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Privacy: sanzionabile l’esercente la cui telecamera riprende abitazioni private

Privacy: sanzionabile l’esercente la cui telecamera riprende abitazioni private
Gli strumenti di videosorveglianza vengono sempre più utilizzati da esercenti commerciali al fine di tutelare le proprie attività da fenomeni di vandalismo, danneggiamento ed altri reati contro il patrimonio.
Tali legittime istanze di sicurezza devono però essere contemperate dal rispetto dei diritti in tema di riservatezza che il G.D.P.R. (Reg. UE 679/2016) attribuisce a qualsiasi soggetto terzo che possa subire un trattamento dei propri dati personali a causa dei suddetti dispositivi.

Tramite l’ordinanza, ingiunzione emessa dal Garante per la Protezione dei Dati Personali lo scorso 28 luglio, è stata sanzionata una ditta individuale avente sede in un negozio fronte strada per aver installato una videocamera motorizzata girevole che, nell’arco del proprio movimento, inquadrava, oltre alla propria vetrina, anche le vie pubbliche ed i caseggiati privati circostanti, inclusi i loro ingressi, i loro affacci e le loro vedute.

Posto che la predisposizione di un tale sistema di sorveglianza integra un ipotesi di trattamento di dati personali, esso è stato ritenuto eccessivo rispetto all’interesse del titolare, sia per non avere quest’ultimo adoperato mezzi fisici e/o tecnici in grado di definire correttamente fasce di oscuramento o di blocco delle riprese, limitandole alla sola area di pertinenza antistante alla facciata del locale, e sia per non avere opportunamente collocato le informative previste dal combinato disposto dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) del G.D.P.R. e dal punto 3.1 del provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, in forza del quale ad ogni interessato dev’essere sempre reso noto che sta per accedere ad una zona videosorvegliata, prima che concretamente vi abbia messo piede.

Il Garante ha infatti ricordato come i suddetti trattamenti debbano essere sempre attuati adottando particolari accortezze in modo da restringere l’arco di visuale del dispositivo alla precisa zona su cui rileva l’interesse di protezione, escludendo pertanto la possibilità che vengano inquadrati spazi, pubblici o privati, estranei o comunque irrilevanti per tale fine.

Gli obblighi di segnalazione devono, infine, essere assolti tramite l’installazione di appositi cartelli informativi, da posizionare ad altezza occhi, o comunque in luoghi che consentano agli interessati di identificare con relativa facilità le modalità di sorveglianza, onde potersi così riservare la scelta di fare o meno ingresso nell’area coperta dai sistemi di ripresa e/o di videoregistrazione.
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