Il
decreto del 10 marzo 2026 ridefinisce l’accesso al Registro, ampliando i
soggetti autorizzati e aggiornando le regole per gli obblighi antiriciclaggio.
Il percorso di attuazione del Registro dei titolari effettivi entra in una
nuova fase a seguito del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 10
marzo 2026. Il provvedimento ridefinisce le modalità di accesso alle
informazioni sulla titolarità effettiva, adeguandole al quadro normativo
europeo. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto diventerà
efficace trascorsi quindici giorni; successivamente, il Ministero delle Imprese
e del Made in Italy disporrà di sessanta giorni per aggiornare gli aspetti
tecnici e dichiarare l’avvio operativo del sistema, previo confronto con il
Garante per la protezione dei dati personali.
L’intervento si colloca in un contesto europeo in evoluzione, caratterizzato
dall’adozione della Direttiva (UE) 2024/1640 e del più ampio pacchetto
normativo antiriciclaggio approvato nel 2024. Questo insieme di misure introduce
nuove disposizioni in materia di trasparenza degli assetti proprietari e di
controllo di società, enti giuridici e trust. Accanto alla direttiva, è
previsto un regolamento volto a uniformare la disciplina a livello europeo a
partire dal 2027, nonché un atto istitutivo dell’Autorità europea
antiriciclaggio, operativa dal luglio 2025. In tale quadro si inserisce anche
l’adeguamento dell’ordinamento italiano previsto dalla legge di delegazione
europea 2024, che richiede una revisione delle principali norme interne.
Il decreto interviene sul D.Lgs. 231/2007 introducendo una disciplina
aggiornata e organica dell’accesso ai dati sulla titolarità effettiva. Le
informazioni saranno pienamente accessibili alle autorità competenti,
nazionali ed europee, attraverso modalità dirette e immediate.
Professionisti e intermediari bancari e finanziari potranno accedervi
esclusivamente per finalità connesse agli obblighi di adeguata verifica della
clientela, previa registrazione nel sistema camerale e pagamento dei diritti
previsti.
Una delle principali novità riguarda l’estensione dell’accesso anche a
soggetti terzi che dimostrino un interesse qualificato. Rientrano in questa
categoria, ad esempio, operatori dell’informazione, enti del terzo settore,
istituzioni accademiche o soggetti che intendano avviare rapporti economici con
un’impresa. In tali casi, la Camera di commercio sarà chiamata a verificare i
requisiti richiesti e a rilasciare una certificazione con validità triennale,
previa verifica dell’identità, della documentazione e delle finalità
dichiarate, assicurando inoltre la tracciabilità dell’utilizzo dei dati.
Il sistema prevede specifiche misure di tutela: l’accesso potrà essere
limitato o escluso nei casi in cui sia necessario proteggere il titolare
effettivo da rischi concreti, quali frodi, violenze o altre forme di abuso, con
particolare attenzione alle situazioni di maggiore vulnerabilità. I costi di
gestione del Registro continueranno a essere coperti attraverso i diritti di
segreteria, in linea con il modello già adottato dal sistema camerale.
Negli ultimi anni, l’attuazione del Registro ha subito rallentamenti dovuti a
contenziosi e sospensioni, che hanno coinvolto anche la Corte di Giustizia
dell’Unione europea. Il nuovo intervento normativo mira a superare tali
criticità, riportando la disciplina nella fonte primaria e sostituendo le
precedenti disposizioni regolamentari. La piena operatività del sistema resta
tuttavia subordinata al completamento di alcuni passaggi tecnici e
istituzionali che coinvolgono, oltre al Ministero, anche Unioncamere,
InfoCamere e il Garante per la protezione dei dati personali.