Com’è ormai ampiamente noto, la pubblicazione in rete di contenuti offensivi espone il loro autore ad una responsabilità per illecito extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 cc., e conseguenti pretese di risarcimento danni a tutela dei diritti della personalità, quali la reputazione, il decoro e l’immagine.
Tra gli strumenti processuali disponibili nell’ordinamento italiano a chi ritenga di aver subito un danno dalla pubblicazione di un contenuto figurano rimedi cautelari d’urgenza, quali il ricorso ex art. 700 cpc. volto ad ottenere un provvedimento inibitorio o di rimozione del contenuto ritenuto illecito
Il fatto: video diffamatorio su Facebook pubblicato da un privato
Nel procedimento che ha originato l’ordinanza emessa dal Tribunale di Paola in data 2 marzo 2022, l’associazione ricorrente agiva in giudizio contro un soggetto che aveva pubblicato su Facebook un video contenente espressioni offensive e lesive della reputazione personale e professionale.
Il contenuto dei messaggi veniva considerato diffamatorio, in quanto idoneo a ledere la dignità dello scopo sociale perseguito dall’ente, costituitosi come sportello antiviolenza per vittime di reati di genere, e ad esporlo al pubblico ludibrio, configurando quindi una responsabilità civile da fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 cc.
Il Tribunale ha analizzato la responsabilità del convenuto in base al contenuto delle affermazioni pubblicate, alla loro diffusione e alla lesività delle stesse. Ha anche chiarito come i social network non costituiscano uno ‘spazio privato’, ma un mezzo potenzialmente idoneo ad una diffusione ampia e non controllata delle informazioni.
In sostanza, la diffusione di contenuti offensivi su Facebook è equiparabile alla propagazione in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e ciò implica un potenziale pregiudizio amplificato, rispetto a una conversazione privata.
L’autore non basta: serve coinvolgere anche la piattaforma
Nel solco di tale considerazione, il Tribunale ha ritenuto, per quanto condivisibili le doglianze in punto di fatto, di rigettare il ricorso per mancanza dei presupposti dell’imminenza e dell’irreparabilità del pregiudizio connotanti il cd. periculum in mora.
Il ricorso è stato infatti rigettato non perché il contenuto non fosse lesivo, ma perché la richiesta era mal diretta, ovvero rivolta unicamente contro l’autore e non anche contro il soggetto che poteva eseguire materialmente l’ordine di rimozione, ossia la piattaforma Facebook quale effettivo hosting provider del video pubblicato.
I giudici hanno infatti dato atto che tale video, oltre ad essere presente su svariate altre piattaforme multimediali, era stato ormai visualizzato, commentato e condiviso da una vastissima pluralità di soggetti, per cui qualsivoglia provvedimento inibitorio o di rimozione formulato nei confronti del solo autore sarebbe stato del tutto privo di tutela, in quanto non avrebbe senz’altro impedito a chiunque altro di continuare a condividere o ripubblicare il medesimo contenuto, sempre per il tramite degli stessi canali social, riproponendo così la reiterazione delle asserite conseguenze pregiudizievoli per la associazione ricorrente.