UNIONCAMERE ha fornito delle indicazioni specifiche per
la consultazione con accreditamento del Registro Titolari Effettivi: di
fatto, tutti i soggetti obbligati all’antiriciclaggio contemplati dall’articolo
3 del D.Lgs n° 231/07, possono accreditarsi presso le Camere di Commercio
territorialmente competenti ai fini della consultazione.
La procedura di accreditamento per accedere al
Registro dei Titolari Effettivi deve essere effettuata esclusivamente online
attraverso il portale ufficiale titolareeffettivo.registroimprese.it
(E’ previsto il versamento di un’imposta di bollo pari a € 16,00).
Per completare correttamente la domanda è necessario
includere alcune informazioni fondamentali:
- la categoria
professionale di appartenenza del richiedente, tra quelle indicate
dall’art. 3 del D.Lgs. 231/2007;
- i dati
identificativi del soggetto obbligato, compresa la PEC, e quelli del
rappresentante legale nel caso di persona giuridica;
- l’indicazione
dell’autorità di vigilanza o dell’organismo di
autoregolamentazione competente, come previsto dall’art. 1 del decreto
antiriciclaggio, nonché eventuali amministrazioni o enti coinvolti;
- la motivazione
dell’accesso, legata agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
La richiesta viene trasmessa sotto forma di autodichiarazione,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e viene sottoposta a verifica
da parte della Camera di Commercio territorialmente competente. Se
l’esito dei controlli è positivo, l’accreditamento viene confermato tramite PEC
al soggetto richiedente.
È importante sapere che l’autorizzazione all’accesso, sia
alla Sezione Autonoma che alla Sezione Speciale del Registro, ha
una validità di due anni a partire dalla data del primo accreditamento
e, successivamente, dovrà essere rinnovata ogni 2 anni.
Titolare effettivo di società
Individuazione del Titolare effettivo e comunicazione al Registro Imprese.