Per contrastare il crescente prezzo dell’energia elettrica e gas, il Governo ha da tempo approvato alcune misure agevolative per le Imprese che ne fanno uso.
Le ultime sono contenute nei c.d. “Decreto Aiuti-ter” e “Decreto Aiuti-quater”, finalmente pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Questi Decreti hanno così, ufficialmente, prorogato e modificato alcune disposizioni relative ai crediti spettanti.
Nel presente articolo affrontiamo solo i benefici che spettano alle aziende con consumi ridotti, dette comunemente non energivore e non gasivore.
L’iter normativo
Il credito, introdotto in prima battuta dal c.d. “Decreto Energia 2022”, era inizialmente riferito solo alle Imprese con elevati consumi di gas ed energia. Successivamente, con il Decreto “Crisi Ucraina”, il beneficio è stato esteso anche a quelle con consumi più ridotti (c.d. non energivore e non gasivore), ma solo relativamente ai consumi del secondo trimestre 2022.
In seguito, prima con il Decreto “Aiuti”, poi con i Decreti “Aiuti-ter” e “Aiuti-quater” si è estesa l’agevolazione anche al terzo ed al quarto trimestre 2022.
I Decreti citati hanno anche variato le condizioni e le percentuali del beneficio.
Verdiamo nel dettaglio.
Credito d’imposta energia per le Imprese non energivore
Come anticipato, con l’approvazione degli ultimi Decreti il credito spetta anche per il quarto trimestre 2022 (quindi i crediti riconosciuti complessivamente sono relativi ai consumi del secondo, terzo e quarto trimestre 2022).
Cambia la soglia di potenza del contatore installato che dagli originari 16.5 KW passa agli attuali 4,5 KW.
Il raffronto per poter accedere all’agevolazione è sempre riferito al trimestre precedente del 2022 rispetto allo stesso trimestre del 2019 con un aumento almeno del 30%.
Ad esempio, per il quarto trimestre 2022, occorre verificare che vi sia un aumento di almeno il 30% del prezzo della componente energia elettrica medio tra il terzo trimestre 2022 ed il terzo trimestre 2019.
Il credito spettante si incrementa passando dal 15 % al 30 %.
N.B. Il credito inizialmente era pari al 12 %, ma con il D.L. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, era già stato aumentato al 15 %.
Il credito va utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24, utilizzando il codice tributo relativo al credito d’imposta a favore delle Imprese non energivore.
Credito d’imposta gas per le Imprese non gasivore
Stesso discorso relativo alla proroga per il quarto trimestre 2022 anche per il consumo di gas. Ovviamente il credito non spetta se l’Impresa utilizza il gas per usi termoelettrici.
Anche in questo caso occorre raffrontare il trimestre precedente con l’omologo del 2019 e verificare che vi sia stato un aumento di almeno il 30%.
Si rammenta che il raffronto va effettuato sempre utilizzando i prezzi medi relativi al Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME).
Il credito spettante si incrementa passando dal 25 % al 40 %.
N.B. Il credito inizialmente era pari al 20 %, ma con il D.L. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, era già stato aumentato al 25 %.
Il credito va utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24, utilizzando il codice tributo relativo al credito d’imposta a favore delle Imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale.
Bonus energia elettrica e gas naturale
Per maggiori informazioni puoi consultare la pagina del servizio.
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