediante i sistemi di identità digitale sono le seguenti:
- nelle definizioni dell’art. 1 c. 1 All. 1 si elimina la lettera h) (e quindi anche l’analoga lett. l dell’art. 1 c. 1 All. 2) con il generico riferimento ad un “Upload: sistema di riversamento informatico diretto su server” per sostituirlo con il più specifico riferimento della nuova lett. g-bis) al “Formweb: interfaccia utente web per l'inserimento guidato e l'invio di dati e documenti” ed in conformità alla modifica di cui sopra si aggiungono tra i soggetti abilitati esterni di cui alla lett. s) anche i “i collaboratori indicati dai difensori muniti di procura, sotto la responsabilità dei difensori medesimi, nei limiti stabiliti dal presente decreto”;
- per le modalità di accesso al fascicolo informatico, l’art. 1 c. 2 lettera i) del nuovo decreto sostituisce integralmente l’art. 18 dell’All. 2, eliminando ogni riferimento all’accesso con credenziali username e password, non più consentito, confermando per i magistrati e le segreterie le modalità precedenti (commi 1 e 9) e prevedendo per ausiliari del giudice (comma 2), avvocati (commi 3-4), collaboratori degli avvocati (comma 5), parti che possono stare in giudizio personalmente (comma 7), parti private e pubbliche abilitate (comma 8) l’esclusiva modalità di accesso dalla relativa sezione riservata tramite “i sistemi di identità digitale resi disponibili, in conformità alle previsioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” (CAD), cioè SPID, CIE e CNS/chiavetta, già in uso per gli altri portali della giustizia, fermo quanto disposto dall'art. 17 commi 2-3-3bis-4 dell'Allegato 1 in materia di legittimazione ad accedere al fascicolo informatico.
Disposizioni efficaci dal 1° febbraio 2026
Come anticipato, l’art. 2 c. 1 del nuovo decreto prevede che le altre disposizioni di cui all'art. 1 sono efficaci a decorrere dal 1° febbraio 2026.
Quanto alle
Regole tecnico-operative di cui all’Allegato 1 del precedente decreto del 2021, vengono apportate le seguenti modifiche all’art. 9 relativo agli
Atti delle parti e degli ausiliari del giudice:
- si aggiunge un ultimo periodo al comma 1, prevedendo che ai fini della redazione degli atti processuali gli utenti potranno disporre di funzionalità di ausilio, anche in attuazione di specifiche previsioni normative;
- si precisa al comma 2 che il deposito degli atti processuali e dei documenti allegati avviene esclusivamente per via telematica utilizzando l’interfaccia Formweb o, nel caso in cui per comprovate ragioni tecniche non sia possibile, mediante PEC e si elimina pertanto il comma 6 che stabiliva l’ordine inverso (deposito tramite pec o in subordine upload);
- si aggiunge un comma 2-bis con cui si prevede che il deposito mediante Formweb è tempestivo quando entro le ore 24.00 del giorno di scadenza è generata dal portale la ricevuta di invio e che, se il messaggio PEC inviato dal SIGA che perviene entro le ore 24.00 del giorno lavorativo successivo all'invio del deposito contiene l'informazione di mancato deposito, quest’ultimo deve essere ripetuto e, ai fini dell'eventuale rimessione in termini da parte del giudice, ove la mancata consegna sia dipesa da cause non imputabili al depositante, deve essere allegato il messaggio di mancato deposito unitamente alla ricevuta del primo invio eseguito;
- si sostituisce integralmente il comma 8, prevedendo che nel corso del giudizio, il giudice può, per eccezionali e comprovate ragioni tecniche preclusive del deposito telematico ordinario o negli altri casi previsti, ordinare o autorizzare il deposito, con relativa menzione nell'indice del fascicolo, di copia su carta o su altro supporto di singoli atti e documenti, previa eventuale verifica della sicurezza e compatibilità del materiale informatico che si intende depositare con il SIGA, da svolgersi a cura della segreteria e dei tecnici; si precisa però (al nuovo comma 8-bis) che non sussistono le predette eccezionali e comprovate ragioni tecniche se l'atto o il documento ecceda i limiti dimensionali consentiti per l'upload, salvo non sia in alcun modo divisibile in più parti o suscettibile di sufficiente compressione.
Quanto alle Specifiche tecniche, si sostituisce anzitutto il comma 2 dell’art. 19 dell’Allegato 1 stabilendo che i relativi parametri tecnici sono adeguati e aggiornati in base all'evoluzione scientifica e tecnologica dal responsabile del SIGA, previa comunicazione al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, e quindi si introduce la novità più rilevante: accanto al consueto ModuloDepositoRicorso scaricabile e compilabile, è possibile in alternativa compilare direttamente via web secondo una procedura guidata e generare automaticamente il nuovo modulo RiepilogoDepositoFormweb, riepilogativo dei dati e dei documenti da inviare e depositare online, ed il deposito via pec è solo subordinato a quello ordinario tramite upload.
Di conseguenza, l’Allegato 2 viene adeguato alle novità e modificato come segue:
- nelle definizioni dell'art. 1 c. 1 viene aggiunta (lett. v-bis) quella del “RiepilogoDepositoFormweb: modulo informatico riepilogativo dei dati e dei documenti da inviare e depositare online tramite Formweb, generato in modo automatico a seguito della corretta compilazione, secondo una procedura guidata, dei campi prestabiliti”;
- ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 6, si prevede che il deposito del ricorso introduttivo, degli atti successivi e dei relativi allegati è effettuato generando il modulo di riepilogo del deposito in modo automatico con l'utilizzo di Formweb oppure utilizzando il consueto ModuloDepositoRicorso e che i relativi moduli sono generati o compilati in formato PDF e sottoscritti con firma PadES, che si intende estesa a tutti i documenti in essi contenuti e a quelli univocamente indicati nel RiepilogoDepositoFormweb come caricati tramite l’apposita procedura;
- al comma 7 e al nuovo comma 7-bis, si prevede che il deposito degli atti di parte si effettua tramite Formweb oppure, nel caso in cui non sia possibile per comprovate ragioni tecniche, PEC;
- il nuovo art. 6-bis indica dettagliatamente le modalità di deposito ordinario tramite Formweb, che sostituisce quello tramite upload subordinato alla pec di cui all’art. 8 conseguentemente abrogato: l'inserimento dei dati e il deposito dell'atto introduttivo, dei relativi allegati e degli altri atti di parte tramite Formweb è effettuato secondo le tipologie offerte dal menu del portale, anche dai collaboratori dei difensori, previa compilazione guidata di campi prestabiliti in apposite sezioni variabili in base al tipo di deposito, al termine della quale è possibile effettuare il download del RiepilogoDepositoFormweb che sarà firmato digitalmente dal difensore munito di procura e che potrà essere depositato da lui o dai collaboratori direttamente tramite lo stesso portale, con generazione automatica della ricevuta di invio, che fa fede come momento di perfezionamento del deposito, e ricezione entro le ore 24.00 del giorno lavorativo successivo di un messaggio PEC di registrazione (verificabile anche attraverso l'apposita funzione del portale) del deposito, che riporta l'indicazione del numero progressivo di protocollo assegnato e la data di deposito o, qualora non risulti perfezionato, l'informazione di mancato deposito e l'indicazione delle eventuali anomalie tecniche per il rideposito con le modifiche eventualmente necessarie; ai fini dell'eventuale rimessione in termini da parte del giudice, ove il mancato deposito sia dipeso da cause non imputabili all'utente, deve essere allegato il messaggio PEC contenente l'informazione di mancato deposito unitamente alla ricevuta di invio;
- quanto al deposito tramite PEC, essendo ormai subordinato e residuale, all’art. 7 viene aggiunto un comma 1-bis in cui si richiede che attraverso il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto siano allegate le ragioni che non hanno reso possibile il deposito tramite Formweb;
- quanto al formato degli atti e dei documenti processuali, l’art. 12 viene integrato con un comma 1-bis in cui si prevede che non è consentito l'uso di collegamenti ipertestuali o attivi, ad eccezione dell'uso di tecniche informatiche idonee a consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, quindi i classici indici, sommari, segnalibri e riferimenti incrociati dei programmi di videoscrittura;
- vengono infine eliminati commi e corretti riferimenti normativi per adeguamento alle nuove disposizioni.
Anche l’Allegato 3 (“Specifiche tecniche per le udienze da remoto”) viene integrato all'art. 5 (“Deposito dell'istanza di discussione, dell'atto di opposizione, delle note di udienza e della richiesta di passaggio in decisione”), comma 1, prevedendo la generazione automatica del modulo di RiepilogoDepositoFormweb oppure l’utilizzo del ModuloDepositoAtto.
Doppio binario intermedio per gli uffici individuati
Come anticipato, l’art. 2 c. 3 del nuovo decreto prevede che, al fine di consentire la graduale introduzione delle nuove modalità di deposito telematico, dal 1° giugno 2025 e sino al 31 gennaio 2026, il deposito degli atti processuali e dei documenti allegati potrà essere validamente effettuato tramite Formweb, con le nuove modalità, però solo presso gli uffici giudiziari individuati, secondo il calendario stabilito con proprio decreto dal Segretario generale della giustizia amministrativa.
Pertanto, fino al 31 gennaio 2026 presso tutti i Tribunali amministrativi regionali, il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di perfezionamento dei depositi mediante PEC e upload.
Guida operativa al nuovo accesso
Accedendo al Portale dell’Avvocato, un avviso informa della disponibilità di una nuova versione e della possibilità di accedere alla precedente solo fino al 31 maggio 2025.
Scegliendo “Precedente portale” si verrà condotti all’area di autenticazione con credenziali, mentre optando per il “Nuovo portale” apparirà prima un avviso con i link al materiale informativo e con la mail “supportoportale-avv@giustizia-amministrativa.it” per segnalazioni tecniche, poi si verrà indirizzati alla nuova maschera di autenticazione, ormai comune agli altri portali della PA, con i possibili sistemi di identità digitale per l’accesso, tramite SPID, CIE o CNS (chiavetta).
Al primo accesso con le nuove modalità, verranno visualizzati gli eventuali dati integrativi e occorrerà cliccare per accettazione dei termini di servizio e presa visione dell’informativa privacy
Infine, dopo il messaggio di conferma
si potrà accedere alla pagina iniziale della nuova versione del Portale, con le tre sezioni relative ai Fascicoli, ai Depositi e alle Ricerche e, cliccando sull’icona in alto a destra, ai link al Manuale d’uso, al Portale del Cittadino e al Portale dell’Ausiliario del Giudice.
Il Portale mette anche a disposizione sia alcune pillole video sulla nuova visualizzazione grafica, sulle funzionalità di ricerca e sul log-in con SPID, CIE e CNS sia una sezione di FAQ con le domande più frequenti sulla nuova visualizzazione grafica, sulle funzionalità di ricerca, sul log-in, sul calendario udienze, sui fascicoli, sui depositi e sulle etichette anomale.