Per condomini e IACP slittano i termini di sostenimento delle spese ai fini del Superbonus. Le proroghe sono previste dall’art.1, comma 3 del recente
D.L. 59/2021 recante “
Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”. In particolare, in base alle nuove modifiche:
- per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. La disposizione previgente poneva come termine il 30 giugno 2022 ovvero il 31 dicembre 2022 ma solo nel caso in cui al 30 giugno 2022 fossero effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. In sostanza, grazie alle modifiche vengono ammesse al Superbonus le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 a prescindere dalla condizione dell’esecuzione del 60% dell’intervento complessivo;
- per gli interventi effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- per gli interventi effettuati dagli IACP e dagli enti aventi le stesse finalità sociali, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 % spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. La disposizione previgente, invece, fissava come termine per l’avanzamento lavori il 31 dicembre 2022 e come termine finale per le spese ammesse il 30 giugno 2022.