Novità
Il 12 novembre u.s. sono entrate in vigore le disposizioni del D.L. 11.11.2021 n.157, emanato per contrastare le frodi in materia di detrazioni edilizie.
Estensione del visto di conformità
La novità più eclatante del Decreto è l’introduzione del nuovo comma 1-ter all’articolo 121 del D.L. 34/2020.
Il nuovo comma prevede che, nel caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o di cessione del credito in materia di detrazioni edilizie occorre che:
- il contribuente richieda l’apposizione del visto di conformità;
- i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119 co. 13-bis del D.L. 34/2020.
Quindi, per tutte le detrazioni edilizie a far data dal 12 novembre 2021 viene esteso sia l’obbligo di apposizione del visto di conformità sia quello di produrre un’attestazione di congruità dei prezzi applicati (prima previsti solo in caso di Superbonus 110%) nel caso in cui si voglia optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Rientrano pertanto:
- tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis comma 1 lett. a) e b) del Tuir);
- gli acquisti di unità immobiliari in edifici ristrutturati (art. 16-bis comma 3 del T.U.I.R);
- gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (art. 16-bis comma 1 lett. h) del T.U.I.R);
- tutti gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche art. 16-bis comma 1 lett. e) del T.U.I.R);
- tutti gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013;
- tutti gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (art. 16 co. 1-bis - 1-septies del D.L. 63/2013)
- interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c.d. Bonus facciate -art. 1 co. 219 e 220 della L. 160/2019);
- interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del D.L. 63/2013.
Esercizio dell’opzione
La comunicazione in merito alla scelta di cessione del credito o per lo sconto in fattura deve essere trasmessa, dal soggetto che rilascia il visto di conformità, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Per la cessione del credito relativo alle rate successive alla prima (non fruite), la comunicazione andrà spedita entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata.
La stretta sul Superbonus 110%
Per chi usufruisce del Superbonus 110% il visto di conformità, già previsto nei casi di sconto in fattura o cessione del credito diventa obbligatorio nel caso di presentazione del modello Redditi PF.
Il visto non occorre “
In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale”.