Il D.L. 34/2020, art. 121, ha introdotto la possibilità di beneficiare delle detrazioni edilizie, spettanti ai fini IRPEF e IRES, mediante uno “sconto in fattura” oppure di cessione del credito per le spese sostenute negli anni dal 2020 al 2024 (2025 per quelle relative al Superbonus 110%).
Tali detrazioni, assumono quindi la forma di crediti d’imposta con la possibilità di essere ceduti più volte, per mezzo del trasferimento / cessione da un beneficiario ad un altro.
Negli ultimi mesi, però, hanno subito alcune restrizioni.
Dapprima, il D.L. 157/2021 (c.d. “Decreto Controlli antifrodi”) ha esteso l’obbligo di apposizione del visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese anche per gli interventi con detrazione nella misura “ordinaria” (diversa dal 110%) in caso di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, poi limitato per gli interventi di importo superiore ad € 10.000,00, rendendo però più difficoltoso, lento e costoso l’esercizio di tali opzioni.
Recentemente, il D.L. 4/2022 (c.d. “Decreto Sostegni-ter”) all’art. 28 ha introdotto il divieto di ulteriori cessioni dei crediti derivanti dalle detrazioni edilizie, consentendo una sola cessione del credito d’imposta.
I crediti ceduti dai beneficiari delle detrazioni edilizie per mezzo dello sconto in fattura o della cessione del credito, non potranno più essere ulteriormente ceduti dai cessionari ad altri soggetti.
L’entrata in vigore di questa restrizione, prevista dall’art. 28, D.L. 4/2022 per le opzioni esercitate dal 07/02/2022, è stata prorogata al 17/02/2022 dal provvedimento dell’Agenzia della Entrate n. 37381. Tale ultimo termine deve essere inteso quale data in cui l’opzione esercitata tra le parti viene comunicata telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, le comunicazioni che avverranno dal 17/02/2022 saranno:
- oggetto di una sola cessione se operate dal contribuente nei confronti di un fornitore / altro soggetto;
- oggetto di più cessioni se operate da parte di un cessionario nel caso in cui il credito sia oggetto di precedente cessione avvenuta entro il 16/02/2022.
Il termine del 17/02/2022 è prorogato al 07/03/2022 in caso di spese per interventi di eliminazione della barriere architettoniche.
I nuovi modelli per la comunicazione della cessione del credito o sconto in fattura dei bonus edilizi sono già pronti sul sito dell’Agenzia delle Entrate.