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Credito imposta Energia: primi chiarimenti

Credito imposta Energia: primi chiarimenti

Introduzione

Con la Circolare n. 13 del 13 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti per poter usufruire del credito d’imposta a favore delle imprese “non energivore” per l’acquisto di energia elettrica relativo al secondo trimestre 2022.

La norma

Il credito è stato introdotto dal Decreto Legge 21/2022.

Soggetti beneficiari

In particolare al comma 1 dell’articolo 3 del Decreto viene stabilito che il credito spetta alle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica» (cosiddette imprese energivore) a condizione, però, che il prezzo di acquisto medio per kWh della componente energia riferito al primo trimestre 2022 sia superiore del 30 % rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Prezzo di acquisto medio

Il primo dubbio che era sorto dalla lettura della norma riguardava proprio la definizione di prezzo di acquisto.

La Circolare chiarisce pertanto che, ai fini della determinazione del prezzo di acquisto occorre tenere conto:
  • dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete);
  • del dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità);
  • della commercializzazione.
Devono invece essere esclusi tutti gli altri oneri accessori, diretti e/o indiretti e diversi dalla componente energetica.

E fin qui nulla di particolarmente eclatante. L’Agenzia però va oltre e ritiene (anche se non previsto dalla norma) che nel prezzo di acquisto si possa tenere conto anche dei “costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa” non rilevando il fatto che quest’ultimi possano essere variabili o predeterminati.

Costi esclusi

L’Agenzia propone un elenco dei costi da considerare esclusi dal calcolo del prezzo di acquisto, si tratta ad esempio:
  • delle spese di trasporto;
  • delle coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica;
  • delle imposte;
  • dei sussidi (intesi come “qualsiasi beneficio economico, fiscale e non fiscale, conseguito dall’impresa, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata”).

Imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019

Un importante chiarimento viene poi fornito per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019.
Per queste aziende, in mancanza del parametro di raffronto relativo al primo trimestre 2019 occorre invece utilizzare la somma del:
  • valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh;
  • valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh
e pertanto utilizzare l’importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.

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