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Il Registro dei titolari effettivi dopo il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1640: verso un modello di trasparenza selettiva

Con l'approvazione definitiva del decreto legislativo attuativo dell'art. 14 della Legge n. 91/2025 (Legge di delegazione europea 2024), il legislatore italiano compie un nuovo passo nel processo di adeguamento del sistema nazionale alle più recenti evoluzioni della normativa europea in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L'intervento recepisce alcune delle disposizioni contenute nella Direttiva (UE) 2024/1640 e si inserisce nel più ampio percorso di riforma del quadro AML/CFT europeo, avviato con il pacchetto normativo del 2024 e destinato a incidere profondamente sulle modalità di raccolta, condivisione e utilizzo delle informazioni relative alla titolarità effettiva.

Al di là dell'adeguamento formale alle prescrizioni europee, il provvedimento assume però una rilevanza ulteriore: esso rappresenta il tentativo di superare la fase di incertezza che negli ultimi anni ha caratterizzato il Registro dei titolari effettivi, individuando un nuovo punto di equilibrio tra esigenze di trasparenza, tutela della riservatezza e necessità operative degli attori coinvolti nel sistema antiriciclaggio.

Una riforma che nasce da una fase di stallo

Il percorso di attuazione del Registro dei titolari effettivi è stato segnato da un contesto particolarmente complesso. Le questioni emerse a livello europeo in materia di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva e di protezione dei dati personali hanno alimentato un ampio dibattito giuridico, sfociato in contenziosi che hanno inevitabilmente rallentato anche il processo di piena operatività del sistema italiano.

In questo scenario, il nuovo decreto interviene con una scelta che appare significativa sotto il profilo sistematico: la disciplina dell'accesso alle informazioni viene ricondotta direttamente all'interno del D.Lgs. 231/2007, riducendo il ruolo della disciplina regolamentare e attribuendo alla fonte primaria il compito di definire presupposti, limiti e garanzie del sistema.

L'obiettivo perseguito dal legislatore non sembra essere quello di ampliare indiscriminatamente la conoscibilità delle informazioni, bensì quello di costruire un modello più articolato e sostenibile, capace di differenziare le modalità di accesso in funzione delle finalità perseguite dai diversi soggetti interessati.

Dalla trasparenza generalizzata alla trasparenza selettiva

Uno degli aspetti più rilevanti della riforma riguarda proprio la ridefinizione dei criteri di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.

Le autorità competenti continuano a beneficiare di un accesso pieno alle informazioni necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, controllo e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Analoga rilevanza viene riconosciuta ai soggetti obbligati ai sensi della normativa antiriciclaggio, che potranno utilizzare il Registro nell'ambito delle attività di adeguata verifica della clientela.

L'elemento maggiormente innovativo riguarda tuttavia la disciplina dell'accesso da parte di soggetti diversi dalle autorità e dagli operatori obbligati. Il nuovo assetto normativo supera la logica di una contrapposizione rigida tra accesso consentito e accesso negato, introducendo un sistema fondato sulla verifica dell'interesse legittimo e sulla valutazione delle finalità perseguite dal richiedente.

La scelta riflette l'evoluzione del quadro europeo successiva alle pronunce che hanno evidenziato la necessità di un più attento bilanciamento tra trasparenza e tutela dei diritti fondamentali. L'accesso alle informazioni non viene quindi configurato come una prerogativa generalizzata, ma come una possibilità subordinata alla dimostrazione di un interesse qualificato coerente con le finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio e dei reati ad esso collegati.

In questa prospettiva, il legislatore amplia il novero dei potenziali destinatari dell'accesso, includendo soggetti che, pur non rientrando tra gli operatori istituzionalmente coinvolti nel sistema AML/CFT, possono vantare un'esigenza conoscitiva meritevole di tutela. Al tempo stesso, vengono introdotti meccanismi volti a favorire una maggiore uniformità a livello europeo nella valutazione dell'interesse legittimo, nella consapevolezza che i fenomeni economici e societari presentano sempre più frequentemente una dimensione transnazionale.

Il nuovo ruolo delle Camere di commercio

Se la riforma ridisegna il perimetro degli accessi, essa attribuisce anche una funzione più centrale alle Camere di commercio, chiamate a svolgere un ruolo che va ben oltre la mera gestione amministrativa del Registro.

Le Camere di commercio diventano infatti il punto di equilibrio tra le opposte esigenze che caratterizzano la materia: da un lato la trasparenza, dall'altro la protezione dei soggetti cui le informazioni si riferiscono. A esse spetta il compito di verificare i presupposti per l'accesso e di valutare le richieste volte a limitare o escludere la consultazione delle informazioni in presenza di situazioni particolarmente delicate.

La disciplina prevede infatti che l'accesso possa essere limitato quando la diffusione dei dati sia suscettibile di esporre il titolare effettivo a rischi concreti e sproporzionati, quali frodi, estorsioni, intimidazioni o altre forme di pregiudizio personale. Analoga attenzione è riservata alle situazioni di vulnerabilità, come quelle che coinvolgono soggetti minorenni o incapaci.

Il criterio guida individuato dal legislatore è quello della proporzionalità. Le decisioni non potranno essere adottate in modo automatico, ma dovranno derivare da un'attenta valutazione degli interessi coinvolti, nella consapevolezza che sia la trasparenza sia la tutela della persona costituiscono valori riconosciuti dall'ordinamento.

Le implicazioni per i soggetti obbligati

Per professionisti, intermediari finanziari e altri soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, il nuovo impianto normativo offre l'opportunità di disporre di uno strumento potenzialmente più stabile e maggiormente integrato nel sistema dei controlli.

Resta tuttavia confermata una caratteristica fondamentale del Registro dei titolari effettivi: la sua funzione di supporto e non di certificazione.

Come evidenziato anche nel corso del dibattito istituzionale che ha accompagnato la riforma, la consultazione delle informazioni registrate non esonera i soggetti obbligati dall'effettuazione delle verifiche richieste dalla normativa antiriciclaggio. Il Registro rappresenta una fonte informativa rilevante, ma non sostituisce l'analisi del rischio né le ulteriori attività di controllo che devono essere svolte nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela.

Sotto questo profilo, il decreto conferma l'impostazione risk-based che da anni costituisce il principio cardine della disciplina AML/CFT, evitando di attribuire alle risultanze del Registro un valore certificativo che rischierebbe di alterare l'equilibrio complessivo del sistema.

Le sfide della fase attuativa

L'approvazione del decreto non coincide con l'immediata piena operatività del nuovo assetto. Dopo l'entrata in vigore del provvedimento saranno infatti necessari ulteriori passaggi tecnici e organizzativi che coinvolgeranno il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il sistema camerale e il Garante per la protezione dei dati personali.

Proprio la fase applicativa rappresenterà il banco di prova della riforma. La capacità delle amministrazioni coinvolte di garantire procedure rapide, uniformi e prevedibili sarà determinante per evitare che le nuove regole si traducano in ulteriori complessità operative o in nuovi margini di incertezza interpretativa.

In definitiva, la riforma sembra segnare il passaggio da una concezione della trasparenza fondata su logiche tendenzialmente generalizzate a un modello di trasparenza selettiva, basato sulla differenziazione degli accessi e sul bilanciamento degli interessi coinvolti.

Resta da verificare se tale equilibrio riuscirà a coniugare efficacemente le esigenze di conoscibilità degli assetti proprietari con la tutela dei diritti individuali e con le aspettative degli operatori chiamati a utilizzare il Registro nell'ambito delle proprie attività di controllo. È su questo terreno che si misurerà, più che sul piano strettamente normativo, l'effettivo successo della riforma e il contributo che essa potrà offrire al rafforzamento del sistema italiano di prevenzione del riciclaggio.


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