L’Agenzia delle Entrate ha definito i
criteri, le modalità e i termini per la sospensione, fino a trenta giorni, delle opzioni e delle comunicazioni delle
cessioni dei crediti, anche successive alla prima, relative ai bonus edilizi e connotate da profili di rischio.
I
profili di rischio riguardano:
- la coerenza e la regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- i dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e i soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
La
sospensione deve essere resa nota al contribuente entro
cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione da parte dell’Agenzia della comunicazione dell’opzione e non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data nella quale è resa nota.
Se relativa alle opzioni, la sospensione è comunicata mediante
ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici delle Entrate; se relativa alle cessioni, è comunicata con avviso pubblicato nella stessa sezione dell’area riservata del sito dell’Agenzia tramite la quale è stata inviata la comunicazione.
In
esito alle verifiche:
- se sono confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, il Fisco rende noto, con le medesime modalità sopra descritte, l’annullamento degli effetti della comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa, con la relativa motivazione; in tal caso, la comunicazione si considera non effettuata. Nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata tramite un intermediario tale soggetto è tenuto a informare dell’annullamento degli effetti della comunicazione il titolare della detrazione o del credito ceduto, avendo cura di inoltrargli quanto ricevuto dall’Agenzia;
- se non risultano confermati gli elementi di rischio che hanno determinato la sospensione, ovvero decorso il periodo massimo di sospensione di 30 giorni, le comunicazioni si considerano effettuate e producono i loro effetti. In tali casi il termine finale di utilizzo del credito esposto nella comunicazione è prorogato per un periodo pari al periodo di sospensione della comunicazione stessa.