Doppio intervento delle Entrate in materia di
cessione dei bonus edilizi: oltre a essere stato pubblicato il nuovo modello per comunicare le opzioni di cessione/sconto in fattura, aggiornato con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Sostegni Ter, è stato anche prorogato il termine per comunicare le opzioni dei bonus già oggetto di precedenti cessioni.
Come noto, infatti, l’art. 28 del Decreto Sostegni-ter (D.L. 4/2022) ha eliminato la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima per il Superbonus e gli altri bonus cedibili. In pratica, dal 27 gennaio 2022, è possibile effettuare
una sola cessione, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”. Il Decreto prevede, tuttavia, un periodo transitorio, per il quale i crediti che - prima della data del 7 febbraio 2022 (ora prorogata al 17 febbraio) - sono stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto di una
ulteriore e sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Nuovo modello e canale di invio
Il nuovo
modello può essere utilizzato anche per gli interventi di importo complessivo non superiore a
10 mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del
visto di conformità. Inoltre, è stato adeguato per gestire tutte le fattispecie di cessione delle
rate residue di detrazione non fruite, in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici. Il canale aggiornato per la trasmissione del nuovo modello è disponibile dallo scorso 4 febbraio.
Il
Provvedimento di adozione del modello prevede, inoltre, che per le spese sostenute nel 2021, e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, l’opzione dovrà essere trasmessa entro il
7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.
Proroga per le opzioni del periodo “transitorio”
Con un distinto
Provvedimento, le Entrate hanno concesso 10 giorni in più per trasmettere la comunicazione di cessione dei crediti interessati dalla menzionata
disciplina transitoria prevista dal Decreto Sostegni-ter: l’invio dovrà avvenire non più entro il 6 febbraio ma entro il
16 febbraio. In particolare, slitta:
- dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine precedentemente al quale vanno inviate le comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022 (il termine ultimo per l’invio è, dunque, il 16 febbraio 2022);
- dal 7 febbraio al 7 marzo 2022 il termine prima del quale vanno inviate le comunicazioni per le opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche (l’invio deve avvenire entro il 6 marzo).
Conseguentemente, a decorrere rispettivamente dal 17 febbraio 2022 e dal 7 marzo 2022 è possibile effettuare esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini normativamente previsti.
La proroga, oggetto anche di una specifica
FAQ delle Entrate, è stata concessa in considerazione del fatto che il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni è stato aggiornato soltanto a partire dal 4 febbraio 2022.