Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con la sentenza n. 17603/2025, hanno affrontato la questione della compatibilità dell'articolo 127-ter c.p.c. (deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) nel testo antecedente al c.d. Correttivo con il rito del lavoro e, più in generale, con le udienze pubbliche che prevedono la discussione orale e la lettura del dispositivo.
Il caso all’origine della pronuncia delle Sezioni Unite
La controversia nasce dall'impugnazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Trento, che aveva dichiarato nullo un licenziamento per superamento del periodo di comporto in quanto discriminatorio, disponendone il reintegro e la condanna al risarcimento. La decisione era avvenuta "previo scambio di memorie in trattazione scritta", basandosi sull’art. 127-ter c.p.c. all’epoca vigente, sorto sulla scorta della normativa emergenziale legata al Covid-19, ed è stata impugnata in Cassazione sostenendo la nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della CEDU, oltre a diverse disposizioni del codice di rito, in quanto la trattazione scritta sarebbe incompatibile con l'udienza di discussione nel rito del lavoro.
Questioni rimesse alle Sezioni Unite
La Sezione Lavoro della Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, evidenziandone la particolare importanza e i dubbi interpretativi sulla disciplina, che hanno generato prassi difformi sul territorio nazionale, e sottolineando la trasversalità dei princìpi suscettibili di affermazione, essendo estensibili alla materia locatizia e alle opposizioni a ordinanza-ingiunzione.
Le questioni affrontate sono le seguenti:
- se l’art. 127-ter c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024 (c.d. Correttivo) sia applicabile al rito del
lavoro (Titolo IV, Libro II, artt. 409 ss.) e al rito Fornero (art. 1, commi 47 ss., L. 92/2012) e compatibile con i principi di oralità, pubblicità e lettura in udienza nel processo del lavoro
- se il termine perentorio per le note scritte coincide con l’ora o con il giorno fissato e quali siano le conseguenze del suo mancato rispetto.
La prima questione: la compatibilità dell’udienza cartolare con il rito del lavoro
Sul punto si sono formate due tesi contrapposte in dottrina e in giurisprudenza:
- una favorevole all’applicazione generalizzata di art. 127-ter nel processo del lavoro, basata su criteri di efficienza, flessibilità e continuità con le norme emergenziali.
- una contraria che ritiene l’oralità e la lettura in udienza essenziali nel rito lavoro, impedendo la sostituzione integrale con note scritte.
Le Sezioni Unite aderiscono alla prima, pur adattata e condizionata, e per respingere le obiezioni relative all’oralità del rito e alla lettura del dispositivo in udienza offrono i seguenti argomenti:
- legislazione applicabile ratione temporis: il combinato disposto degli artt. 420, 429, 437, 127-ter, anche nel testo anteriore alle modifiche del D.Lgs. n. 164 del 2024, 128 c.p.c. e 84 d.att. c.p.c. non pone ostacoli al deposito di note scritte in sostituzione di un'udienza pubblica, quali sono tutte quelle di lavoro perché declinate come "udienze di discussione della causa" in cui essa può essere decisa purché riguardi la sola fase decisoria e non l’intero svolgimento del processo
- Correttivo: le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 164 del 2024, non direttamente applicabile al caso specifico perché successivo ma rilevante in chiave interpretativa, hanno chiarito che la trattazione in udienza è obbligatoria solo quando l'interlocuzione tra le parti e il giudice è realmente necessaria e se anche una sola parte la richiede
- Corte Costituzionale e CEDU: in più occasioni il giudice delle leggi, anche in rapporto all’art. 6 della CEDU, ha ammesso deroghe alla pubblicità dell’udienza giustificate da evidenze obiettive e razionali, in particolar modo per ragioni di speditezza, purché sia garantita la parità delle parti
- Cassazione costante: sulla compatibilità dell’udienza cartolare con il rito del lavoro, la Corte ha fino ad oggi manifestato una tendenza univoca ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell’art. 127-ter cod. proc. civ. affermando che in caso di udienza a trattazione scritta o cartolare il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza ed il problema è superato dalla tendenza alla cameralizzazione dei procedimenti e dalla pubblicazione automatica dei provvedimenti
- Adeguamenti necessitati dal rito del lavoro: la Corte è peraltro attenta, nelle varie materie, ad armonizzare l’esegesi della norma ai diversi livelli degli interessi in gioco e alla struttura dei singoli procedimenti, come già avvenuto in tema di protezione internazionale. Nel rito del lavoro quindi, l’art. 127-ter cod. proc. civ. si presta a un’esegesi conservativa, che cioè comporti non l’abrogazione delle caratteristiche del processo quale processo orale ma soltanto un possibile completamento di disciplina con riguardo al segmento decisorio, nel quale, per le connotazioni specifiche della controversia, e a determinate condizioni, possa in effetti tollerarsi una deroga parziale dell’oralità in condivisione con le parti, che può essere implicitamente ricavata dalla loro non opposizione.
A fronte di tutte le predette considerazioni, le Sezioni Unite affermano il seguente principio:
con riferimento all’art. 127-ter cod. proc. civ. in versione anteriore alle modifiche del 2024, il provvedimento con cui il giudice sostituisce l’udienza destinata alla discussione col deposito di note scritte è ammissibile, nel processo del lavoro, alle seguenti condizioni: (i) che la sostituzione non riguardi l’udienza di discussione nella sua integralità, ma governi la sola fase processuale propriamente decisoria; (ii) che nessuna delle parti si opponga alla sostituzione della discussione orale col deposito di note scritte; (iii) che non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva della oralità; (iv) che si tenga conto delle necessità collegate al contraddittorio, cosicché qualora l’iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
La seconda questione: termine di deposito delle note scritte
La ricorrente rileva che il deposito delle note scritte avversarie era avvenuto telematicamente oltre il termine perentorio delle ore 9:30 del 09.03.2023 fissato dalla Corte d'Appello e ciò equivaleva a mancata comparizione dell’appellante all’udienza di discussione, con conseguente necessità di una nuova udienza, senza possibilità, altrimenti, di decidere la causa.
Le Sezioni Unite ribattono però correttamente che la perentorietà del termine resta, nell’art. 127-ter, ancorata al giorno di deposito, non all’ora, ma poi aggiungono, discutibilmente: “al giorno di deposito ovviamente definibile con riguardo all’orario di chiusura degli uffici di cancelleria”.
Affermano quindi il principio per cui il termine dato con specificazione di orario deve intendersi, nei giudizi ordinari, a giorni e limitato all’orario di apertura delle cancellerie fissato in via generale come da decreto dell’autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 162 della L. n. 1196 del 1960, dunque secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate, salva diversa disposizione del presidente della Corte.
La soluzione delle Sezioni Unite sul punto non convince del tutto e solleva dubbi.
È noto il dibattito sulla scadenza del termine de quo, sia in chiave interpretativa sia in chiave di possibili soluzioni legislative: ci si chiedeva se il termine per le note scadesse all'ora fissata dal giudice, alla fine del giorno precedente l'udienza cartolare o alla fine del giorno stesso di detta udienza. Il Massimario della Cassazione, nella relazione n. 110/2022, scriveva a tal proposito (p. 26):
L’ultimo comma, nella parte in cui dispone che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti, può sollevare problemi applicativi con riferimento ai procedimenti che si concludono necessariamente con la lettura del provvedimento in udienza (in particolare il rito lavoro e la decisione ai sensi dell’art. 281sexiesc.p.c.). In tal caso, infatti, il provvedimento andrebbe emesso nello stesso giorno in cui le parti possono ancora depositare le note scritte (di regola sino alle ore 24.00). Si può ipotizzare la possibilità che il giudice inviti le parti a depositare le note scritte entro un limite orario, che consenta poi alla cancelleria di scaricarle e renderle visibili nel fascicolo informatico e che, conseguentemente, consenta al giudice di emettere, sempre entro la fine della giornata, il provvedimento. Oppure, si può interpretare la norma ritenendo che, nel giorno di scadenza delle note, il fascicolo risulti comunque in riserva, consentendo al giudice di emettere il provvedimento nei giorni successivi. Sarebbe, comunque, auspicabile un intervento correttivo del legislatore, ad esempio nel senso di prevedere che il giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note sia considerato data di udienza a tutti gli effetti”.
La questione è stata risolta dal legislatore, anche seguendo i suggerimenti del Massimario, con il nuovo testo dell’'art. 127-ter c.p.c., prevedendo un termine perentorio a giorni per le note ed equiparando il deposito del dispositivo entro il giorno successivo alla sua lettura in udienza.
Le soluzioni in realtà non potevano che essere due: o si tratta di termine perentorio ad ore, ed allora rileva l'ora fissata dal giudice, o si tratta di termine perentorio a giorni. Nel momento in cui le Sezioni Unite in commento ancorano la perentorietà del termine al giorno di scadenza, non possono poi, irragionevolmente, limitarlo all’orario fissato dal capo dell'ufficio per l'apertura degli uffici ex lege 1196/1960: si creerebbero infatti disparità tra uffici (con il paradosso che gli avvocati dovrebbero verificare volta a volta l’orario dell’ufficio di destinazione per determinare il termine, anziché far riferimento alle 24 del giorno o all’ora fissata dal giudice), con potenziali lesioni del contraddittorio e del diritto di difesa, ma soprattutto si violerebbe il chiaro disposto di tutta la successiva normativa primaria (art. 196-quater d.att. c.p.c.), regolamentare e tecnica nonché della giurisprudenza costante di legittimità, secondo cui il deposito telematico è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza, quindi - nel caso di specie - entro le ore 24 del giorno dell'udienza cartolare.
Conclusioni
Le Sezioni Unite, nella vicenda in commento, hanno rigettato i primi due motivi di ricorso attinenti alla nullità del procedimento per il ricorso all’udienza cartolare e hanno disposto la restituzione degli atti alla Sezione Lavoro per l'esame dei rimanenti motivi, confermando così la piena legittimità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. anche nel rito del lavoro, però alle condizioni illustrate.