Le Entrate hanno risposto ai primi
quesiti sulle novità recate dal cd.
Decreto anti-frode nel campo dei
bonus edilizi, e, in particolare, sul nuovo obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in vigore dallo scorso 12 novembre.
Il Fisco chiarisce innanzitutto che i nuovi obblighi non si estendono alle ipotesi in cui
prima del
12 novembre 2021 sia stata sostenuta la spesa agevolata ma non sia stata ancora trasmessa la comunicazione per l’esercizio delle opzioni. È il caso dei contribuenti che, in buona fede, “
abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 157 del 2021 (Decreto anti-frode, ndr),
anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate”.
Dal 25 novembre scorso, il canale di trasmissione delle opzioni è stato aggiornato proprio per consentire la trasmissione di tali comunicazioni.
Un’altra risposta delle Entrate precisa che i
crediti derivanti da bonus le cui opzioni sono state esercitate entro l’11 novembre 2021 possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021. A tali cessioni, però, si applicano le nuove disposizioni del Decreto anti-frode in tema di controllo preventivo e sospensione.
È poi chiarito che l’
asseverazione richiesta per le opzioni dei bonus edilizi deve attestare solamente la congruità delle spese e non anche i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione (come previsto per il Superbonus). L’asseverazione, inoltre, può essere rilasciata dai medesimi tecnici abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus. Così, ad esempio, per gli interventi che consentono l’accesso al Sismabonus (non rientranti nel Superbonus 110%), può rilasciare l’asseverazione della congruità delle spese il soggetto abilitato a rilasciarla per gli interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al Superbonus.
Una delle nuove risposte precisa che il visto di conformità richiesto ora anche in caso di
utilizzo diretto del
Superbonus in dichiarazione, dovrà riguardare i soli dati relativi alla
documentazione che attesta i presupposti che danno diritto al 110% e non l’intera dichiarazione. In caso di dichiarazione già soggetta al visto (es. compensazioni di crediti fiscali oltre 5.000 euro), il visto rilasciato assorbe anche il visto necessario per l’utilizzo in detrazione del Superbonus.