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Cessione in blocco dei crediti: come provare la titolarità in giudizio

Blog Servizi investigativi
Pubblicato il 30 lug 2025

Autore: Alessandro Amato
Cessione in blocco dei crediti: come provare la titolarità in giudizio

Una delle eccezioni più frequenti che vengono sollevate dal debitore in caso di cessione dei crediti in blocco è quella del difetto di legittimazione attiva.

La domanda resta sempre la stessa: come può la cessionaria, che ha acquistato migliaia di crediti "in blocco", dimostrare di essere l'effettiva titolare di quello specifico credito?

Una parte della giurisprudenza di merito sta cercando di tracciare un percorso probatorio sempre più chiaro, fondato su due elementi fondamentali: l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, soprattutto, la dichiarazione di avvenuta cessione rilasciata dalla banca cedente.

Avviso in Gazzetta: quando è sufficiente come prova

L'articolo 58 del Testo Unico Bancario (TUB) prevede che la notizia della cessione in blocco venga pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Tale pubblicazione ha l'effetto di sostituire la notifica individuale al singolo debitore ceduto, rendendo l'operazione opponibile all’intera massa dei debitori.

Non è però sempre sufficiente la sola produzione in giudizio dell'avviso.

La pubblicazione può essere sufficiente, ma a condizione precisa che i crediti ceduti siano individuati con criteri sufficientemente chiari e oggettivi da non lasciare adito a dubbi (cfr., ex plurimis, Tribunale di Forlì, sentenza n. 79 del 20/02/2025).

Dichiarazione della cedente: il ponte tra GU e credito specifico

Quando l'avviso in Gazzetta lascia margini di incertezza o quando il debitore opponente solleva contestazioni puntuali, acquista valore un secondo documento che la giurisprudenza riconosce come potenzialmente risolutivo: la dichiarazione di cessione (o attestato di cessione) rilasciata dalla banca o dall'intermediario finanziario originario.

Diverse recenti pronunce ne confermano il valore probatorio, delineandone i requisiti minimi di efficacia.

Ad esempio, il Tribunale di Nuoro ha precisato che l'attestato di cessione è un elemento documentale che comprova la titolarità del credito, sempre che però che contenga indicazioni precise.

Il giudice ha ritenuto provata la legittimazione della società veicolo proprio perché la dichiarazione prodotta specificava:

  1. il numero di NDG (Nostra Dotazione Generale);
  2. la denominazione della sofferenza;
  3. l'identificazione del rapporto oggetto di cessione;
  4. gli estremi dell'operazione di cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Questo approccio trasforma la dichiarazione in un vero e proprio "ponte probatorio" tra i criteri generali dell'avviso in GU e la singola posizione debitoria (cfr. Tribunale di Nuoro, ordinanza del 9/07/2025).

Sulla stessa linea si pone una recente sentenza che ha definito "pienamente valida" la dichiarazione della cedente ai fini dell'identificazione del credito (cfr. Tribunale di Napoli, sentenza n. 7016 del giorno 11/07/2025).

La pronuncia aggiunge un ulteriore tassello: la validità è subordinata al fatto che la dichiarazione sia sottoscritta da un soggetto con poteri di rappresentanza esplicitati e che contenga il dettaglio del credito ceduto.

Già con una pronuncia più risalente era stato sottolineato un aspetto processuale fondamentale.

La dichiarazione della cedente era stata considerata un elemento di prova della cessione potenzialmente decisivo, in particolare perché non era stata oggetto di alcuna contestazione specifica da parte del debitore opponente.

Tale principio evidenzia come l'onere del debitore non possa limitarsi a una generica eccezione di difetto di legittimazione attiva, ma debba, di fronte a tale produzione documentale, trasformarsi in una contestazione mirata e motivata (cfr. Tribunale di Cosenza, sentenza n. 1718 del giorno 11/10/2022).

Le strategie probatorie per la cessionaria e per il debitore

Il quadro giurisprudenziale fornisce una sorta di guida operativa per gli operatori del diritto.

Per la società cessionaria, la strategia processuale più solida consiste nel non limitarsi alla produzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, ma nel munirsi, già in fase di acquisizione dei crediti, di una dichiarazione dettagliata da parte della cedente per ciascuna posizione. Questo documento, se redatto secondo i criteri indicati dai tribunali (specificità del credito, riferimenti all'operazione in GU, poteri di firma), diventa l'arma vincente per superare l'eccezione sulla titolarità del credito.

Per il debitore, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, per avere qualche speranza di successo, non può più essere generica. Di fronte a una produzione combinata di avviso in GU e dichiarazione della cedente, sarà necessario sollevare contestazioni puntuali che mettano in discussione la veridicità o la correttezza formale e sostanziale di tali documenti, un compito indubbiamente più complesso.

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