Com’è noto, in seguito al Decreto Legge 138/2011 ed alla successiva riforma delle Professioni approvata con D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, anche per i Commercialisti la stipula di una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità professionale rappresenta un obbligo di legge.
è certamente uno strumento utile al professionista in quanto consente a costui di trasferire alla Compagnia Assicurativa il rischio di danni derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale.
l'assicurazione di r.c. professionale appartiene alla più ampia categoria delle assicurazioni sulla responsabilità civile, la cui definizione viene fornita dall'art. 1917 c. I del Codice civile:
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.
è dunque un contratto consensuale ad effetti obbligatori in virtù del quale l'assicuratore, a fronte del pagamento di un premio concordato, si impegna ad assumere, entro un determinato massimale, i rischi di danni cagionati a terzi dalle attività dell'assicurato individuate nel contratto.
Le polizze di r.c. professionali si distinguono in:
- le claims made danno rilevanza al momento in cui la domanda risarcitoria perviene all'assicurato: pertanto, rientrano nella copertura assicurativa tutte le richieste formulate nel periodo di operatività della polizza.
- le loss occurrence che si basano sul momento in cui si manifesta il fatto dannoso, a prescindere dalla data di richiesta del risarcimento.
Un classico esempio di assicurazione della responsabilità civile è, appunto, quella a copertura della r.c. professionale, che, generalmente, riguarda tutto o quasi l'ambito di attività svolta dal professionista contraente e tutela i clienti dai danni che costui abbia colposamente cagionato loro.
Come sopra accennato, successivamente all'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012, art. 5, la stipula di quest’ultimo tipo di assicurazione è divenuto un obbligo per tutti i professionisti e, dunque, anche per i commercialisti. Si riporta di seguito il testo della norma:
Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
Va evidenziato che, ai sensi del secondo comma del suddetto art. 5, "La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare",
il commercialista non assicurato per la r.c. professionale, pertanto, sarà giudicato dal competente Consiglio di Disciplina e, in caso di accertata responsabilità, sarà sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 52 della Legge Professionale (D.lgs. 139/05):
- censura;
- sospensione per un periodo di tempo non superiore a due anni;
- radiazione dall'albo per i casi più gravi.