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Superbonus 100%: codici tributo per fornitori e cessionari

Superbonus 100%: codici tributo per fornitori e cessionari

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, da parte di fornitori e cessionari, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati in relazione al Superbonus, l'Ecobonus, il Sismabonus, le colonnine di ricarica, il bonus facciate e il bonus ristrutturazioni. I nuovi codici sono attivi dal 1° gennaio 2020.



Codici tributo

6921

SUPERBONUS art. 119 D.L. n. 34/2020 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 D.L. n. 34/2020

6922

ECOBONUS art. 14 D.L. n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 D.L. n. 34/2020

6923

SISMABONUS art. 16 D.L. n. 63/2013 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 D.L. n. 34/2020

6924

COLONNINE RICARICA art. 16-ter D.L. n. 63/2013 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 D.L. n. 34/2020

6925

BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, Legge n. 160/2019 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 D.L. n. 34/2020

6926

RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 D.L. n. 34/2020



Utilizzo dei crediti
I crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione dai fornitori che hanno realizzato gli interventi e dai cessionari, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario, e sono fruiti con la stessa ripartizione con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dal beneficiario originario, cinque o dieci quote annuali di pari importo. La quota dei crediti non compensata nell'anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi, né può essere richiesta a rimborso.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni per la cessione della detrazione ovvero per lo sconto in fattura, inviate all’AE secondo le modalità e i termini stabiliti. Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, oppure ulteriormente ceduti, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione, utilizzando le funzionalità della “piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’AE. Nella suddetta piattaforma le varie tipologie di crediti sono identificate dai nuovi codici tributo in commento. Attraverso la medesima piattaforma, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i fornitori e i cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti, anche parzialmente; i successivi cessionari utilizzano i crediti secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare tramite la piattaforma stessa.

Compilazione modello F24
Nel modello di pagamento F24 i nuovi codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2020, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2021”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022” e così via.
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