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Guida alla polizza RC professionale per commercialisti

Obblighi, sanzioni, caratteristiche e deducibilità dell'assicurazione professionale

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Com’è noto, in seguito al  Decreto Legge 138/2011 ed alla successiva riforma delle Professioni approvata con D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, anche per i Commercialisti la stipula di una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità professionale rappresenta un obbligo di legge.

è certamente uno strumento utile al professionista in quanto consente a costui di trasferire alla Compagnia Assicurativa il rischio di danni derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale.

l'assicurazione di r.c. professionale appartiene alla più ampia categoria delle assicurazioni sulla responsabilità civile, la cui definizione viene fornita dall'art. 1917 c. I del Codice civile:

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.

è dunque un contratto consensuale ad effetti obbligatori in virtù del quale l'assicuratore, a fronte del pagamento di un premio concordato, si impegna ad assumere, entro un determinato massimale, i rischi di danni cagionati a terzi dalle attività dell'assicurato individuate nel contratto.

Le polizze di r.c. professionali si distinguono in:
  • le claims made danno rilevanza al momento in cui la domanda risarcitoria perviene all'assicurato: pertanto, rientrano nella copertura assicurativa tutte le richieste formulate nel periodo di operatività della polizza.
  • le loss occurrence che si basano sul momento in cui si manifesta il fatto dannoso, a prescindere dalla data di richiesta del risarcimento.

Un classico esempio di assicurazione della responsabilità civile è, appunto, quella a copertura della r.c. professionale, che, generalmente, riguarda tutto o quasi l'ambito di attività svolta dal professionista contraente e tutela i clienti dai danni che costui abbia colposamente cagionato loro.

Come sopra accennato, successivamente all'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012, art. 5, la stipula di quest’ultimo tipo di assicurazione è divenuto un obbligo per tutti i professionisti e, dunque, anche per i commercialisti. Si riporta di seguito il testo della norma:

Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
Va evidenziato che, ai sensi del secondo comma del suddetto art. 5, "La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare", il commercialista non assicurato per la r.c. professionale, pertanto, sarà giudicato dal competente Consiglio di Disciplina e, in caso di accertata responsabilità, sarà sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 52 della Legge Professionale (D.lgs. 139/05):
  • censura;
  • sospensione per un periodo di tempo non superiore a due anni;
  • radiazione dall'albo per i casi più gravi.
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A chi è rivolto? Commercialisti

Caratteristiche

In merito al contenuto concreto delle polizze di r.c. professionale per i commercialisti, vanno evidenziate le seguenti caratteristiche:
  • rischi assicurati: generalmente la polizza assicurativa contiene una copertura dei rischi a cui è più comunemente soggetto il professionista, quali:
    • danni patrimoniali;
    • responsabilità civile contrattuale;
    • violazioni della privacy;
    • colpe dei dipendenti o collaboratori;
    • sanzioni fiscali erogate ai clienti per errori o omissioni del professionista;
    • spese legali;
    • perdita di documenti.
    La copertura può, poi, essere estesa e dotata di >ulteriori garanzie accessorie in base alle esigenze concrete ed all'attività svolta dal professionista. Alcuni esempi di garanzie accessorie sono:
    • funzioni Sindaco e Revisore dei Conti;
    • attività di assistenza fiscale per conto dei CAF;
    • attività di perito del tribunale;
    • funzioni svolte davanti alle Commissioni Tributarie;
    • attività di libera docenza;
    • attività di Amministratore di condomini;
    • visto di conformità.
  • ultrattività: è obbligatoria per legge (art. 3 c. V lett. e) d.l. 138/2011). Infatti, tale norma prevede che le condizioni generali contengano necessariamente un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.
  • retroattività: può essere prevista a discrezione del cliente e nelle polizze claims made, consente di assicurare anche le richieste di risarcimento pervenute prima della stipula della polizza, in un predeterminato periodo antecedente (per esempio 1, 2, 5 anni, etc.). Nelle polizze loss occurrence, questa clausola permette di coprire anche i fatti dannosi verificatisi prima dell'operatività della polizza, sempre in un periodo predeterminato.
    è una clausola molto utile e consigliabile ai professionisti iscritti all'Albo da tempo e che in precedenza non erano assicurati; è meno utile, invece, a coloro che si apprestano ad iniziare la professione.
  • massimale: è il massimo costo, espresso in termini monetari, a carico della Compagnia in caso di sinistro e va deciso in base all'attività svolta, ai rischi assunti ed al fatturato del commercialista;
  • franchigia: è l'importo monetario predeterminato che resta in ogni caso a carico del commercialista assicurato in caso di sinistro. La previsione di una franchigia può comportare la riduzione del premio, ma costituisce anche un rischio per il cliente.
  • scoperto: oltre alla franchigia, o in alternativa ad essa, la polizza può indicare anche uno scoperto, ossia la parte di danno, espresso in percentuale, che resta a carico dell'assicurato.
  • durata: solitamente le polizze di r.c. professionale hanno durata annuale ed è previsto il tacito rinnovo alla scadenza salvo preventiva disdetta dell'assicurato. Ciò per evitare pericolosi “vuoti” di copertura assicurativa.

Infine, si ricorda che il premio pagato per la polizza di r.c. professionale è interamente deducibile nella dichiarazione dei redditi.

Domande frequenti

Quali rischi copre la polizza RC professionale?

La polizza di Responsabilità Civile Professionale copre eventuali errori ed omissioni del professionista che causano un danno al cliente, terzo del professionista stesso comprese eventuali sanzioni a carico del cliente.

Di norma questa polizza copre danni patrimoniali, responsabilità civile contrattuale, violazioni della privacy, colpe dei dipendenti o collaboratori, sanzioni fiscali erogate ai clienti per errori o omissioni del professionista, spese legali e perdita di documenti. Ulteriori rischi possono essere coperti con l'aggiunta di garanzie accessorie specifiche.

Quanto costa una polizza RC professionale?

Al fine di dare un valore economico alla copertura è necessario compilare un questionario. Infatti il costo o premio di polizza dipende dal tipo di attività svolta, dal fatturato del professionista, dal massimale scelto, dalle franchigie e scoperti di polizza.
Un altro elemento fondamentale per calcolare il preventivo sono le garanzie accessorie: funzioni Sindaco e Revisore dei Conti; attività di assistenza fiscale per conto dei CAF, attività di perito del tribunale, funzioni svolte davanti alle Commissioni Tributarie, attività di libera docenza, attività di Amministratore di condomini, visto di conformità.
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